Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 04/01/2002 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 25. Oggetto. |
Art. 35. Disposizioni transitorie. |
§ 3.5.39 - L.R. 4 gennaio 2002, n.4.
Disciplina dei regimi regionali di aiuto.
(B.U. 8 gennaio 2002, n. 2).
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di potenziare e sviluppare il sistema delle imprese regionali e di adeguarne la relativa disciplina di incentivazione alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato, la presente legge:
a) istituisce i regimi di aiuto alle piccole e medie imprese, di cui al successivo Titolo II;
b) regolamenta la concessione di singoli aiuti ad imprese, di cui al successivo Titolo III.
2. La presente legge stabilisce, altresì, le forme e le procedure per l’attivazione di regimi e singoli aiuti all’interno di atti di programmazione negoziata nonché le modalità di concorso dell’Ente Regione nell’applicazione di regimi di aiuto a carattere nazionale.
Art. 2. Campo di applicazione.
1. La presente legge si applica alle imprese operanti in tutti i settori di attività ad esclusione di quelli:
a) concernenti le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati all’allegato I del trattato CE;
b) soggetti a direttive e regolamenti comunitari specifici;
c) relativi ad aiuti ad attività connesse all’esportazione;
d) attinenti ad aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Art. 3. Programma di incentivazione alle attività produttive.
1. In sede di approvazione del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.) – di cui all’articolo 4, comma 2, della
2. All’interno del Programma vengono in particolare:
a) indicati i singoli regimi regionali di aiuto da attivare, e definite forme, modalità e tempi per l’attivazione di procedure negoziali ad evidenza pubblica, nonché i criteri per la nomina di un responsabile unico del procedimento. Saranno in particolare determinati i seguenti elementi:
1. destinatari degli aiuti;
2. localizzazione degli interventi;
3. comparti produttivi e rami di attività incentivabili;
4. iniziative finanziabili;
5. limite massimo delle agevolazioni concedibili;
6. procedure di selezione dei progetti (a valutazione, automatica, negoziale);
7. stanziamento finanziario;
8. obblighi a carico del destinatario;
9. soglie di ammissibilità per progetti in settori di attività ritenuti strategici per lo sviluppo regionale, in deroga a quelli fissati nel successivo art.27.
b) determinati i singoli regimi di aiuto a carattere nazionale da attivare e, in relazione a regimi di aiuto non promossi dalla Regione, indicate le priorità nella loro applicazione.
3. Nel corso dell’annualità di vigenza del D.A.P.E.F., con apposita deliberazione della Giunta Regionale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, potranno essere apportate modifiche e variazioni al “Programma di incentivazione alle attività produttive”.
Art. 4. Attivazione dei regimi di aiuto.
1. In conformità con gli indirizzi formulati nel Programma di incentivazione alle attività produttive, la Giunta Regionale emana, per ciascun regime di aiuto attivato, appositi avvisi ad evidenza pubblica contenenti indicazioni e specificazioni relativamente a:
a) forme e tempi di presentazione delle richieste di contributo;
b) documentazione da allegare alla domanda;
c) requisiti di ammissibilità, titoli di preferenza e criteri di formazione della graduatoria;
d) criteri e modalità di verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità a finanziamento, di valutazione dei titoli di preferenza e di formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni;
e) modalità di erogazione del contributo alle imprese selezionate;
f) modalità di verifica tecnico-amministrativa in sede di liquidazione del saldo e del rispetto delle condizioni stabilite dai regimi di aiuto;
g) obblighi a carico dell’Ente Regione, e/o dell’intermediario attuatore, e dell’impresa beneficiaria ai fini della piena e corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 5. Durata.
1. I regimi di aiuto istituiti con la presente legge, nonché la disciplina relativa ai singoli aiuti, scadono il 31 dicembre 2006.
Art. 6. Sorveglianza.
1. Il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione dei regimi di aiuto e dei singoli aiuti istituiti con la presente legge verranno svolti attraverso le seguenti modalità:
a) realizzazione di un’anagrafe regionale automatizzata di tutte le imprese beneficiarie di aiuti;
b) connessione informatizzata degli archivi e delle banche dati esistenti e relative ai vari regimi di aiuto vigenti, siano essi finanziati con risorse regionali nazionali o comunitarie;
c) verifica tecnico-amministrativa, in sede di liquidazione finale dell’agevolazione assentita, del rispetto da parte dell’impresa destinataria di contributi delle condizioni stabilite da ciascun regime di aiuto attivato;
d) ispezione a campione sull’utilizzo di un importo pari ad almeno il 5% delle somme effettivamente liquidate alle imprese beneficiarie di ciascuna procedura attuativa dei regimi di aiuto. I controlli avverranno nel quinquennio successivo alla data di conclusione dell’investimento agevolato e saranno finalizzati alla verifica del rispetto del vincolo di mantenimento nella unità locale destinataria dagli investimenti materiali ed immateriali oggetto di contributo e dell’occupazione aggiuntiva preventivata.
TITOLO II
AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CAPO I
AIUTI IN REGIME DI ESENZIONE
Art. 7. Oggetto.
1. Col presente Capo vengono istituiti i seguenti regimi:
a) aiuti alle imprese manifatturiere, dei servizi e del settore delle costruzioni;
b) aiuti alle imprese turistiche.
Art. 8. Destinatari.
1. Possono accedere agli aiuti, relativi ai regimi di cui al precedente articolo 7, le imprese di nuova costituzione o già attive, in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di piccola o media impresa, ai sensi della Comunicazione della CE 96/C 213/04 pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996;
b) ubicazione dell’unità locale oggetto dell’investimento sul territorio regionale;
c) situazione economicamente e finanziariamente sana dell’impresa richiedente.
Art. 9. Iniziative finanziabili.
1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti di investimento, la cui attuazione non abbia avuto inizio in data antecedente a quella di presentazione della richiesta di contributo, concernenti la realizzazione:
a) di nuovi insediamenti produttivi di imprese manifatturiere, dei servizi e del settore delle costruzioni, ovvero di interventi volti all’ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento di impianti produttivi preesistenti;
b) di nuove strutture ricettive ed impianti complementari a valenza turistica, annessi a strutture ricettive od indipendenti da queste ultime, ovvero di interventi volti all’ampliamento, ammodernamento, recupero e riqualificazione di strutture ed impianti turistici preesistenti.
Art. 10. Oggetto dell’aiuto.
1. Possono formare oggetto di aiuto:
a) investimenti iniziali;
b) creazione di posti di lavoro;
c) acquisizione di servizi.
2. Per investimenti iniziali devono intendersi le immobilizzazioni materiali ed immateriali concernenti la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o di interventi relativi a strutture ed impianti produttivi preesistenti.
Per i programmi di investimento promossi da imprese operanti nel settore delle costruzioni, in relazione alla particolarità di utilizzo dei beni strumentali, l’ammissibilità degli stessi è condizionata al loro esclusivo utilizzo in cantieri ubicati nel territorio regionale che viene inteso come “unità locale”.
E’ fatto obbligo all’impresa destinataria dell’aiuto assicurare che gli attivi materiali ed immateriali, i cui elementi di costo abbiano formato oggetto di contributo, siano:
a) utilizzati esclusivamente nell’unità locale destinataria dell’aiuto;
b) iscritti fra le immobilizzazioni di bilancio o individuati nel sistema contabile aziendale in caso di iniziative realizzate mediante locazione finanziaria (leasing);
c) acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
d) mantenuti nell’unità locale destinataria dell’aiuto per almeno un periodo di cinque anni.
3. La creazione di posti di lavoro è ammissibile a contributo, purché le unità lavorative siano:
a) connesse alla realizzazione di un investimento iniziale;
b) assunte entro due anni dal completamento dell’investimento;
c) aggiuntive rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la richiesta dell’aiuto, in modo che l’investimento determini un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata;
d) mantenute nell’organico aziendale per un periodo di almeno cinque anni.
4. L’acquisizione di servizi è ammissibile a contributo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) fornitura dei servizi da parte di professionisti, di norma iscritti ad un albo legalmente riconosciuto, consulenti o società di servizi reali;
b) acquisto dei servizi a condizioni di mercato;
c) carattere non continuativo o periodico dei servizi acquisiti;
d) iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa.
Art. 11. Intensità dell’aiuto.
1. Per gli investimenti iniziali l’intensità totale netta dell’aiuto concedibile non può superare il 75% delle spese di investimento lordo ritenute ammissibili, con le modalità di calcolo fissate dalla carta degli aiuti a finalità regionale per la Basilicata, pari a 35% ESN (Equivalente Sovvenzione netto) + 15% ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).
2. Per la creazione di posti di lavoro, connessi alla realizzazione di investimento iniziali, l’intensità totale netta dell’aiuto concedibile non può superare il 75% delle spese di investimento lordo ritenute ammissibili.
3. Per l’acquisizione di servizi l’ammontare lordo dell’aiuto concedibile non può superare il 50% dei costi dei servizi stessi.
4. Nel rispetto del massimale indicato ai precedenti commi 1 e 2, gli aiuti agli investimenti iniziali ed alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di investimenti iniziali sono cumulabili, a valere sullo stesso progetto di investimento, con gli aiuti per l’acquisizione di servizi.
Art. 12. Strumenti di aiuto.
1. Per gli investimenti iniziali gli strumenti di aiuto alternativamente attivabili sono:
a) La sovvenzione a fondo perduto;
b) il contributo in conto interessi.
2. In caso di realizzazione dell’investimento con la locazione finanziaria (leasing) mediante aiuto concesso al concedente, gli strumenti di aiuto possono essere attivati purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il contratto preveda una clausola espressa di riscatto ovvero una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
b) l’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisca la spesa ammissibile a contributo;
c) l’importo massimo ammissibile all’aiuto non ecceda il valore di mercato del bene dato in locazione;
d) i costi connessi al contratto (in particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscano spese ammissibili;
e) l’aiuto versato al concedente sia utilizzato interamente a vantaggio dell’utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
Non è ammessa la locazione finanziaria (leasing) mediante aiuto concesso al beneficiario.
3. Il contributo in conto interessi è attivabile purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il finanziamento oggetto di aiuto sia regolato ad un tasso non superiore al Tasso Nominale Annuo (TAN) determinato alla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base di criteri annualmente definiti nel D.A.P.E.F.;
b) il tasso agevolato a carico del beneficiario sia pari al Tasso Nominale Annuo (TAN) indicato nel contratto di finanziamento diminuito di 5 punti percentuali ed in ogni caso non inferiore al 25% dello stesso;
c) il contributo in conto interessi è riconosciuto esclusivamente sull’importo del finanziamento relativo alle spese ritenute ammissibili;
d) le rate a carico dei destinatari siano determinate sulla base di un piano di ammortamento a quote di capitale costanti ed interessi decrescenti a tasso agevolato nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata;
e) il contributo agli interessi sia pari alla differenza tra le rate a quote di capitale costanti ed interessi decrescenti, rispettivamente di piani di ammortamento al tasso contrattuale ed al tasso agevolato, ambedue nominali annui corrisposti in via semestrale.
4. Per la creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di investimenti iniziali e per l’acquisizione di servizi lo strumento di aiuto attivabile è unicamente quello della sovvenzione a fondo perduto.
Art. 13. Costi ammissibili.
1. Per gli investimenti iniziali:
I. In caso di attivazione dello strumento di aiuto della sovvenzione a fondo perduto, sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo relative ai seguenti elementi di costo:
a) costi legati direttamente all’operazione, nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo ammissibile, relativi a:
1) Progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
2) direzione lavori;
3) studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale;
4) oneri per concessioni edilizie e collaudi di legge;
5) spese per consulenze legali (escluse quelle per contenzioso), tecniche e finanziarie.
b) costi per l’investimento iniziale materiale relativi a:
1) suolo aziendale e indagini geognostiche, entro il 10% dell’investimento complessivo;
2) opere murarie ed assimilate;
3) acquisto di immobili, anche usati, purché non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi dieci anni. I dieci anni decorrono dalla data di ultimazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, attestati dall’impresa e confermati nel decreto definitivo dell’Ente agevolante;
4) infrastrutture specifiche aziendali;
5) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
6) programmi informatici strettamente connessi alle esigenze del ciclo produttivo;
c) costi per l’investimento iniziale immateriale, nel limite massimo del 25% dell’investimento complessivo ammissibile, purché concernenti l’introduzione di nuove tecnologie di prodotto e di processo ovvero il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli impianti, relativi a:
1) brevetti;
2) diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
3) costi di ricerca e sviluppo;
Le spese sopra indicate sono ammesse a contributo al netto d’IVA.
d) Nell’ipotesi di realizzazione dell’investimento tramite la locazione finanziaria (leasing), mediante aiuto concesso al concedente, sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo relative ai soli elementi di costo indicati alla lettera b).
II. Nella scelta del contributo in conto interessi, quale strumento di aiuto, sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo relative agli elementi di costo elevati al precedente punto I.
2. Per la creazione di posti di lavoro connessi all’investimento iniziale la spesa ammissibile è quella effettivamente documentata relativa al costo salariale della retribuzione lorda, così come stabilita dai contratti di lavoro collettivi nazionali, sostenuta per i posti di lavoro aggiuntivi effettivamente creati per un periodo complessivo di due anni.
3. Per l’acquisizione di servizi i costi ammissibili sono rappresentati dall’importo dei servizi stessi.
Art. 14. Cumulo.
1. Nel rispetto del massimale indicato al precedente articolo 11, comma 1, i regimi di aiuto istituiti dal presente Capo sono cumulabili, a valere sullo stesso progetto di investimento e limitatamente alle spese relative agli investimenti iniziali, con gli strumenti di aiuto previsti da Fondi per la concessione di mutui, aiuti al capitale di rischio e garanzie autorizzati dalla Commissione Europea.
2. In ogni caso, è fatto obbligo al destinatario degli aiuti assicurare un apporto di risorse proprie pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’importo totale dell’investimento ammesso a contributo.
Art. 15. Esenzione dall’obbligo di notifica.
1. I regimi di aiuto istituiti col presente Capo – in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del
2. E’ fatto obbligo, come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del richiamato
Art. 16. Registro dei regimi esentati.
1. In applicazione dell’articolo 9 del succitato
2. E’ fatto obbligo al Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa della predisposizione e successiva trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della:
a) relazione annuale relativa all’applicazione di ciascun regime esentato, secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato
b) comunicazione annuale per ogni regime di aiuto attivato delle specifiche formulate nel “Programma di incentivazione alle attività produttive”, e nelle eventuali modificazioni dello stesso.
CAPO II
REGIMI “DE MINIMIS”
Art.. 17. Oggetto.
1. Col presente Capo vengono istituiti i seguenti regimi:
a) aiuti alle imprese dell’artigianato di servizi;
b) aiuti alle imprese commerciali;
c) aiuti alle imprese rientranti nell’ambito delle attività di completamento della filiera turistica;
d) aiuti all’acquisizione di servizi.
2. Ai fini della presente legge, appartengono all’artigianato di servizi le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui alla
3. Sono considerate, ai fini della presente legge, attività di completamento della filiera turistica:
a) forme alternative e non convenzionali di ricettività turistica;
b) la gestione in forma imprenditoriale di impianti ed attrezzature destinate al turismo di “nicchia”;
c) l’offerta in forma imprenditoriale di servizi di assistenza, consulenza e supporto alle attività turistiche ed all’accoglienza turistica sul territorio;
d) la promozione d’impresa volta al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione di beni e risorse culturali;
e) l’offerta in forma imprenditoriale di servizi culturali, di spettacolo, di animazione e di organizzazione del tempo libero;
f) l’artigianato caratteristico del territorio a valenza turistica;
g) la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica integrata;
h) la ristorazione.
Art. 18. Destinatari.
1. Possono accedere agli aiuti, relativi ai regimi di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 17, le imprese di nuova costituzione o già operanti in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di piccola e media impresa, ai sensi della Comunicazione della CE 96/C 213/04 pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996;
b) ubicazione dell’unità locale oggetto dell’investimento sul territorio regionale;
c) situazione economicamente e finanziariamente sana dell’impresa richiedente.
Art. 19. Iniziative finanziabili.
1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti di investimento relativi ai regimi di aiuto di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del precedente articolo 17, la cui attuazione non abbia avuto inizio in data antecedente a quella di presentazione della richiesta di contributo, concernenti:
a) la realizzazione di nuovi insediamenti o di interventi di ammodernamento, ampliamento e trasferimento di impianti produttivi preesistenti per le imprese dell’artigianato di servizi e del commercio;
b) la realizzazione di nuove strutture, attrezzature ed impianti ovvero di interventi volti all’ampliamento, ammodernamento, recupero e riqualificazione di strutture, attrezzature ed impianti preesistenti, per le imprese operanti all’interno dell’area di completamento della filiera turistica;
c) l’attivazione, da parte di consorzi o raggruppamenti di imprese, di programmi di promozione e commercializzazione volti ad incrementare la domanda di prodotti turistici regionali.
2. Relativamente al regime di aiuto di cui al comma 1, lettera d) del precedente art. 17, sono ammissibili a finanziamento i programmi riguardanti l’acquisizione delle certificazioni di qualità, e della attestazione S.O.A che non abbiano avuto inizio in data antecedente al 1 gennaio 2000.
Art. 20. Oggetto dell’aiuto.
1. Possono formare oggetto di aiuto relativamente ai regimi di aiuto di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del precedente articolo 17:
a) gli investimenti iniziali concernenti la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o di interventi relativi a strutture, attrezzature ed impianti produttivi preesistenti. E’ fatto obbligo all’impresa destinataria dell’aiuto assicurare che gli attivi materiali ed immateriali, i cui elementi di costo abbiano formato oggetto di contributo, siano:
1. utilizzati esclusivamente nell’unità locale destinataria dell’aiuto;
2. indicati nell’attivo dell’impresa;
3. acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
4. mantenuti nell’unità locale destinataria dell’aiuto per almeno un periodo di cinque anni.
b) La creazione di posti di lavoro purché le unità lavorative siano:
1. connesse alla realizzazione di un investimento iniziale;
2. assunte entro due anni dal completamento dell’investimento;
3. aggiuntive rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la richiesta dell’aiuto, in modo che l’investimento determini un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata;
4. assunte e mantenute nell’organico aziendale per un periodo di almeno cinque anni.
c) L’acquisizione di servizi purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. fornitura dei servizi da parte di professionisti, di norma iscritti ad un albo legalmente riconosciuto, consulenti o società di servizi reali;
2. acquisto dei servizi a condizioni di mercato;
3. carattere non continuativo o periodico dei servizi acquisiti;
4. iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa come immobilizzi immateriali;
2. Possono formare oggetto di aiuto relativamente al regime di aiuto di cui al comma 1, lettera d) del precedente articolo 17, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) fornitura dei servizi da parte di professionisti, di norma iscritti ad un albo legalmente riconosciuto, consulenti o società di servizi reali;
b) acquisto dei servizi a condizioni di mercato;
c) carattere non continuativo o periodico dei servizi acquisiti;
d) iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa.
Art. 21. Intensità e strumenti di aiuto.
1. L’importo complessivo degli aiuti “De Minimis” accordati ad una medesima impresa non può superare i 100.000 Euro su un periodo di tre anni e lo strumento di aiuto attivabile è unicamente la sovvenzione a fondo perduto.
Art. 22. Cumulo.
