§ 5.2.62 - L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
Modifiche alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13: Promozione del Servizio - Giovani nella Provincia di Bolzano".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/06/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La lettera g) del comma primo dell'art. 4 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, è così sostituita:
Art. 2.      1. La lettera a) del comma primo dell'art. 5 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituita:
Art. 3.      1. Nel comma secondo dell'art. 6 della legge provinciale n. 13/1983 sono soppresse le parole: "architettonico e".
Art. 4.      1. Il comma terzo dell'art. 7 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:
Art. 5.      1. L'art. 9 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:
Art. 6.      1. Dopo il comma secondo dell'art. 10 della legge provinciale n. 13/1983 è aggiunto il seguente comma terzo:
Art. 7.      1. L'art. 12 della presente legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:
Art. 8.      1. Il comma secondo dell'art. 13 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:
Art. 9.      1. L'art. 14 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:
Art. 10.      1. La Giunta provinciale ha la facoltà di diventare membro di organizzazioni giovanili o di associazioni che, comunque, si occupino di giovani ai sensi della presente legge.
Art. 11.      1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.


§ 5.2.62 - L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Modifiche alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13: Promozione del Servizio - Giovani nella Provincia di Bolzano".

(B.U. 28 giugno 1994, n. 29).

 

     Art. 1.

     1. La lettera g) del comma primo dell'art. 4 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, è così sostituita:

     "g) la difesa dell'equilibrio ecologico e della salute nel contesto di una sana ed equilibrata gestione del rapporto fra uomo ed ambiente."

     2. Dopo la lettera h) del comma primo dell'art. 4 della legge provinciale n. 13/1983 sono inserite le seguenti lettere:

     “h-bis) iniziative atte a contrastare i processi di emarginazione giovanile;

     h-ter) la formazione, l'aggiornamento e la consulenza per i giovani chiamati a far parte di assemblee, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi nei settori della scuola, del lavoro e della famiglia;

     h-quater) informazione e consulenza sul servizio militare e sul servizio civile ricorrendo anche alla collaborazione di esperti del settore."

 

          Art. 2.

     1. La lettera a) del comma primo dell'art. 5 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituita:

     "a) la realizzazione, l'incremento, la sistemazione e l'allestimento di spazi adeguati per i giovani, quali sedi, centri, punti d'incontro, case per soggiorni, spazi per campeggi, ostelli, impianti lucidi e ricreativi, centri d'informazione e consulenza ed altre strutture destinate al servizio-giovani."

     2. La lettera f) del comma primo dell'art. 5 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituita:

     "f) la concessione di finanziamenti ad organizzazioni, ad enti pubblici e privati, nonché a comitati, gruppi giovanili e persone fisiche singole, ai sensi degli articoli 9 e 10."

     3. Il comma terzo dell'art. 5 della legge provinciale n. 13/1983 è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. Nel comma secondo dell'art. 6 della legge provinciale n. 13/1983 sono soppresse le parole: "architettonico e".

     2. I commi terzo e quarto dell'art. 6 della legge provinciale n. 13/1983 sono abrogati.

 

          Art. 4.

     1. Il comma terzo dell'art. 7 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “3. I centri ed i punti di incontro per giovani, realizzati con finanziamenti ai sensi della presente legge, sono gestiti da organizzazioni che dispongano dei requisiti di cui all'art. 9. Gli enti finanziatori hanno diritto a designare un loro rappresentante nell'organo esecutivo dell'organizzazione, con voto consultivo. La maggioranza dei componenti dell'organo esecutivo dell'organizzazione è costituita, di norma, da giovani di età non inferiore a diciotto e non superiore a trenta anni. Nel regolamento di gestione della struttura deve, comunque, essere garantita la partecipazione e la corresponsabilità dei giovani."

 

          Art. 5.

     1. L'art. 9 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “Art. 9 (Finanziamenti in favore delle organizzazioni del servizio-giovani)

     Sono considerate organizzazioni del servizio-giovani ai sensi della presente legge:

     le associazioni cui appartengono prevalentemente giovani di età non superiore a trenta anni;

     b) le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni private che si occupano in modo continuativo, a fini pedagogici, di ragazzi e giovani, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

     2.La Provincia può concedere alle organizzazioni di cui al comma primo finanziamenti sugli investimenti e sulle spese correnti previsti dall'art. 5, comma primo, qualora posseggano i seguenti requisiti:

     a)abbiano la sede o, comunque, dispongano di una struttura organizzativa e svolgano attività nella provincia di Bolzano;

     b)nel loro statuto, negli obiettivi e nella rispettiva attività realizzino i principi del servizio-giovani ai sensi della presente legge ed offrano garanzie di continuità;

     c)non abbiano scopi di lucro.

     3.Enti pubblici e privati possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge ai soli fini di cui alle lettere a) e b) del comma quarto.

     4.Possono essere erogati finanziamenti:

     a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture di cui all'art. 5, comma primo, lettera a);

     b) per la manutenzione delle strutture di cui all'art. 5, comma primo, lettera a), per l'acquisto e la manutenzione di arredi, attrezzature ed altri mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;

     c)per la conduzione e la gestione delle strutture, nonché l'acquisto di strumenti didattici, culturali e formativi;

     d)a fronte delle spese per compensi, stipendi, rimborsi ed oneri riflessi per personale dipendente, per rimborsi spese, assicurazioni, oneri riflessi per personale volontario, per rimborsi ai componenti degli organi dell'associazione, ai componenti di gruppi di lavoro e di progetto;

     e) per le attività e le iniziative che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge nell'ambito dei settori indicati nell'art. 4.

     5.La Giunta provinciale può subordinare la liquidazione di finanziamenti erogati per gli scopi di cui alla lettera a) del comma quarto, alla stipulazione con l'organizzazione o l'ente proprietario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. Il vincolo di destinazione non può avere durata inferiore a nove e superiore a trenta anni di effettivo utilizzo della struttura per gli scopi indicati nella convenzione. La decorrenza della durata del vincolo è concordata fra le parti.

     6.I mutamenti di destinazione e d'uso o l'alienazione di strutture vincolate ai sensi del comma quinto possono aver luogo, prima della scadenza della durata del vincolo, solo previa autorizzazione della Giunta provinciale. Il vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

     7.La Giunta provinciale può subordinare l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti concessi dalla Provincia alla dimostrazione che parte degli oneri sono sostenuti dalle organizzazioni beneficiarie con mezzi propri o entrate diverse dal finanziamento provinciale, avuto riguardo alle finalità e agli obiettivi d'interesse collettivo che si intendono perseguire."

 

          Art. 6.

     1. Dopo il comma secondo dell'art. 10 della legge provinciale n. 13/1983 è aggiunto il seguente comma terzo:

     “3. Possono fruire dei benefici di cui ai commi primo e secondo anche persone fisiche singole, qualora il programma proposto coincida con le finalità della presente legge e si rivolga ad un numero consistente di giovani."

 

          Art. 7.

     1. L'art. 12 della presente legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “Art. 12 (Finanziamenti: domande, anticipazioni, liquidazioni)

     1.Le domande per la concessione di finanziamenti devono pervenire alla competente ripartizione provinciale entro il termine fissato annualmente dalla Giunta provinciale. Le domande di finanziamento, inoltrate successivamente al predetto termine possono essere prese in considerazione esclusivamente per gli scopi previsti dall'art. 9, comma quarto, lettera a), salvo che riguardino acquisti, lavori ed erogazioni di servizi necessari per assicurare la continuità delle attività, nonché spese per attività non periodiche o, comunque, non programmate alla data del suddetto termine.

     2.Le singole domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a)per gli scopi di cui all'art. 9, comma quarto, lettera a):

     1) progetto di destinazione ed uso della struttura ai sensi dell'art. 6, comma primo, lettera a), nonché relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;

     2) progetto di massima o esecutivo;

     3) preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;

     b) per gli scopi di cui all'art. 9, comma quarto, lettera b):

     1) relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;

     2) preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;

     c) per gli scopi di cui all'art. 9, comma quarto, lettere c), d) ed e):

     1) programma annuale;

     2) preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;

     3) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     Il competente Ufficio provinciale per il servizio-giovani è autorizzato a richiedere eventuali documenti aggiuntivi che ritenga necessari per l'istruttoria delle domande.

