§ 5.3.20 - L.P. 7 gennaio 1976, n. 2.
Provvidenze in favore delle scuole materne.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:07/01/1976
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Fino a quando la Provincia non abbia provveduto con apposita legge all'ordinamento della scuola materna, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare agli enti gestori di scuole materne, [...]
Art. 2.      La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 4.190 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1975.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.20 - L.P. 7 gennaio 1976, n. 2.

Provvidenze in favore delle scuole materne.

(B.U. 27 gennaio 1976, n. 4).

 

     Art. 1.

     Fino a quando la Provincia non abbia provveduto con apposita legge all'ordinamento della scuola materna, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare agli enti gestori di scuole materne, esclusa la O.N.A.I.R.C., dei contributi per far fronte alle spese per il personale, per la costruzione, l'arredamento e la sistemazione degli edifici destinati a sede di scuole materne.

 

          Art. 2.

     La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 4.190 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

     Per gli anni successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 4.190 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al cap. 270 per lire 4.000 milioni ed al cap. 2650 per lire 190 milioni dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.