§ 5.2.74 - L.P. 19 ottobre 2004, n. 7.
Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia Autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/10/2004
Numero:7


Sommario
Art. 2.  Strumenti.
Art. 3.  Settori d’intervento.
Art. 4.  Sistema informativo e di monitoraggio.
Art. 5.  Carta di riconoscimento del servizio civile.
Art. 6.  Benefici e crediti.
Art. 7.  Competenze della Provincia.
Art. 8.  Fondo provinciale.
Art. 9.  Enti di servizio civile.
Art. 10.  Formazione per il servizio civile.
Art. 11.  Criteri di approvazione dei progetti ed interventi.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Regolamento d’esecuzione.
Art. 15.  Norme finali.


§ 5.2.74 - L.P. 19 ottobre 2004, n. 7.

Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia Autonoma di Bolzano.

(B.U. 2 novembre 2004, n. 44).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e principi.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce alla valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio, avvalendosi delle risorse della società civile e del volontariato nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero.

     2. Il servizio civile provinciale è finalizzato a:

     a) valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando l’accesso di cittadine e cittadini al servizio civile provinciale senza distinzione di età, sesso e di appartenenza culturale o religiosa;

     b) proporre ed offrire ai giovani l’opportunità di fare esperienze e di seguire una formazione in uno o più settori specifici, consentendo loro di migliorare le proprie conoscenze professionali e di acquisire una più profonda coscienza sociale;

     c) offrire alle persone adulte di ogni età le condizioni per mettere a disposizione della comunità le nozioni acquisite ed esperienze maturate in cambio di benefici e crediti spendibili;

     d) promuovere progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessità e le esigenze della collettività, con particolare riguardo per le fasce più deboli e svantaggiate della società;

     e) incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarietà, nonché forme alternative di interventi non violenti da attuare in situazioni di crisi;

     f) promuovere lo sviluppo sostenibile della società sia a livello provinciale che globale;

     g) operare in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, nonché con altre istituzioni statali o comunitarie.

 

Art. 2. Strumenti.

     1. Le finalità di cui all’articolo 1 vengono realizzate tramite le seguenti azioni:

     a) il servizio civile volontario prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, da giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo variabile da 6 a 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto privato e pubblico, dietro compensi, crediti e benefici di cui all’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 7, nonché all’articolo 14, comma 1, lettera a) [1];

     b) il servizio civile quale servizio sociale volontario svolto da adulti ed anziani, per un periodo variabile da 8 fino a 24 mesi presso organizzazioni ed enti privati e pubblici, in seguito al quale i volontari conseguono i crediti e benefici di cui all’articolo 6, commi 1, 4, 5, 6, e 7, e all’articolo 14, comma 1, lettera a).

 

     Art. 3. Settori d’intervento.

     1. L’impiego dei volontari di cui all’articolo 2, comma 1, non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro ed avviene nell’ambito di progetti e interventi riguardanti i seguenti settori:

     a) assistenza sanitaria e sociale;

     b) reinserimento sociale nonché altri interventi di carattere sociale, in particolare interventi di emergenza;

     c) educazione, servizio giovani e promozione culturale;

     d) tutela del patrimonio ambientale ed artistico;

     e) protezione civile;

     f) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;

     g) cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli;

     h) attività di tempo libero e di educazione sportiva.

 

     Art. 4. Sistema informativo e di monitoraggio.

     1. L’Amministrazione provinciale predispone:

     a) un sistema informativo e una banca dati dei progetti e degli interventi proposti, allo scopo di assicurare un rapido orientamento ed un’ampia scelta ai cittadini, nonché di favorire il contatto tra il volontariato e il mercato del lavoro;

     b) un sistema provinciale di monitoraggio al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e doveri delle parti coinvolte, per garantire che il servizio si traduca in un’effettiva crescita e valorizzazione della persona.

 

     Art. 5. Carta di riconoscimento del servizio civile.

     1. È istituita la carta di riconoscimento del servizio civile per i volontari di cui all’articolo 2, comma 1, in cui vengono registrati i servizi resi nell’ambito dell’attività svolta e la formazione seguita, nonché i crediti e benefici conseguiti e spendibili in seguito all’attestazione delle relative prestazioni.

     2. La Giunta provinciale individua, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli ambiti di spendibilità dei crediti e benefici risultanti in base ai servizi registrati nella carta di riconoscimento del servizio civile.

 

     Art. 6. Benefici e crediti.

     1. A tutti i volontari in servizio civile sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all’espletamento del servizio volontario.

