§ 2.3.25 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 41.
Polizia locale e politiche di sicurezza urbana.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:29/12/2009
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Compiti e Funzioni di Polizia Locale
Art. 5.  Servizio di Polizia Locale
Art. 6.  Incentivi alla costituzione di Corpi o Servizi di polizia intercomunale
Art. 7.  Regolamento del servizio di Polizia Locale
Art. 8.  Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale
Art. 9.  Giornata della Polizia locale nella Regione Basilicata
Art. 10.  Attività formativa per la Polizia Locale
Art. 11.  Requisiti per l’ammissione ai concorsi per posti di Polizia Locale e per l’esercizio delle relative funzioni
Art. 12.  Personale ausiliario e volontari
Art. 13.  Organizzazione del servizio di Polizia Locale
Art. 14.  Servizi a cavallo
Art. 15.  Conferimento dell’incarico di Comandante di Polizia Locale
Art. 16.  Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale
Art. 17.  Indirizzo e controllo
Art. 18.  Organizzazione gerarchica interna del Corpo o Servizio di Polizia Locale
Art. 19.  Uniformi
Art. 20.  Placca, tesserino di riconoscimento
Art. 21.  Gradi, distintivi di grado
Art. 22.  Fregio e distintivi di specialità
Art. 23.  Decorazioni
Art. 24.  Automezzi
Art. 25.  Strumenti operativi
Art. 26.  Numero telefonico unico regionale per la Polizia Locale
Art. 27.  Norme in materia di contrattazione collettiva e di assicurazioni obbligatorie
Art. 28.  Indennità di Ruolo e di Pubblica Sicurezza
Art. 29.  Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi
Art. 29 bis.  Altri interventi finanziati dalla Regione
Art. 30.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 31.  Disapplicazione e abrogazione di norme
Art. 32.  Copertura finanziaria
Art. 33.  Pubblicazione della Legge


§ 2.3.25 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 41.

Polizia locale e politiche di sicurezza urbana.

(B.U. 30 dicembre 2009, n. 56)

 

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITA’

 

Art. 1. Principi

1. La presente legge, in conformità con l’articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.

2. In attuazione dei principi di cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione, l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.

 

     Art. 2. Finalità

1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa della Regione in materia di Polizia Locale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, nella parte ancora applicabile, detta norme generali sull’organizzazione dei relativi servizi ed attività al fine di migliorarne l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza urbana attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

 

TITOLO II

DEFINIZIONE, AMBITI, COMPETENZE

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

1. La Regione e gli Enti Locali tutelano l’ordine sociale sul proprio territorio attraverso le funzioni svolte dalla Polizia Locale che garantisce la ordinata e civile convivenza delle popolazioni su base territoriale, in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio.

2. Gli strumenti amministrativi e normativi ed inoltre i piani di intervento diretti al raggiungimento di tali fini sono formulati dalla Regione e coordinati con il Ministero dell’Interno, i Sindaci ed i Presidenti delle Province, per concorrere al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza.

3. Le funzioni ed i compiti indicati nel successivo art. 4 sono svolti dalla Regione e dagli Enti Locali attraverso i Corpi e i Servizi di Polizia Locale.

4. Il Presidente della Giunta Regionale esercita, attraverso l’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, supportato dal Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale, le funzioni di coordinamento della Polizia Locale, di formazione del personale e, di concerto con le altre Regioni e con il Ministero dell’Interno, di gestione dei flussi informativi.

5. L’Ente Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa di sua competenza mediante delega agli Enti Locali salvo nei casi in cui sia necessario assicurarne l'esercizio unitario [1].

 

     Art. 4. Compiti e Funzioni di Polizia Locale

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla Polizia Locale concernono le misure preventive e repressive dirette a far rispettare le leggi e i regolamenti comunali e provinciali nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.1.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale dei Comuni e delle Province esercitano:

a) funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell’Ente di appartenenza o delegate dalle Regioni;

b) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito del territorio di competenza;

c) funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell’Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell’art. 55 del Codice di Procedura Penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale [2];

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente all’attività ispettiva di vigilanza relativa ai tributi locali;

e) funzioni di polizia ittico-venatoria, ecologica ed ambientale, nel rispetto delle funzioni attribuite alle amministrazioni provinciali ai sensi del successivo comma 3;

f) funzioni di polizia mortuaria;

g) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, qualora sia attribuita da parte del Prefetto la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

h) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

i) funzioni di vigilanza sull’osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;

j) funzioni attinenti alla gestione di servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente locale di appartenenza;

k) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

l) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonchè di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell’Ente locale di appartenenza;

m) funzioni di vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

n) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

o) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità competenti;

p) funzioni di difesa del consumatore;

q) funzioni di collaborazione nelle attività di pubblica sicurezza, nei limiti stabiliti dal comma 4 successivo. L’attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica è limitata, di norma, al rispettivo territorio di competenza, salva l’attività svolta presso altri enti locali secondo le intese raggiunte tra le rispettive amministrazioni. Le intese di collaborazione tra reparti di diversi Comuni potrà essere raggiunta solamente previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato [3].