1. Nel rispetto del massimale indicato al precedente articolo 21, i regimi di aiuto istituiti dal presente Capo sono cumulabili, a valere sullo stesso progetto di investimento e limitatamente alle spese relative agli investimenti iniziali, con gli strumenti di aiuto previsti da Fondi per la concessione di mutui e capitali di rischio e di garanzie autorizzati dalla Commissione Europea.
2. In ogni caso è fatto obbligo al destinatario degli aiuti assicurare un apporto di risorse proprie pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’importo totale dell’investimento ammesso a contributo.
Art. 23. Costi ammissibili.
1. Per gli investimenti iniziali sono ammissibili a finanziamento le spese relative ai seguenti elementi di costo:
a) costi legati direttamente all’operazione, nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo ammissibile, relativi a:
1. progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generici che specifici;
2. direzione lavori;
3. studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale;
4. oneri per concessioni edilizie e collaudi di legge;
5. spese per consulenze legali (escluse quelle per contenzioso), tecniche e finanziarie.
b) costi per l’investimento iniziale materiale relativi a:
1. suolo aziendale e indagini geognostiche, entro il 10% dell’investimento complessivo;
2. opere murarie ed assimilate;
3. acquisto di immobili, anche usati, purché non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi dieci anni. I dieci anni decorrono dalla data di ultimazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, attestati dall’impresa e confermati nel decreto definitivo dell’Ente agevolante;
4. infrastrutture specifiche aziendali;
5. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
6. programmi informatici strettamente connessi alle esigenze del ciclo produttivo.
c) costi per l’investimento iniziale immateriale, nel limite massimo del 25% dell’investimento complessivo ammissibile, purché concernenti l’introduzione di nuove tecnologie di prodotto e/o di processo ovvero il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli impianti, relativi a:
1. brevetti;
2. diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
3. costi di ricerca e sviluppo.
2. Per la creazione di posti di lavoro connessi all’investimento iniziale la spesa ammissibile è quella effettivamente documentata relativa al costo salariale della retribuzione lorda, così come stabilita dai contratti di lavoro collettivi nazionali, sostenuta per i posti di lavoro aggiuntivi effettivamente creati per un periodo complessivo di due anni.
3. Per l’acquisizione di servizi i costi ammissibili sono rappresentati dall’importo dei servizi stessi. Le spese sopra indicate sono ammesse al contributo al netto d’IVA.
Art. 24. Esenzione dall’obbligo di notifica.
1. I regimi di aiuto istituiti col presente Capo, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del
2. In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del precitato
TITOLO III
SINGOLI AIUTI
Art. 25. Oggetto.
1. Con il presente Titolo viene disciplinata la concessione di singoli aiuti ad imprese manifatturiere, turistiche e dei servizi per la realizzazione di progetti di investimento a rilevanza strategica per lo sviluppo economico regionale.
Art. 26. Destinatari.
1. Possono accedere a singoli aiuti sia le piccole e medie imprese, ai sensi della Comunicazione della CE 96/C 213/04 pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996, che le grandi imprese di nuova costituzione o già attive nei settori manifatturiero, turistico e dei servizi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) ubicazione dell’unità locale oggetto dell’investimento sul territorio regionale:
b) situazione economicamente e finanziariamente sana.
Art. 27. Iniziative finanziabili.
1. Sono ammissibili a singoli aiuti i progetti di investimento, la cui attuazione non abbia avuto inizio in data antecedente a quella di presentazione della richiesta di contributo, normalmente di importo superiore a 4 milioni di Euro per investimenti nei settori manifatturiero e turistico e 2 milioni di euro per investimenti nel settore dei servizi e delle tecnologie avanzate, concernente la realizzazione:
a) di nuovi insediamenti produttivi ovvero di interventi volti all’ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento di impianti produttivi preesistenti;
b) di nuove strutture ricettive ed impianti complementari a valenza turistica ovvero di interventi volti all’ampliamento, ammodernamento, recupero e riqualificazione di strutture ed impianti turistici preesistenti.
Art. 28. Oggetto dell’aiuto.
1. Possono formare oggetto di singoli aiuti:
a) investimenti iniziali;
b) creazione di posti di lavoro;
c) acquisizione di servizi.
