Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica |
Data: | 08/09/1999 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 5. Norma transitoria. |
Art. 6. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.3.17 - L.R. 8 settembre 1999, n. 30.
Modifica ed integrazione alla l.r. n. 11/1997 - Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.
(B.U. 13 settembre 1999, n. 52).
Artt. 1. - 4. [1]
Art. 5. Norma transitoria.
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla scadenza della legislatura in corso.
2. Fino alla nomina ed all'insediamento del nuovo Consiglio e del Direttore continuano ad esercitare le loro funzioni i Consiglieri ed il Direttore in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili ed urgenti.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Sostituiscono gli artt. 8, 11, 14 e 15 della