§ 3.3.6 – L.P. 24 novembre 1973, n. 81.
Istituzione dell'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:24/11/1973
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Albo provinciale dei collaudatori.
Art. 2.  Iscrizione all'Albo.
Art. 3.  Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo.
Art. 4.  Suddivisione per specializzazioni.
Art. 5.  Esclusione dall'iscrizione all'Albo.
Art. 6.  Scelta del collaudatore.
Art. 7.  Incompatibilità.
Art. 8.  Incarichi a non iscritti all'Albo.
Art. 9.  Certificato di regolare esecuzione.
Art. 10.  Compenso delle prestazioni professionali.


§ 3.3.6 – L.P. 24 novembre 1973, n. 81.

Istituzione dell'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche.

(B.U. 18 dicembre 1973, n. 54).

 

     Art. 1. Istituzione dell'Albo provinciale dei collaudatori.

     E' istituito presso l'Assessorato provinciale dei lavori pubblici "l'Albo provinciale dei collaudatori".

     All'Albo possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità:

     a) i laureati in ingegneria, architettura, scienze agrarie e scienze forestali, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nei ruoli tecnici di amministrazioni pubbliche, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

     b) i laureati in ingegneria, architettura, scienze agrarie e scienze forestali, iscritti ai rispettivi albi professionali, che, essendo liberi professionisti o dipendenti da società o enti privati, in servizio ovvero in stato di quiescenza, posseggano almeno dieci anni di esperienza professionale.

     Salvo quanto disposto al successivo art. 8, le opere pubbliche, eseguite dalla Provincia o da altri enti pubblici locali, devono essere collaudate da un tecnico iscritto al predetto Albo dei collaudatori.

 

          Art. 2. Iscrizione all'Albo.

     Per essere iscritti all'Albo gli interessati devono presentare all'Assessorato provinciale lavori pubblici i seguenti documenti:

     a) domanda in carta da bollo diretta all'Assessorato lavori pubblici con l'indicazione delle generalità complete e della residenza, nonché delle specializzazioni per le quali si richiede la iscrizione;

     b) dettagliato curriculum professionale in carta libera da cui risultino anche eventuali rapporti di dipendenza continuativa con enti di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, oppure rapporti extraprofessionali con imprese assuntrici di opere pubbliche o imprese di costruzione in genere;

     c) dichiarazione in carta libera, resa sotto personale responsabilità dall'interessato, di non avere procedimenti penali in corso e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o che comunque possano costituire motivo di esclusione dall'Albo;

     d) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte, per i dipendenti da pubbliche amministrazioni;

     e) certificato di iscrizione all'albo professionale dal quale risulti anche la data della prima iscrizione, per i tecnici di cui lett. b) dell'art. 1.

 

          Art. 3. Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo.

     Per la formazione e la tenuta dell'Albo provinciale dei collaudatori è istituita presso l'Assessorato lavori pubblici una commissione composta:

     1) dall'ingegnere capo dirigente l'ufficio tecnico della Provincia, con funzioni di presidente;

     2) dal funzionario dirigente i servizi amministrativi dell'Assessorato lavori pubblici;

     3) da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale, designato dall'Assessore ai lavori pubblici;

     4) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari o forestali, designato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;

     5) e 6) da un ingegnere e da un architetto scelti dalla Giunta provinciale su terne di nomi designati dai rispettivi Ordini professionali della provincia di Bolzano, in modo da garantire la rappresentanza di ambedue le categorie di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1.

     Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato lavori pubblici, designato dall'Assessore.

     La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Ciascun membro, eccetto il presidente, è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

     Le decisioni della commissione sono definitive.

 

          Art. 4. Suddivisione per specializzazioni.

     In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati potranno chiedere di essere iscritti all'Albo per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate.

     Le specializzazioni contemplate nell'Albo sono le seguenti:

     1) opere edili;

     2) impianti tecnologici;

     3) opere monumentali;

     4) opere di ingegneria industriale;

     5) opere di elettrificazione;

     6) opere stradali e ferroviarie;

     7) opere igieniche;

     8) opere idrauliche e di bonifica;

     9) opere di sistemazioni forestali;

     10) opere di sistemazioni agrarie;

     11) opere aeroportuali.

     Gli ingegneri e gli architetti iscritti all'Ordine professionale da almeno dieci anni possono chiedere di essere iscritti all'albo, oltre che in tre delle categorie sopraelencate, anche per l'effettuazione dei collaudi statici prescritti dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

 

          Art. 5. Esclusione dall'iscrizione all'Albo.

     La commissione può escludere motivatamente dall'iscrizione all'Albo chi abbia mostrato imperizia o negligenza nell'espletamento di precedenti incarichi o abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di incarichi conferiti anche da altre amministrazioni. Parimenti può essere cancellato dall'Albo il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico.

 

          Art. 6. Scelta del collaudatore.

     Per le opere indicate al secondo comma dell'art. 1 il collaudatore ed i membri tecnici delle commissioni collaudatrici sono scelti fra gli iscritti all'Albo per la specializzazione in cui ricade l'opera da collaudare.

     La nomina del collaudatore spetta:

     a) per i lavori di competenza della Provincia all'Assessore competente per l'esecuzione dell'opera;

     b) per i lavori di competenza degli altri enti pubblici locali all'organo cui ciò compete secondo i rispettivi ordinamenti.

     L'atto di nomina deve essere trasmesso, per conoscenza, al segretario della commissione di cui all'art. 3.

 

          Art. 7. Incompatibilità.

     Il collaudo non può essere affidato a tecnici appartenenti all'amministrazione che ha eseguito i lavori o che, avendo concorso nel finanziamento della relativa spesa, ha esercitato sui lavori un'attività di controllo e di vigilanza. Non possono altresì essere incaricati quei tecnici che siano intervenuti in qualche modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. I tecnici di cui alla lett. a) dell'art. 1, in attività di servizio, prima dell'accettazione dell'incarico ad essi conferito, dovranno munirsi della prescritta autorizzazione rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono.

 

          Art. 8. Incarichi a non iscritti all'Albo.

     Eccezionalmente possono essere affidati incarichi anche a tecnici non iscritti all'Albo provinciale dei collaudatori, purché abilitati dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di carattere specialistico, che richiedano particolare esperienza o specifiche conoscenze.

     Quando, nei casi di notevole importanza, il collaudo viene affidato ad una commissione, i membri amministrativi della stessa sono nominati con il medesimo atto di nomina del membro tecnico della commissione.

     Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici appartenenti da almeno 5 anni ai ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni, provvisti del diploma di geometra o di altro titolo equipollente.

 

          Art. 9. Certificato di regolare esecuzione. [1]

 

          Art. 10. Compenso delle prestazioni professionali.

     Il compenso ai collaudatori viene liquidato mediante applicazione delle tariffe professionali nazionali con le eventuali riduzioni legislativamente previste.


[1] Articolo abrogato dall'art. 84 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.