§ 3.8.20 - L.P. 16 giugno 1992, n. 18.
Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:16/06/1992
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Regolamento di esecuzione.
Art. 3.  Concessione edilizia.
Art. 4.  Dichiarazione di conformità.
Art. 5.  Licenza d'uso.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  Conduzione degli impianti e degli stabilimenti.
Art. 8.  Abilitazione alla conduzione di impianti termici.
Art. 9.  Recipienti a pressione.
Art. 10.  Attribuzioni in materia di prevenzione incendi e di impianti termici.
Art. 11.  Conferenza dei servizi.
Art. 12.  Compiti della commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.      1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, è inserito il seguente art. 25 bis:
Art. 15.  Personale.
Art. 16.  Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Norme finali.
Art. 19.  Disposizioni finanziarie.
Art. 20.  Variazioni al bilancio 1992.


§ 3.8.20 - L.P. 16 giugno 1992, n. 18.

Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici.

(B.U. 30 giugno 1992, n. 27).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina gli adempimenti e le procedure amministrative nelle seguenti materie:

     a) la prevenzione incendi in tutte le attività soggette a controllo secondo la normativa statale in vigore;

     b) la sicurezza, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico, in relazione agli impianti di riscaldamento ed agli edifici in cui sono installati, esclusi gli impianti di produzione del vapore.

 

          Art. 2. Regolamento di esecuzione.

     1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, contenente le norme tecniche da osservare nelle opere e nelle materie di cui all'art. 1, si applicano quelle stabilite in via generale dalla normativa in vigore.

 

          Art. 3. Concessione edilizia.

     1. I progetti prescritti per le nuove costruzioni e per l'ampliamento, la ristrutturazione, nonché il risanamento di edifici esistenti devono essere conformi alle norme tecniche vigenti nelle materie indicate all'art. 1.

     2. Ad integrazione della domanda di concessione edilizia per nuovo impianto o costruzione, o per modifiche di impianti esistenti, ove prescritto dalle norme vigenti, vanno presentati agli uffici comunali competenti, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o installazione:

     a) il progetto e la relazione tecnica relativi alle misure di prevenzione incendi;

     b) il progetto e la relazione tecnica dell'impianto termico, relativamente alle misure di sicurezza, alle misure per la tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, nonché alle misure per il contenimento del consumo energetico.

     3. Il progetto e la relazione tecnica di cui al comma secondo devono essere redatti in conformità alle disposizioni fissate con regolamento di esecuzione.

     4. La presentazione del progetto e della relazione tecnica di cui al comma secondo produce gli stessi effetti della domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi e della domanda di autorizzazione all'installazione d'impianti tecnici.

     5. La concessione edilizia viene integrata con l'annotazione della presentazione delle documentazioni relative alla prevenzione incendi ed agli impianti termici, se rescritte, ed autorizza il richiedente ad eseguire tutte le costruzioni e impianti in essa indicati.

     6. Per gli interventi da effettuarsi sugli edifici o agli impianti, per i quali non sia prescritta la concessione edilizia, compresi gli interventi di adattamento dell'edificio alle norme vigenti nelle materie indicate all'art. 1, la conformità alle norme tecniche dell'intervento previsto è attestata da un tecnico iscritto al relativo collegio od ordine professionale. Tale attestazione deve essere depositata, assieme al progetto, ove prescritto, prima dell'inizio dei lavori, presso il comune competente, il quale certifica l'avvenuto deposito.

     7. Il progettista e il committente, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

     8. Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza tecnica e l'esecuzione di controlli all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente, qualora trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti. L'ufficio interessato riferisce mediante relazione tecnica al sindaco. Le determinazioni dell'ufficio hanno carattere vincolante. Il sindaco può in ogni momento chiamare a partecipare alle sedute della commissione edilizia esperti riconosciuti nel settore della prevenzione incendi, nonché degli impianti termici.

     9. Il comune invia tempestivamente all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi l'ordine del giorno della commissione edilizia comunale, se in esso sono trattati progetti per edifici o impianti di cui al comma secondo.

 

          Art. 4. Dichiarazione di conformità.

     1. Al termine dei lavori l'impresa costruttrice o installatrice deve depositare presso il comune competente una dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la relazione tecnica e che sono state rispettate le prescrizioni vigenti nelle materie di cui all'art. 1.

     2. La conformità dell'opera alle norme di cui all'articolo 1 nei casi prescritti dalla legge è attestata dal verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale. Per gli edifici provinciali tale collaudo può essere effettuato anche da tecnici dell'ufficio competente in materia di prevenzione incendi, purché in possesso dei necessari requisiti professionali [1] .

     3. Il progettista, l'impresa esecutrice dei lavori, il committente e nei casi previsti il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno limitatamente al proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi e delle norme relative agli impianti termici.

 

          Art. 5. Licenza d'uso.

     1. Il sindaco rilascia la licenza d'uso dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità ovvero, ove prescritto, il verbale di collaudo, di cui all'art. 4 per gli edifici e impianti.

     2. La licenza d'uso è comprensiva delle certificazioni previste dalle norme vigenti nelle materie indicate all'art. 1, fatte salve quelle di esclusiva competenza di organi dello Stato.

     3. Il sindaco può in ogni momento chiedere la consulenza o un'ispezione di controllo all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi o ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente quando trattasi di problemi connessi con la tutela da inquinamenti.

     4. In caso di constatata inosservanza delle norme di cui all'art. 1 il sindaco nega la licenza d'uso.

     5. Per le attività e gli impianti da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, deve essere inviata a cura della ditta installatrice, o del collaudatore, all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una scheda tecnica dell'opera e dell'impianto di cui all'art. 1, contenente i dati di riconoscimento e le principali caratteristiche.

     6. La licenza d'uso ha validità, ai sensi del presente articolo, fintanto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni costruttive, impiantistiche, di deposito e lavorazione di sostanze pericolose e non vengano superati i limiti massimi di affollamento autorizzati.

 

          Art. 6. Controlli.

     1. L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi effettua controlli a campione dei progetti depositati nei comuni, nonché ispezioni delle costruzioni e installazioni in corso e di quelle ultimate, prima del rilascio della licenza d'uso, riferendo al sindaco competente in caso di accertamento di inosservanza delle norme della presente legge.

     2. L'Ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento sui progetti inoltratigli su propria richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stata comunicata la determinazioni o senza che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione della relazione tecnica dell'ufficio.

     3. In caso di accertata inosservanza delle norme concernenti le materie di cui all'art. 1, il sindaco ordina al proprietario o al titolare dell'attività di eseguire i lavori necessari per l'eliminazione delle inosservanze entro i tempi tecnici necessari.

     4. In tutti gli edifici ed impianti per i quali è già stata rilasciata la licenza d'uso, l'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e, relativamente a problemi connessi con gli inquinamenti, i competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente possono effettuare ispezioni e controlli e richiedere la documentazione tecnica e le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

     5. I funzionari tecnici incaricati del servizio ispettivo relativamente alle materie di prevenzione incendi, nonché alla sicurezza ed al contenimento energetico degli impianti di riscaldamento ricevono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con le attribuzioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ai sensi dell'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.

     6. In caso di constatata inosservanza o carenza di applicazione delle norme vigenti nelle materie di cui all'art. 1, il funzionario rilascia al responsabile o al conduttore o al proprietario dell'impianto copia del verbale di ispezione contenente le prescrizioni secondo le norme e le modalità di cui all'art. 16 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41. Qualora le verifiche necessitino di analisi o di valutazioni d'eseguibilità non immediata, le eventuali prescrizioni vengono notificate al proprietario dell'impianto dall'ufficio competente. Copia del verbale viene trasmessa d'ufficio al sindaco competente, se le prescrizioni in esso contenute comportano adempimenti per il comune.

     7. Per determinati controlli da effettuarsi periodicamente sugli impianti di riscaldamento al fine di misurare che i prodotti della combustione non superino i valori-limite fissati dalle leggi vigenti, per verificare i dispositivi per la tutela delle acque da inquinamento e lo stato generale dell'impianto, possono essere incaricati, mediante deliberazione della Giunta provinciale, gli spazzacamini. L'attività di controllo e verifica degli spazzacamini è sottoposta alla vigilanza dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e dell'ufficio tutela dell'aria. Le tariffe da applicarsi per l'attività di controllo e verifica degli spazzacamini devono essere approvate dalla Giunta provinciale. Nel caso gli uffici provinciali competenti constatino irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica degli spazzacamini, a carico dello spazzacamino responsabile si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca allo spazzacamino l'autorizzazione ad eseguire le verifiche di cui al presente comma.

     7-bis. Con regolamento di esecuzione possono essere definite altre categorie professionali abilitate allo svolgimento delle mansioni di controllo e verifica degli impianti di combustione di cui al comma 7 [2].

 

          Art. 7. Conduzione degli impianti e degli stabilimenti.