     2. Ai volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), spettano l’assegno per il servizio civile di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero, nonché tutti gli altri benefici previsti.

     3. Ai volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua tedesca, italiana e/o ladina di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, spetta l’indennità prevista all’articolo 1 dello stesso decreto; il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

     4. La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b); il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

     5. A tutti i volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico degli enti ed organizzazioni per i quali i volontari prestano servizio.

     6. Ai volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria alla previdenza sociale, con onere a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

     7. La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile.

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 7. Competenze della Provincia.

     1. La Provincia esercita funzioni di programmazione, indirizzo e di vigilanza, avvalendosi dell’attività propositiva e consultiva dell’Osservatorio provinciale del volontariato, e provvede a:

     a) istituire presso la Ripartizione Presidenza l’albo provinciale degli enti di servizio civile;

     b) promuovere la formazione di base dei volontari, fissando nell’ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto;

     c) esaminare e approvare i progetti di servizio civile;

     d) curare la programmazione annuale delle attività e delle risorse;

     e) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati;

     f) svolgere attività di vigilanza sull’applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile volontario.

 

     Art. 8. Fondo provinciale.

     1. La Provincia istituisce il fondo provinciale per il servizio civile volontario, in cui confluiscono le risorse del fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

     2. Nel caso in cui la quota di risorse del fondo nazionale da destinare ai compensi dei volontari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), risulti insufficiente a coprire i compensi dei volontari operanti in provincia sulla base della programmazione provinciale, si provvede attingendo dalle risorse del fondo provinciale.

 

     Art. 9. Enti di servizio civile.

     1. Per l’iscrizione all’albo provinciale le organizzazioni e gli enti pubblici e privati di servizio civile devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) assenza di scopo di lucro;

     b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all’articolo 3;

     c) capacità organizzativa e possibilità d’impiego proporzionate ai progetti ed interventi previsti;

     d) aver svolto attività continuativa da almeno tre anni.

     2. L’accreditamento e l’iscrizione all’albo nazionale tenuto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile costituisce titolo per l’iscrizione all’albo provinciale.

 

     Art. 10. Formazione per il servizio civile.

     1. Gli enti di servizio civile sono titolari della formazione nonché dell’addestramento specifico dei volontari, e si avvalgono a tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di enti.

     2. Gli enti di servizio civile curano, in collaborazione con la Provincia, l’aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all’interno degli enti stessi.

 

     Art. 11. Criteri di approvazione dei progetti ed interventi.

     1. La Giunta provinciale approva i progetti e interventi di servizio civile che presentano i seguenti requisiti:

     a) definizione dell’attività per cui si richiede l’impiego dei volontari in servizio civile;

     b) durata dell’intervento nei limiti massimi previsti dall’articolo 2, comma 1;

     c) capacità d’impiego minima di volontari;

     d) modalità di selezione dei volontari;

     e) previsione della formazione di base del volontario;

     f) definizione del programma di formazione specifica e della procedura di monitoraggio delle competenze acquisite;

     g) indicazione del referente o della referente operativi responsabili del progetto e del responsabile o della responsabile del servizio civile all’interno dell’ente o del coordinamento;

     h) dichiarazione relativa alla sicurezza e tutela dei volontari, anche in riferimento alla loro copertura assicurativa.

 

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento del fondo provinciale per il servizio civile concorrono risorse provinciali, statali e comunitarie.

     2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti del fondo provinciale per il servizio civile di cui all’articolo 8, comma 1, nonché tramite le risorse previste nelle leggi di settore in cui si inseriscono gli interventi.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     1. I crediti e benefici di cui agli articoli 6 e 14 spettano altresì a coloro che prestano servizio all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. Regolamento d’esecuzione.

     1. Con regolamento d’esecuzione sono disciplinati:

     a) i benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi per la formazione universitaria e professionale, il riconoscimento del servizio civile nei concorsi pubblici, le agevolazioni nel collocamento sul mercato del lavoro nonché nella fruizione dei servizi pubblici di trasporto, le riduzioni a manifestazioni culturali e sportive [2];

     b) le modalità e i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 7 [3];

     c) i controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge;

     d) i criteri di approvazione dei progetti ed interventi di cui all’articolo 11.

 

          Art. 15. Norme finali.

     1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

“i) formulare proposte intese a promuovere il servizio civile volontario in Provincia;

j) esprimere parere sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari.”

     2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:

“e) tre rappresentanti degli enti di servizio civile.”


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2005, n. 431, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 mesi».

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2005, n. 431, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2005, n. 431, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole «e i requisiti», nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale.