§ 5.1.123 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 16.
Modifica all'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 25


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/02/2010
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifica art. 1 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 25
Art. 2.  Pubblicazione


§ 5.1.123 - L.R. 5 febbraio 2010, n. 16.

Modifica all'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 25

(B.U. 5 febbraio 2010, n. 7)

 

Art. 1. Modifica art. 1 della L.R. 14 ottobre 2008, n. 25

All'art. 1 della Legge Regionale 14 ottobre 2008, n.25 il comma 1 è così modificato:

“1. Allo scopo di consentire il completamento dei processi di adeguamento connessi alle procedure di autorizzazione di cui alla L.R. 5 aprile 2000, n.28 e s.m.i. le strutture sanitarie dotate di posti letto, che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero e quelle dotate di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai disabili psichici e psiconeuromotori, e per quelle strutture riabilitative che erogano ai disabili psichici e psiconeuromotori prestazioni in regime ambulatoriale, fatto salvo il possesso dei requisiti minimi generali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, devono eseguire gli adeguamenti di cui all’art. 15 comma 6 lett. a) della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., entro due anni dalla data di comunicazione da parte della Commissione Tecnica Aziendale della adeguatezza del progetto esecutivo con relativo cronoprogramma vincolante per l'ultimazione dei lavori di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 2. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.