     1. Il proprietario o conduttore dell'edificio o dell'impianto deve assicurare una regolare ed idonea manutenzione al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, vengono individuati gli impianti, la cui manutenzione deve essere eseguita mediante verifiche periodiche da parte di personale qualificato. Su apposito libretto di manutenzione vengono annotate le anomalie o i difetti riscontrati e tutte le riparazioni o sostituzioni effettuate, escluse quelle di materiale di facile consumo, ogni annotazione deve recare la data, la firma ed i dati di identificazione di chi ha eseguito la verifica.

 

          Art. 8. Abilitazione alla conduzione di impianti termici.

     1. Il personale addetto alla conduzione di un impianto di riscaldamento di potenzialità al focolare superiore a 232 Kw deve aver conseguito il patentino di abilitazione, che viene rilasciato al termine di un corso, previo superamento dell'esame finale.

     2. I titolari del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono abilitati anche alla conduzione di impianti termici e, a richiesta, possono ottenere dall'ufficio competente il rilascio del patentino di conduzione degli impianti termici.

     3. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono fissate le norme relative all'istituzione dei corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

     4. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, vengono ordinate periodicamente revisioni parziali o generali del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti.

     5. Presso l'Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi viene istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma dei precedenti commi.

     6. Non è tenuto agli obblighi di cui ai precedenti commi primo, terzo e quinto chi abbia conseguito il patentino ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, ed ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22.

 

          Art. 9. Recipienti a pressione.

     1. Tutti i recipienti a pressione esonerabili secondo le vigenti norme, inseriti negli impianti di riscaldamento, sono esonerati dalle verifiche periodiche, qualora la ditta installatrice o il collaudatore dell'impianto certifichi nel verbale di collaudo che gli stessi sono correttamente calcolati e installati nell'impianto.

     2. I recipienti a pressione, non esonerabili dalle verifiche periodiche secondo le norme vigenti, inseriti negli impianti di riscaldamento, devono essere notificati all'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi, a cura della ditta installatrice. Il collaudatore deve registrare nel verbale di collaudo l'avvenuta notifica.

 

          Art. 10. Attribuzioni in materia di prevenzione incendi e di impianti termici.

     1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge è affidata all'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi e limitatamente alle norme concernenti la tutela da inquinamenti ai competenti uffici dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.

     2. L'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi esercita in materia di prevenzione incendi, nonché nelle materie relative alla sicurezza ed al contenimento di consumo energetico degli impianti di riscaldamento, le seguenti funzioni:

     a) elabora ed aggiorna le norme tecniche e procedurali;

     b) elabora ed aggiorna la raccolta della normativa tecnica anche sulla base di risultati acquisiti da indagini svolte in occasione di incendi;

     c) formula pareri ed espleta attività di consulenza;

     d) promuove corsi di specializzazione e di aggiornamento per liberi professionisti e per operatori specializzati in materia;

     e) espleta attività di informazione e divulgazione nella materia di competenza;

     f) rilascia pareri, esegue ispezioni, in cooperazione con il Commissariato del Governo, la Questura, l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

 

          Art. 11. Conferenza dei servizi. [3]

     1. Il direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile:

     a) decide i ricorsi in materia di prevenzione incendi e impianti termici avverso le prescrizioni dell'ufficio provinciale competente in materia di prevenzione incendi e dei sindaci;

     b) concede deroghe alle norme di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge;

     c) esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti;

     d) rilascia il nulla osta di fattibilità dell'attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 19 maggio 1997, n. 137;

     e) esercita i compiti e le funzioni del comitato tecnico di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

     f) esercita i compiti che riguardano il trasporto di sostanze pericolose, in quanto di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, il direttore di ripartizione propone l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

          Art. 12. Compiti della commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile. [4]

 

          Art. 13. Sanzioni.

     1. Nei casi di persistente inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, viene applicata da parte del sindaco territorialmente competente a carico della persona responsabile la sanzione amministrativa da Euro 3.717 a Euro 7.433. Per edifici già abitati o attività in corso il sindaco può ordinare la chiusura dell'edificio e la cessazione dell'attività. [5]

     2. La concessione da parte della Provincia di eventuali contributi previsti per la realizzazione di impianti o costruzioni di cui alla presente legge, è subordinata al rispetto delle norme della legge medesima.

     3. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma secondo, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

     4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

     5. Colui che viola le norme relative agli impianti termici o non esegue in tempo utile le prescrizioni legalmente impartite dall'ufficio competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 190 a Euro 374. Tali importi vengono raddoppiati qualora gli impianti abbiano una potenzialità al focolare superiore a 350 Kw. [6]

 

          Art. 14.

