§ 3.3.22 - L.P. 19 maggio 2003, n. 8.
Modifica della legge provinciale in materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:19/05/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 24 del-la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubbli-ci”, dopo le parole: “sull’economicità [...]
Art. 2.      1. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo
Art. 3.      1. I commi 1 e 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, sono così sostituiti
Art. 4.      1. Dopo l’articolo 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo
Art. 5.      1. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provin-ciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “1. L’offerta economicamente più vantaggiosa è de-terminata sulla base di [...]
Art. 6.      1. Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provin-ciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito
Art. 7.      1. Il comma 3 dell’articolo 67 della legge provin-ciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito
Art. 8.      1. Il comma 1 dell’articolo 69 della legge pro-vinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito


§ 3.3.22 - L.P. 19 maggio 2003, n. 8.

Modifica della legge provinciale in materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici.

(B.U. 3 giugno 2003, n. 22 – suppl. n. 1).

 

     Art. 1.

     1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 24 del-la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubbli-ci”, dopo le parole: “sull’economicità dell’opera,” sono inserite le parole: “in particolare rispetto ai costi di gestione e di manutenzione,”.

     2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è aggiun-ta la seguente lettera:

     “f) sulla qualità dei lavori e delle progettazioni esegui-ti nei cinque anni antecedenti il primo giorno di pub-blicazione del bando di gara.”

 

          Art. 2.

     1. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 25 bis. (Compensi per le prestazioni libero-professionali).

     1. I compensi per le prestazioni libero-professionali previste dalla presente legge sono de-terminati con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali.”

 

          Art. 3.

     1. I commi 1 e 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, sono così sostituiti:

     “1. Qualora l’importo dei lavori sia inferiore a 2.500.000 euro, il bando di gara è pubblicato per dieci giorni naturali consecutivi nell’albo dell’amministra-zione committente o, in mancanza, nell’albo del co-mune dove ha sede l’amministrazione committente.

     2. Qualora l’importo dei lavori sia pari o supe-riore a 2.500.000 euro, la pubblicazione ha luogo per dieci giorni naturali consecutivi anche nell’albo e sull’apposito sito informatico della Provincia.”

     2. Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provin-ciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

     “4. Qualora l’importo dei lavori sia pari o inferiore a1.000.000 di euro, il bando di gara non è pubblicato purché alla gara vengano invitate almeno dieci impre-se, se sussistono in tale numero imprese qualificate. Lo svolgimento di questa procedura viene regolato in conformità a quanto disposto per la gara informale.”

 

          Art. 4.

     1. Dopo l’articolo 34 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 34 bis. (Pubblicità del bando di gara per gli appalti di forniture e servizi).

     1. Per gli appalti di forniture e di servizi di importo pari o superiore alla soglia comuni-taria, il bando di gara è inviato all’Ufficio delle pub-blicazioni ufficiali delle Comunità Europee ed è pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sia nell’albo dell’amministrazione committente o, in mancanza, nell’albo del comune ove ha sede l’amministrazione committente, sia sull’apposito sito informatico della Provincia, fatti salvi i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), riguardanti opere che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo ar-chitettonico o tecnico.

     2. Qualora l’importo delle forniture o dei servizi sia inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazio-ne committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara, purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, a condizione che sussistano in tale numero imprese qualificate; in questo caso trova applicazione quanto disposto dall’articolo 30, comma 3.

     3. Qualora l’importo degli appalti di forniture o degli appalti di servizi sia pari o inferiore a 50.000 euro, l’amministrazione committente ha facoltà di trattare con una o più imprese di propria scelta.”

 

     Art. 5.

     1. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provin-ciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “1. L’offerta economicamente più vantaggiosa è de-terminata sulla base di una pluralità di criteri di valu-tazione, tra cui il prezzo e altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manuten-zione, il rendimento, il valore tecnico ed estetico dell’opera, la considerazione di misure ambientali e di misure volte alla realizzazione della parità di tratta-mento fra uomo e donna, nonché in base a ulteriori criteri da stabilirsi anche questi a seconda del tipo di lavoro da realizzare; l’amministrazione committente può, nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prevedere come ulteriore elemento di valutazione la capacità tecnica, economico-finanziaria e organizzativa delle imprese, considerando in parti-colare anche la qualità dei lavori e delle forniture ese-guiti nel quinquennio antecedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, nonché l’organi-gramma, l’esperienza professionale specifica o altre abilitazioni professionali specifiche del responsabile dell’impresa.”

 

          Art. 6.

     1. Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provin-ciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

     “1. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia bancaria, pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La garanzia bancaria deve essere costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile e con l’obbligo dell’istituto di credito di effettuare il versamento della cauzione a semplice richiesta dell’amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.”

 

          Art. 7.

     1. Il comma 3 dell’articolo 67 della legge provin-ciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

     “3. Qualora necessario, il soggetto concedente assicu-ra al concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in rela-zione alla qualità del servizio da prestare, anche me-diante un prezzo stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere la pro-prietà o il diritto di godimento di beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia connessa all’opera da affidare in concessione, nonché di beni immobili che non assol-vono più a funzioni di interesse pubblico. Per quanto compatibile con la presente legge e con il regola-mento di esecuzione, può essere applicata la normati-va statale sul finanziamento privato di opere pubbli-che nonché sul contraente generale per lavori di im-porto pari o superiore alla soglia comunitaria.”

 

          Art. 8.

     1. Il comma 1 dell’articolo 69 della legge pro-vinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

     “1. Al fine della realizzazione di un’opera pubblica,senza o con parziale onere finanziario a carico dell’amministrazione committente, il soggetto pro-motore può promuovere la realizzazione e gestione dell’opera interamente o parzialmente a proprie spe-se, mediante l’affidamento di una concessione di lavo-ri pubblici ai sensi dell’articolo 67, ovvero la costitu-zione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell’articolo 68.”