§ 5.2.59 - L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.
"Provvedimenti in favore degli Enti Gestori dei Servizi Sociali".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/12/1992
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Comitato di distretto.
Art. 2.  Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
Art. 3.  Personale.
Art. 4.  Funzionario delegato.
Art. 5.      1. L'attuazione della presente legge non comporta maggiore spesa a carico del bilancio provinciale.
Art. 6.  Clausola dell'urgenza.


§ 5.2.59 - L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.

"Provvedimenti in favore degli Enti Gestori dei Servizi Sociali".

(B.U. 22 dicembre 1992, n. 52).

 

     Art. 1. Comitato di distretto.

     1. Per favorire la funzionalità e la partecipazione della popolazione nella gestione dei servizi sociali gli enti gestori di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, istituiscono in ogni distretto un comitato di distretto con compiti consultivi, di coordinamento e decisionali concernenti la gestione dei servizi nel distretto. La composizione, i compiti ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dall'ente gestore con regolamento interno. La composizione tiene conto della necessità di rappresentare gli interessi connessi all'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, educativi, formativi, scolastici e lavorativi.

 

          Art. 2. Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

     1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono aggiunti i seguenti periodi: "e le comunità comprensoriali. Sono denominati enti gestori dei servizi sociali i comuni, i consorzi tra comuni e le comunità comprensoriali, che gestiscono servizi sociali ai sensi della presente legge."

     2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 13/1991, è così sostituito:

     "1. I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorziata o mediante delega o subdelega alle comunità comprensoriali istituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7."

     3. Negli articoli 5, comma 4, e 18, comma 2 della legge provinciale n. 13/1991, le parole "comune o consorzio tra comuni" sono sostituite dalle parole "ente gestore".

     4. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "in caso di delega" sono soppresse.

     5. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "i comuni singoli o consorziati" sono sostituite dalle parole "gli enti gestori dei servizi sociali".

     6. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "i comuni e loro consorzi" sono sostituite dalle parole "gli enti gestori dei servizi sociali"; nei commi 2, 3 e 5 le parole "comuni o loro consorzi" sono sostituite dalle parole "enti gestori dei servizi sociali".

     7. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "consorzi tra comuni" sono sostituite dalle parole "enti gestori dei servizi sociali".

     8. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 13/1991 è così sostituito:

     "4. I beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizione degli enti gestori dei servizi delegati."

     9. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 le parole "i comuni o consorzi tra comuni" sono sostituite dalle parole "gli enti gestori dei servizi sociali".

     10. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dalla stessa data gli enti delegati alla gestione dei servizi sociali subentrano nei rapporti attivi e passivi in essere con la provincia e che siano comunque attinenti ai servizi delegati."

     11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 13/1991 è aggiunto il seguente periodo: "e dei consorzi comunali già gestori dei servizi di aiuto domiciliare."

 

          Art. 3. Personale.

     1. Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati e dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico -economica acquisita.

 

          Art. 4. Funzionario delegato.

     1. Il pagamento delle prestazioni di assistenza economica erogate dagli enti gestori dei servizi sociali avviene mediante funzionario delegato sulla base di specifico regolamento interno dell'ente gestore.

 

          Art. 5.

     1. L'attuazione della presente legge non comporta maggiore spesa a carico del bilancio provinciale.

 

          Art. 6. Clausola dell'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.