     1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, è inserito il seguente art. 25 bis:

     "Art. 25 bis. Piano di sicurezza.

     1. Il piano di sicurezza, previsto dalle norme vigenti, è tenuto in cantiere al fine della sua diretta applicazione e per essere esibito agli ispettori del lavoro dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, in sede di controllo ispettivo.

     2. Per lavori edili, di scavo e in sotterraneo la cui durata preventivata è maggiore di 2 anni, il piano di sicurezza deve essere trasmesso all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro prima dell'inizio dei lavori di allestimento del cantiere.

     3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dal piano di sicurezza è affidata all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che la esercita mediante i propri ispettori del lavoro, secondo le modalità previste dagli articoli 16, 18 e 26 della presente legge."

     2. Il comma ottavo dell'art. 22 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "8. L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specifici organizzati dall'amministrazione provinciale, o da questa approvati, con programma conforme ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma secondo. La regolare e proficua frequenza è attestata dal direttore del corso. L'attestazione di proficua frequenza di corsi analoghi, effettuati in altre regioni italiane o in altri Stati della Comunità Europea, dà titolo per l'iscrizione nell'elenco provinciale."

 

          Art. 15. Personale.

     1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale è aumentata di:

     a) 2 unità nella VII qualifica funzionale;

     b) 21 unità nella VI qualifica funzionale;

     c) 3 unità della IV qualifica funzionale.

     2. Il laboratorio prove materiali della Provincia viene dotato delle strutture e attrezzature prescritte dai decreti del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 e 26 marzo 1985 ai fini del riconoscimento di legge per l'esecuzione di prove e classificazioni di reazioni al fuoco dei materiali.

 

          Art. 16. Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

     1. Il comma primo dell'art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, è così sostituito:

     "1. Il comandante e il vice comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, scegliendoli fra il personale avente i requisiti di cui all'art. 16. Ove le relative funzioni non vengano attribuite al direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o al suo sostituto, la nomina viene conferita per la durata prevista per gli incarichi di direttore di ufficio."

     2. Il comma primo dell'art. 18 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, è così sostituito:

     “1. Qualora il comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sia persona diversa dal direttore della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, gli spetta in aggiunta al trattamento economico attribuito una indennità di funzione pari al 90% dell'indennità di funzione spettante ai direttori di ripartizione. Al vicecomandate del corpo è corrisposta un'indennità di funzione pari al 50% di quella spettante al comandante."

     3. Il comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano esercita nei confronti degli appartenenti al corpo stesso le funzioni che la vigente legislazione attribuisce al diretto superiore.

     4. Colui che alla data di entrata in vigore della presente legge esplica le funzioni di comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano conserva le stesse a tempo indeterminato e mantiene il trattamento economico in atto.

 

          Art. 17. Norme transitorie.

     1. Le domande già presentate ai competenti uffici prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rilascio di pareri, di certificazioni, di licenze e autorizzazioni, sono istruite ed evase dagli stessi uffici in base alla previgente normativa, a meno che gli interessati non le ritirino e si avvalgano delle disposizioni di cui alla presente legge.

     2. I certificati di prevenzione incendi già rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli che saranno eventualmente rilasciati ai sensi del comma precedente, vengano trasmessi d'ufficio al comune competente ed allegati alla licenza d'uso.

     3. Gli impianti termici i cui progetti e relazioni tecniche sono stati a suo tempo notificati all'Associazione Nazionale per il controllo della combustione - ANCC - sono da considerarsi in regola se conformi alla documentazione di progetto. Se questi impianti risultano difformi da tale documentazione o se vi sono state apportate modifiche rilevanti, i proprietari devono presentare ai sindaci dei comuni competenti una documentazione tecnica; conformemente alle procedure previste dalla presente legge.

 

          Art. 18. Norme finali.

     1. La legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, nonché tutte le norme provinciali incompatibili con la presente legge sono abrogate.

 

          Art. 19. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 11, comma quinto, valutati in lire 2 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, che presenta sufficiente disponibilità e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

     2. Alla copertura delle maggiori spese per il personale derivanti dagli articoli 15 e 16, valutate in lire 150 milioni per l'anno 1992 ed in lire 1.000 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede: per l'anno 1992 mediante riduzione per lire 150 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 8 dell'allegato n. 3 del bilancio); per il biennio 1993-94 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla sezione 8, settore 8.5, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-94; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

 

          Art. 20. Variazioni al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.

[2] Comma inserito dall’art. 13 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 6.

[5] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.