§ 5.2.28 – L.P. 9 agosto 1975, n. 38.
Provvedimenti in favore dei ciechi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/08/1975
Numero:38


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 5.2.28 – L.P. 9 agosto 1975, n. 38.

Provvedimenti in favore dei ciechi.

(B.U. 26 agosto 1975, n. 41).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

     [Alla fondazione di religione "Caritas Diocesana di Bolzano-Bressanone" è concesso un contributo di lire 150 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1975, per la costruzione di un istituto per ciechi, contenente strutture per soggiorno, attività culturali, assistenziali e lavoro protetto.

     I criteri relativi allo svolgimento dell'attività culturale, di istruzione professionale, assistenziale e di lavoro protetto, vengono determinati dalla fondazione, sentita la Giunta provinciale.]

 

          Art. 8. [8]

     [L'importo di cui al precedente articolo sarà liquidato all'ente beneficiario, a seguito di presentazione da parte dello stesso del piano finanziario che documenti la copertura dell'intera spesa e sarà erogato, con decreto dell'Assessore alle attività sociali e sanità, nel seguente modo:

     a) un'anticipazione pari al 50%, dietro presentazione di attestazione rilasciata dal rappresentante dell'ente che i lavori di costruzione hanno avuto inizio;

     b) il residuo a salvo del contributo, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione concessa.]

 

          Art. 9. [9]

     [All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, valutato in lire 105 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si fa fronte come segue:

     per lire 60 milioni mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte in base alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 5, al cap. 654 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975;

     per lire 45 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità accantonate sul cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario (elenco n. 2, punto 7).

     La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico degli esercizi successivi sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità accantonate sul capitolo 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (elenco n. 3, punto 5).]

 

          Art. 10. [10]

     [Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

 

 

Cap. 654 - (modificato nel testo) - Assegni e indennità di accompagnamento ai ciechi civili

L.

45.000.000

Cap. 3130 - Contributo alla Caritas Diocesana per la costruzione di un centro di assistenza ed educazione dei ciechi

L.

150.000.000

 

L.

195.000.000

Capitoli in diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

45.000.000

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

150.000.000

 

L.

195.000.000]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

[5] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

[6] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

[7] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[9] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[10] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.