§ 3.4.27 - L.P. 12 agosto 1977, n. 34.
Agevolazioni per gli anziani nell'uso dei trasporti pubblici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:12/08/1977
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.      L'assunzione a carico della Provincia dell'onere relativo all'agevolazione viene determinato in modo da garantire ai concessionari che la praticano la completa integrazione del prezzo del [...]
Art. 4.      Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 30 milioni.
Art. 5.      Alla copertura dell'onere di cui al primo comma del precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della [...]
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni


§ 3.4.27 - L.P. 12 agosto 1977, n. 34.

Agevolazioni per gli anziani nell'uso dei trasporti pubblici.

(B.U. 13 settembre 1977, n. 46).

 

     Art. 1. Finalità.

     Al fine di favorire e stimolare i contatti sociali della popolazione anziana, contribuendo ad attenuarne l'isolamento e consentendo la conservazione di un più alto livello di integrazione sociale, la Giunta provinciale prevede specifiche agevolazioni per anziani nell'uso dei trasporti pubblici di linee urbane ed extraurbane.

 

          Art. 2. Destinatari.

     Potranno usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge i cittadini residenti in provincia di Bolzano che abbiano compiuto il 60° anno di età.

     Le agevolazioni consentiranno l'utilizzo ad un costo agevolato delle tariffe preferenziali previste per i residenti in provincia di Bolzano.

     Modalità di concessione e misure delle agevolazioni saranno determinate con apposita delibera della Giunta provinciale, anche in relazione allo stato di bisogno e non potranno essere inferiori al 20% delle tariffe preferenziali in atto.

 

          Art. 3.

     L'assunzione a carico della Provincia dell'onere relativo all'agevolazione viene determinato in modo da garantire ai concessionari che la praticano la completa integrazione del prezzo del biglietto a tariffa preferenziale.

     L'integrazione alle aziende concessionarie di cui al precedente comma viene corrisposta ogni due mesi sulla base di una documentazione delle agevolazioni concesse.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 30 milioni.

     Per gli esercizi successivi è autorizzata una spesa annua fino a lire 60 milioni nella misura che sarà stabilita con legge di bilancio.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere di cui al primo comma del precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 7 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

     Alla maggiore spesa di lire 30 milioni indicata al secondo comma del precedente articolo si fa fronte con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1978, derivanti dal minore onere per l'assistenza ospedaliera degli infermi di mente, per la quale gravano sul bilancio per il corrente esercizio anche gli oneri relativi ai due esercizi pregressi.

 

          Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni

Capitolo di nuova istituzione:

 

 

Titolo I - Sezione IV

Rubrica IV - Categoria III

Cap. 600 - Spese per agevolazioni a favore degli anziani nell'uso dei trasporti pubblici

L.

30.000.000

Capitolo in diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

30.000.000