§ 3.8.15 - L.P. 14 luglio 1982, n. 24.
Modifica alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: "Elettrificazione rurale".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:14/07/1982
Numero:24


Sommario
Art. unico.      La lettera c) dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1981, n. 33, che ha apportato delle modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituita dalla seguente:


§ 3.8.15 - L.P. 14 luglio 1982, n. 24.

Modifica alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: "Elettrificazione rurale".

(B.U. 27 luglio 1982, n. 35).

 

     Art. unico.

     La lettera c) dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1981, n. 33, che ha apportato delle modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituita dalla seguente:

     "c) finanziare in zone montane l'esecuzione di nuovi allacciamenti di nuclei o case sparse, piani di elettrificazione e potenziamenti di reti elettriche da parte dei comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali con un contributo fino al 90% della spesa ammissibile e da parte delle imprese elettriche distributrici e dell'ENEL con un contributo fino all'85%. I lavori possono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18".