2. Per investimenti iniziali devono intendersi le immobilizzazioni materiali ed immateriali concernenti la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o di interventi relativi a strutture ed impianti produttivi preesistenti.
E’ fatto obbligo all’impresa destinataria dell’aiuto assicurare che gli attivi materiali ed immateriali, i cui elementi di costo abbiano formato oggetto di contributo, siano:
a) utilizzati esclusivamente nell’unità locale destinataria dell’aiuto;
b) iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio o individuati nel sistema contabile aziendale in caso di iniziative realizzate mediante locazione finanziaria (leasing)i;
c) acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
d) mantenuti nell’unità locale destinataria dell’aiuto per almeno un periodo di cinque anni.
3. La creazione di posti di lavoro è ammissibile a contributo, purché le unità lavorative siano:
a) connesse alla realizzazione di un investimento iniziale;
b) assunte entro due anni dal completamento dell’investimento;
c) aggiuntive rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, in modo che l’investimento porti ad un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata;
d) mantenute nell’organico aziendale per un periodo di almeno cinque anni.
Possono accedere a questa forma di aiuto solo le piccole e medie imprese, ai sensi della Comunicazione della CE 96/C 213/04.
4. L’acquisizione di servizi è ammissibile a contributo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) connessione con la realizzazione dell’investimento iniziale;
b) fornitura dei servizi da parte di professionisti, di norma iscritti ad un Albo legalmente riconosciuto, consulenti o società di servizi reali;
c) acquisto dei servizi a condizioni di mercato;
d) carattere non continuativo o periodico dei servizi acquisti;
e) iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa come immobilizzi immateriali.
Art. 29. Intensità dell’aiuto.
1. Salvo diversa decisione della Commissione Europea per i progetti sottoposti a notifica, nel caso di grandi imprese,l’intensità totale netta dell’aiuto concedibile, per gli investimenti iniziali, non può superare il 35% delle spese di investimento lordo ritenute ammissibili. Nel caso di piccole e medie imprese l’intensità totale netta dell’aiuto concedibile per gli investimenti iniziali, non può superare il 75% delle spese di investimento lordo ritenute ammissibili, con le modalità di calcolo fissate dalla carta degli aiuti a finalità regionale per la Basilicata pari al 35% ESN (Equivalente Sovvenzione Netto) + 15% ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).
2. Nel caso di piccole e medie imprese, l’ammontare lordo dell’aiuto concedibile per l’acquisizione di servizi non può superare il 50% del costo dei servizi.
3. Nel rispetto del massimale indicato al precedente comma, gli aiuti agli investimenti iniziali ed alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di investimenti iniziali sono cumulabili, a valere sullo stesso progetto di investimento, con gli aiuti per l’acquisizione di servizi.
Art. 30. Strumenti di aiuto.
1. Per la realizzazione dei progetti di investimento finanziabili mediante singoli aiuti, gli strumenti di aiuto alternativamente attivabili, nel rispetto sempre dei massimali indicati all’articolo precedente, relativamente alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono:
a) la sovvenzione a fondo perduto;
b) il contributo in conto interessi.
2. In caso di realizzazione dell’investimento con la locazione finanziaria (Leasing), mediante aiuto concesso al concedente, gli strumenti di aiuto possono essere attivati con le modalità di cui all’art. 12, comma 2.
3. Lo strumento di aiuto del contributo in conto interessi è attivabile purché siano rispettate le condizioni di cui all’art. 12 comma 3.
4. Per la creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di investimenti iniziali e per l’acquisizione di servizi lo strumento di aiuto attivabile è unicamente quello della sovvenzione a fondo perduto.
