§ 3.9.3 – L.P. 13 settembre 1973, n. 49.
Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:13/09/1973
Numero:49


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4. 


§ 3.9.3 – L.P. 13 settembre 1973, n. 49. [1]

Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Provincia.

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     La sovvenzione prevista dalla legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, sarà concessa al corpo di soccorso alpino dell'Alpenverein Swedtirol ed al corpo di soccorso alpino Alto Adige del Club Alpino Italiano, secondo le disposizioni della legge regionale medesima, salve le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

     Nella provincia di Bolzano all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti, provvedono gli appositi corpi di soccorso alpino del Club Alpino Italiano (CAI) e dell'Alpenverein Sudtirol (AVS) in quanto sono affiliati alla Commissione Internazionale di Salvataggio Alpino (Commission international de Sauvetage Alpin, CISA) e quindi garantiscono gli standards tecnici ed organizzativi di salvataggio e soccorso concordati a livello internazionale [2] .

 

          Art. 2.

     In tutte le disposizioni della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, le dizioni "Amministrazione regionale", "Presidente della Giunta regionale" ed "Assessore regionale" si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni "Amministrazione provinciale", "Presidente della Giunta provinciale" ed "Assessore provinciale".

 

          Art. 3.

     I compiti di cui all'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, sono svolti da una commissione composta:

     dall'Assessore provinciale competente per la materia del turismo, quale presidente;

     da un rappresentante dell'Alpenverein Swedtirol;

     da un rappresentante dell'organizzazione provinciale del C.A.I.

     La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta medesima. Fungerà da segretario un impiegato dell'Amministrazione provinciale. La commissione resta in carica per la durata della legislatura.

     La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Il terz'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, è abrogato.

 

          Art. 4. [3]

     L'art. 3 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “1. Le sovvenzioni di cui all'art. 1 sono erogate ai corpi di soccorso alpino dell'Alpenverein Sudtirol e del Club Alpino Italiano, Sezione Alto Adige, in via anticipata e fino al limite massimo dell'80% del fondo a disposizione sul relativo capitolo di spesa del bilancio di previsione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3.

     2. La sovvenzione annua spettante ai corpi, di cui al comma primo, viene determinata in via definitiva alla fine di ciascun anno, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, e verso presentazione delle spese giustificative della spesa relative all'acquisto o al reintegro di materiali, equipaggiamenti e attrezzature consumati o deperiti in operazioni di soccorso, all'arredamento dei magazzini e delle sedi dei corpi, ai costi di gestione, addestramento, assicurazione e similari, nonchè delle quietanze rilasciate dai responsabili delle centrali e delle singole sezioni del servizio per il rimborso delle spese sostenute dalle squadre di soccorso e dai singoli partecipanti durante le operazioni di salvataggio, ricupero e soccorso.

     3. Con il provvedimento di cui al comma secondo è disposta la liquidazione delle somme residue tenuto conto delle anticipazioni concesse.

     4. Di norma i corpi di soccorso alpino della Provincia sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.”


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.P. 10 dicembre 2007, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.

[3] Articolo già modificato dall'art. 27 della L.P. 13 dicembre 1991, n. 33 e così ulteriormente modificato dall’art. 22 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.