§ 5.5.17 - L.R. 11 aprile 1999, n. 18.
Modifica dei termini previsti dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 21-1- 1997, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:11/04/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il termine fissato dal comma 2 dell'art. 13 della Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 6, è differito di un anno.
Art. 2.  Pubblicazione.


§ 5.5.17 - L.R. 11 aprile 1999, n. 18.

Modifica dei termini previsti dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 21-1- 1997, n. 6.

(B.U. 16 maggio 1999, n. 29).

 

Art. 1.

     Il termine fissato dal comma 2 dell'art. 13 della Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 6, è differito di un anno.

 

     Art. 2. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.