§ 2.1.96 - L.P. 11 luglio 1991, n. 19.
Modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17: Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/07/1991
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. La lettera e) del comma primo dell'art. 3 è così sostituita:
Art. 2.      1. La lettera e) del comma primo dell'art. 4 è così sostituita:
Art. 3.      1. Al comma primo dell'art. 9 è aggiunta la seguente lettera e):
Art. 4.      1. Il comma secondo dell'art. 12 è così sostituito:
Art. 5.      1. Dopo l'art. 30 è inserito il seguente art. 30-bis:
Art. 6.      1. La rubrica dell'art. 21 è così sostituita: "Corsi per la formazione di esperti nella gestione di archivi."
Art. 7.      1. Il comma secondo dell'art. 32 è così sostituito:
Art. 8.      1. All'art. 34 è aggiunto il seguente comma secondo:
Art. 9.      1. L'art. 35 è così sostituito:
Art. 10.      1. Alla lettera b) del comma primo dell'art. 2 dopo le parole "e sugli archivi" sono inserite le parole "e documenti".
Art. 11.      1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale derivanti dall'art. 8, valutate in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e in lire 200 milioni all'anno a decorrere [...]
Art. 12.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:


§ 2.1.96 - L.P. 11 luglio 1991, n. 19.

Modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17: Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige".

(B.U. 23 luglio 1991, n. 32).

 

     Art. 1.

     1. La lettera e) del comma primo dell'art. 3 è così sostituita:

     "e) da due rappresentanti dei comuni, designati dal consorzio dei comuni".

 

          Art. 2.

     1. La lettera e) del comma primo dell'art. 4 è così sostituita:

     "e) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza storica per un valore superiore a venti milioni di lire".

     2. La lettera j) del comma primo dell'art. 4 è abrogata.

 

          Art. 3.

     1. Al comma primo dell'art. 9 è aggiunta la seguente lettera e):

     "e) progettare ed elaborare studi sulla storia regionale e promuovere ed eseguire di propria iniziativa i relativi provvedimenti.

 

          Art. 4.

     1. Il comma secondo dell'art. 12 è così sostituito:

     "2. Le singole commissioni sono composte dal direttore della ripartizione competente oppure dal direttore di una corrispondente unità organizzativa a lui equiparato o preposto, dal direttore dell'ufficio provinciale competente o da un suo delegato, nonché dal direttore dell'ufficio provinciale di volta in volta interessato, con diritto al voto. Funge da segretario un funzionario della ripartizione interessata. Alla commissione spetta il compito di:

     a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento degli archivi di deposito, nonché sulla tenuta degli inventari e degli strumenti di corredo;

     b) predisporre lo scarto di atti del Consiglio e dell'amministrazione provinciale ai fini del loro versamento nell'archivio provinciale sulla base dei massimari elaborati dalla commissioni;

     c) preparare le regolari operazioni di versamento di detti atti nell'archivio provinciale;

     d) elaborare direttive sullo scarto da sottoporsi alla relativa approvazione da parte della consulta per gli archivi e le biblioteche storiche."

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'art. 30 è inserito il seguente art. 30-bis:

     "Art. 30-bis

     Sovvenzioni per la conservazione del patrimonio librario storico

     1. La Giunta provinciale, su proposta dell'ufficio provinciale competente e sentito il parere della consulta per gli archivi e le biblioteche storiche, può concedere contributi ai proprietari, possessori o detentori di libri e biblioteche di rilevante valore storico per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio libraio storico nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione."

 

          Art. 6.

     1. La rubrica dell'art. 21 è così sostituita: "Corsi per la formazione di esperti nella gestione di archivi."

 

          Art. 7.

     1. Il comma secondo dell'art. 32 è così sostituito:

     "2. Il direttore dell'Ufficio provinciale competente è autorizzato ad eseguire i lavori di cui al comma primo o ad assumere, al medesimo scopo, personale a contratto di diritto privato, a tempo determinato, fino all'importo di lire 100 milioni per ciascun intervento di riordino. In ogni caso il trattamento economico del personale impiegato non può essere superiore a quello del personale provinciale della corrispondente qualifica funzionale, avuto riguardo al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte. Spetta alla Giunta provinciale autorizzare l'esecuzione in economia di detti lavori, per un importo superiore a lire 100 milioni. I lavori in economia sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti per il servizio dei lavori pubblici."

 

          Art. 8.

     1. All'art. 34 è aggiunto il seguente comma secondo:

     "2.Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è aumentata di 4 posti nella settima qualifica funzionale e di 1 posto nella terza qualifica funzionale."

 

          Art. 9.

     1. L'art. 35 è così sostituito:

     "Art. 35

     Volontari

     1. L'assessore provinciale competente, sentito il parere della consulta provinciale per gli archivi e le biblioteche storiche, può consentire che persone idonee prestino lavoro gratuito presso l'Archivio provinciale come volontari.

     2. A coloro che svolgono lodevolmente il lavoro predetto in modo regolare e continuativo per più di un mese e mezzo, può essere concesso dalla Giunta provinciale un premio di importo non superiore ad una mensilità del trattamento economico del VI livello retributivo. Non possono comunque essere concessi più di cinque premi all'anno.".

 

          Art. 10.

     1. Alla lettera b) del comma primo dell'art. 2 dopo le parole "e sugli archivi" sono inserite le parole "e documenti".

 

          Art. 11.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale derivanti dall'art. 8, valutate in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e in lire 200 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, si provvede: per il 1991 mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio); per gli anni 1992 e 1993 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto per il biennio 1992-93 alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b. 1 del bilancio pluriennale della Provincia.

     2. Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 30-bis della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, istituito con l'art. 5 della presente legge, sono utilizzati i fondi stanziati sul capitolo 33415 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e quelli che saranno stanziati sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

 

          Art. 12.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     in aumento:

     cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali lire 50.000.000

     in diminuzione:

     cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) lire 50.000.000