Art. 31. Costi ammissibili
1. Per gli investimenti iniziali:
I. In caso di attivazione dello strumento di aiuto della sovvenzione a fondo perduto, sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo relative ai seguenti elementi di costo:
a) costi legati direttamente all’operazione, nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo ammissibile, relativi a:
1. progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
2. direzione lavori;
3. studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale;
4. oneri per concessioni edilizie e collaudi di legge;
5. spese per consulenze legali (escluse quelle per contenzioso), tecniche e finanziarie.
b) costi per l’investimento iniziale materiale relativi a:
1. suolo aziendale, indagini geognistiche, entro il 10% dell’investimento complessivo ammissibile, per la sola iniziativa di trasferimento;
2. opere murarie ed assimilate;
3. acquisto di immobili, anche usati, purché non abbiano beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi dieci anni, per la sola iniziativa di trasferimento dell’unità locale. I dieci anni decorrono dalla data di ultimazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, attestati dalla impresa e confermati nel decreto definitivo dell’Ente agevolante per la sola iniziativa di trasferimento;
4. infrastrutture specifiche aziendali;
5. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
6. programmi informatici strettamente connessi alle esigenze del ciclo produttivo.
c) costi per l’investimento iniziale immateriale, nel limite massimo del 25% dell’investimento complessivo ammissibile, purché concernenti l’introduzione di nuove tecnologie di prodotto e/o di processo ovvero il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli impianti, relativi a:
1. brevetti;
2. diritti di utilizzazione delle opere e dell’ingegno;
3. costi di ricerca e sviluppo;
Le spese sopra indicate sono ammesse a contributo al netto d’IVA.
d) Nell’ipotesi di realizzazione dell’investimento tramite la locazione finanziaria (leasing), mediante aiuto concesso al concedente, sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo relative ai soli elementi di costo indicate alla lettera b).
II. Nella scelta del contributo in conto interessi, quale strumento di aiuto, sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo relative agli elementi di costo indicati al precedente punto I.
2. Per la creazione di posti di lavoro connessi all’investimento iniziale la spesa ammissibile è quella relativa al costo salariale della retribuzione lorda, così come stabilita dai contratti di lavoro collettivi nazionali, sostenuta per i posti di lavoro aggiuntivi effettivamente creati per un periodo complessivo di due anni.
3. Per l’acquisizione di servizi i costi ammissibili sono rappresentati dall’importo dei servizi stessi.
Art. 32. Cumulo.
1. Nel rispetto dei massimali indicati al precedente articolo 29, comma 1, la concessione di singoli aiuti è cumulabile, a valere sullo stesso progetto di investimento e limitatamente alle spese relative agli investimenti iniziali, esclusivamente con gli strumenti di aiuto previsti dai Fondi per la concessione di mutui, aiuti al capitale di rischio e garanzie debitamente autorizzati dalla Commissione Europea.
Art. 33. Responsabile Unico delle Procedure Negoziali.
1. E’ istituita la funzione del Responsabile Unico delle Procedure Negoziali che cura:
a) l’accesso alle informazioni sugli adempimenti necessari per l’attivazione delle procedure negoziali medesime;
b) il procedimento istruttorio e deliberativo delle richieste avanzate;
c) l’informazione sui procedimenti avviati, nonché su altre notizie utili ad accelerare l’iter istruttorio e deliberativo.
Art. 34. Notifica.
1. E’ fatto obbligo al Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa procedere alla notifica preventiva, di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, dei progetti di concessione di singoli aiuti.
2. In applicazione dell’articolo 6 del
a) il totale dei costi ammissibili dell’intero progetto sia pari o superiore a 25 milioni di Euro e l’intensità netta dell’aiuto risulti pari o superiore al 50% del massimale di intensità netta stabilito nella carta degli aiuti regionali approvata dalla Commissione Europea;
b) l’importo totale lordo dell’aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di Euro.
3. Il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa procede a riportare dati ed informazioni relativi alle imprese destinatarie di singoli aiuti non notificati nel registro dei regimi di aiuto in esenzione, di cui al precedente art. 16.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35. Disposizioni transitorie.
1. Limitatamente all’esercizio finanziario 2002, il Programma di incentivazione alle attività produttive è approvato con apposita deliberazione dalla Giunta Regionale, sentite la competenti Commissioni Consiliari entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.
Art. 36. Abrogazione.
1. La
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate.
Art. 37. Pubblicazione.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.