§ 3.9.5 - L.R. 31 luglio 2006, n. 13.
Costituzione della Società Energetica Lucana.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:31/07/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di supportare le politiche regionali in materia di energia, la Regione promuove la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, da denominarsi [...]
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dal comma 8 dell’art. 1 della presente legge, quantificati in Euro 180.000,00, si farà fronte per 31.297,00 Euro con le riserve rivenienti dalla alienazione delle quote [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.9.5 - L.R. 31 luglio 2006, n. 13.

Costituzione della Società Energetica Lucana.

(B.U. 4 agosto 2006, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Al fine di supportare le politiche regionali in materia di energia, la Regione promuove la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, da denominarsi Società Energetica Lucana (SEL).

     2. La Società avrà per oggetto la definizione e l’attuazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda e dell’offerta di energia, la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica e a favorire un migliore utilizzo delle risorse energetiche locali, convenzionali e rinnovabili, operando altresì nei mercati dell’energia elettrica e del gas.

     3. La SEL provvederà all’esercizio di funzioni strumentali, complementari, connesse alle attività indicate. Potrà inoltre promuovere la costituzione di altre società controllate ovvero acquisire partecipazioni al fine di implementare specifiche attività nel settore energetico.

     4. La società potrà essere partecipata nel suo capitale anche da altri enti e soggetti a capitale pubblico o di rilevanza pubblica.

     5. La Giunta Regionale adotterà i provvedimenti necessari alla costituzione ed all’avvio operativo delle attività della Società.

     6. La SEL, su delega della Regione, curerà l’attuazione e il monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico. Alla stessa potranno essere trasferite con delibera di Giunta Regionale risorse energetiche da destinare al consumo pubblico o privato e risorse economiche per il finanziamento di programmi di risparmio energetico.

     7. Con provvedimenti della Giunta potrà essere disposto il distacco, o il comando, di personale regionale al fine di consentire la immediata operatività della società.

     8. L’ammontare del capitale sociale iniziale è fissato in 180.000,00 Euro. Il versamento del capitale sociale iniziale sarà effettuato alla data di costituzione della società.

     9. È abrogato il comma 3 dell’art. 23 della L.R. 8 marzo 1999, n.7.

 

          Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dal comma 8 dell’art. 1 della presente legge, quantificati in Euro 180.000,00, si farà fronte per 31.297,00 Euro con le riserve rivenienti dalla alienazione delle quote di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese SpA, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 2 febbraio 2004, n.1, stanziate alla UPB 1111.07 e per 148.703,00 Euro mediante prelevamento dal Fondo Speciale per spese in conto capitale di cui alla UPB 1211.02 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.

     2. Agli oneri relativi alle spese di avvio della Società Energetica Lucana, quantificati in 35.000,00 Euro, si farà fronte mediante prelevamento dal Fondo Speciale per spese correnti di cui alla UPB 1211.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire i relativi capitoli di bilancio nell’ambito della UPB 0134.08 e della UBP 0111.03, rispettivamente per le spese di cui ai precedenti commi 1 e 2 del precedente articolo, e ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 2006.

     4. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2006 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.