     I finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 11 sono disposti con decreto del competente assessore provinciale, che dispone l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione.

     Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono essere concesse anticipazioni fino alla misura dell'ottanta per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni sono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore provinciale in una o più soluzioni.

     Fino alla data di approvazione dei piani annuali, allo scopo di garantire la continuità dell'attività, nonché della gestione delle strutture, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere con proprio decreto, previa motivata richiesta, anticipazioni per un ammontare pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti ordinari concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Per tale scopo possono anche essere assunti impegni di spesa ai sensi del comma sesto dell'art. 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, ed integrato dall'art. 12 della legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32.

     Le organizzazioni che hanno beneficiato delle anticipazioni di cui al comma sesto, possono fruire di una seconda anticipazione sul finanziamento loro definitivamente assegnato con il piano annuale cui si riferisce la domanda di finanziamento. Detta seconda anticipazione, che viene disposta con decreto del competente assessore provinciale, non può essere superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'ottanta per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. Detta seconda anticipazione può essere liquidata in una o più soluzioni.

     Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, in ogni caso, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni, deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente il rendiconto a fronte delle anticipazioni stesse. Le somme erogate in conto anticipi e non utilizzate dai beneficiari devono essere riversate alla tesoreria della Provincia entro il medesimo termine del 31 marzo. In presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale, su istanza dell'organizzazione o ente beneficiari dell'anticipazione, può autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo di un anno.

     Il direttore dell'ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dei finanziamenti assegnati previo inoltro di domanda da parte dei beneficiari corredata dalla documentazione di spesa fino alla concorrenza del finanziamento. Per i finanziamenti di cui all'art. 9, comma quarto, lettera a), previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere ammessa anche documentazione di spesa di data precedente all'anno di concessione del finanziamento, purché afferente alla medesima struttura o opera oggetto del finanziamento.

     Pena la revoca dei finanziamenti e fatte salve le sanzioni penali, la documentazione contabile prodotta non può essere utilizzata al fine di ottenere altri vantaggi economici da parte di enti pubblici, qualora non ne sia consentito il cumulo, nei limiti della spesa massima.

     La liquidazione dei finanziamenti può aver luogo in una o più soluzioni."

 

          Art. 8.

     1. Il comma secondo dell'art. 13 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “2. Le consulte provinciali del servizi-giovani sono composte da:

     a) non meno di tre e non più di sette esperti proposti da organizzazioni del servizio-giovani di cui all'art. 9, comma primo, lettere a) e b);

     b) fino a tre esperti proposti da centri per giovani di cui all'art. 7;

     c) fino a tre esperti proposti da comuni;

     d) un rappresentante del consiglio scolastico provinciale scelto dal personale insegnante della scuola ivi eletto."

     2. Il comma terzo dell'art. 13 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “3. Il direttore del competente ufficio provinciale partecipa alle sedute a titolo consultivo. Svolge la funzione di segretario un impiegato della competente ripartizione provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta."

     3. Il comma quarto dell'art. 13 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “4. Le consulte provinciali del servizio giovani eleggono tra i propri membri il presidente e il vicepresidente."

     4. Il comma quinto dell'art. 13 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “5. Le consulte provinciali del servizio-giovani sono nominate dalla Giunta provinciale e durano in carica tre anni."

 

          Art. 9.

     1. L'art. 14 della legge provinciale n. 13/1983 è così sostituito:

     “Art. 14 (Relazione annuale ed indagini)

     1.I competenti assessori provinciali presentano annualmente al Consiglio provinciale, nell'ambito della discussione sul bilancio, una relazione sulle iniziative e sugli interventi promossi ai sensi della presente legge.

     2.Di norma ogni tre anni la Giunta provinciale promuove tramite il servizio-giovani un'indagine cognitiva sulla condizione e sugli interessi dei giovani in provincia di Bolzano."

 

          Art. 10.

     1. La Giunta provinciale ha la facoltà di diventare membro di organizzazioni giovanili o di associazioni che, comunque, si occupino di giovani ai sensi della presente legge.

 

          Art. 11.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.