§ 3.5.13 – L.P. 13 settembre 1973, n. 46.
Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:13/09/1973
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Il quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti dal seguente:
Art. 2.      L'ottavo comma dell'art. 3 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il nono comma dell'art. 5 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il decimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti dal seguente:
Art. 9.      Il settimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      L'undicesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Il diciassettesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Il ventunesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      Il decimo comma dell'art. 14 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      Sono abrogati i primi due commi dell'art. 15 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12. Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
Art. 15.      La prima riga dell'art. 19 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituita dalle seguenti parole:
Art. 16.      Il sesto comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      Il decimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      Il quindicesimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      Il diciannovesimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      Il dodicesimo comma dell'art. 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      La prima riga dell'art. 30 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituita dalle seguenti parole:


§ 3.5.13 – L.P. 13 settembre 1973, n. 46.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro".

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     Il quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale del servizio antincendi abbia adottato la relativa decisione, il richiedente ha facoltà di chiedere all'ispettorato stesso, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il progetto si intende approvato. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dalla osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 2.

     L'ottavo comma dell'art. 3 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale del servizio antincendi abbia adottato la relativa decisione, il richiedente ha facoltà di chiedere all'ispettorato stesso, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il collaudo si intende approvato. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sugli atti di collaudo il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 4.

     Il sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 5.

     Il nono comma dell'art. 5 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 6.

     Il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale del servizio antincendi abbia provveduto ai relativi accertamenti e comunicato agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, previa presentazione, in quanto occorrente, di un progetto, l'interessato ha facoltà di chiedere all'ispettorato stesso, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi provveda ai necessari adempimenti. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, gli impianti si intendono autorizzati. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere su apposito documento il visto attestante l'autorizzazione per decorrenza del termine. L'autorizzazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 7.

     Il decimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 8.

     Il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sono sostituiti dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 9.

     Il settimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto e sulla relazione dell'impianto il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 10.

     L'undicesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 11.

     Il diciassettesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla richiesta il visto attestante l'autorizzazione per decorrenza del termine. L'autorizzazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 12.

     Il ventunesimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 13.

     Il decimo comma dell'art. 14 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 14.

     Sono abrogati i primi due commi dell'art. 15 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12. Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     "Ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si ha motivo di ritenere che le loro emanazioni non siano conformi alle caratteristiche di legge".

 

          Art. 15.

     La prima riga dell'art. 19 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituita dalle seguenti parole:

     "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative".

 

          Art. 16.

     Il sesto comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla relazione e sui grafici il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 17.

     Il decimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 18.

     Il quindicesimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla domanda il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 19.

     Il diciannovesimo comma dell'art. 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 20.

     Il dodicesimo comma dell'art. 29 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge".

 

          Art. 21.

     La prima riga dell'art. 30 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è sostituita dalle seguenti parole:

     "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative".