§ 5.1.95 - L.P. 11 maggio 1990, n. 12.
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46: Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti" e alle leggi [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:11/05/1990
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Alla fine dell'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 22, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. Nell'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, il comma secondo è sostituito dal seguente:
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Norme finanziari.
Art. 6.  Variazioni al bilancio 1990.


§ 5.1.95 - L.P. 11 maggio 1990, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46: Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti" e alle leggi provinciali 25 ottobre 1989, n. 9, e 7 agosto 1986, n. 22.

(B.U. 22 maggio 1990, n. 25).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Art. 6

     Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni

     1. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di età per beneficiare delle varie prestazioni:

     a) per la pensione per invalidi civili assoluti: avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 65° ;

     b) per la pensione per invalidi civili parziali: non avere superato il 65° anno di età;

     c) per la pensione per sordomuti: avere superato il 18° anno di età.

     2. Per le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di età minimi o massimi."

 

          Art. 2.

     1. Alla fine dell'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

     “Le domande dirette al conseguimento di una delle prestazioni economiche previste all'art. 3 si intendono automaticamente rivolte a conseguire tutte le prestazioni economiche, previste nello stesso articolo, cui il richiedente possa avere diritto."

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, il comma secondo è sostituito dal seguente:

     “2. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge i cittadini di uno stato membro della Comunità Europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attività lavorativa subordinata o autonoma o siano familiari di lavoratore comunitario. Questa condizione deve essere documentata con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15."

 

          Art. 4. Norma transitoria.

     1. Agli invalidi civili parziali minorenni ed ai ciechi civili assoluti minorenni che presentano domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la pensione, se spettante, viene concessa con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1990.

 

          Art. 5. Norme finanziari.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 la maggiore spesa valutata in Lire 1.100 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa. E' autorizzata la modifica della destinazione dei fondi, di cui alla partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio, per l'importo utilizzato con la presente legge.

     3. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo, a carico degli anni 1991 e 1992, si provvede con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-92 alla Sezione 5, Settore 5.1, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1990-1992 della Provincia.

 

          Art. 6. Variazioni al bilancio 1990.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).