3. I Corpi di polizia delle Province sono titolari dei compiti di Polizia Locale spettanti alle Amministrazioni provinciali e delle competenze in materia ambientale, comprese quelle già attribuite alle Comunità montane, agli enti parco e agli altri enti comunque operanti sul territorio.

4. Ferme restando le competenze delle Forze di Polizia dello Stato in materia di tutela dell’ordine pubblico, i Corpi di Polizia Locale comunali e intercomunali esercitano altresì, nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, funzioni di tutela della sicurezza urbana, intesa come necessario presupposto dello sviluppo economico e sociale e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio, perseguita attraverso la coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione [4].

 

     Art. 5. Servizio di Polizia Locale

1. Al fine di garantire una adeguata professionalità degli addetti ed un adeguato servizio ai cittadini, indipendentemente dalle dimensioni o dalla localizzazione del centro urbano in cui vivono e operano, i Comuni e le Province organizzano il servizio di Polizia Locale che viene assicurato dal Servizio o dal Corpo di Polizia Locale, oppure, ove istituito, dal Corpo di polizia intercomunale ai sensi del successivo comma 4 con modalità tali da garantire efficienza, efficacia e continuità operativa.

2. Per Corpo di Polizia Locale si intende una struttura cui appartengono, compreso il Comandante del Corpo, almeno sette addetti tra Ufficiali, Ispettori, assistenti-istruttori e agenti in servizio attivo sul territorio di competenza, operanti per almeno dodici ore giornaliere.

3. Il parametro minimo indicativo del personale addetto al Corpo o Servizio di Polizia Locale dei Comuni è stabilito nella misura di un addetto per 750 abitanti, assicurando, tuttavia, almeno un addetto, oltre al responsabile, per ciascun Servizio. Sono consentiti ulteriori parametri estensivi in ragione delle caratteristiche particolari del territorio, in ogni caso secondo criteri di funzionalità ed economicità. Per la Polizia Locale delle Amministrazioni provinciali i parametri saranno individuati nel regolamento di cui al successivo art. 7, comma 2, stabilendo che il numero degli addetti non potrà essere, comunque, inferiore alle 12 unità.

4. I Comuni che non siano nelle condizioni di rispettare detto organico hanno facoltà di costituire un Corpo o Servizio associato di polizia intercomunale, all’uopo avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Anche nelle ipotesi non previste dal comma 4 del presente articolo, le amministrazioni comunali possono costituire Corpi o Servizi di polizia intercomunale.

6. Le amministrazioni possono, altresì, avvalersi di altre forme di collaborazione, contemplate dalla legislazione vigente, per la gestione del servizio di Polizia Locale e/o nuclei specialistici intercomunali.

7. Gli Enti Locali possono istituire presidi decentrati di Polizia Locale.

 

     Art. 6. Incentivi alla costituzione di Corpi o Servizi di polizia intercomunale

1. La Regione, per garantire il servizio essenziale di Polizia Locale ed al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale, ne favorisce, a mezzo contributi, l’esercizio in forma associata anche tra i Comuni e le Province.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lo statuto dell’associazione, dell’unione dei comuni o del consorzio stabilisce le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.

3. La Regione promuove, altresì, intese tra gli enti locali, al fine di favorire la collaborazione nella gestione dei servizi di Polizia Locale a carattere ricorrente, stagionale od occasionale.

 

     Art. 7. Regolamento del servizio di Polizia Locale

1. I Comuni singoli o associati e le Province approvano il regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia Locale che, in particolare, contiene disposizioni volte a stabilire:

a) l’organizzazione del Corpo/Servizio e la regolamentazione dei rapporti gerarchici all’interno della struttura;

b) la disciplina dei rapporti tra il servizio di polizia locale e gli altri servizi comunali o provinciali che con questi interagiscono;

c) il contingente numerico degli addetti, tenuto conto dei residenti e dei dimoranti, dei flussi della popolazione, dell’estensione e della morfologia del territorio, delle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché dell’indice di motorizzazione e del tasso di criminalità, della presenza scolastica, della presenza di nodi stradali e/o strutture portuali, dell’importanza turistica della località e dell’area;

d) l’istituzione di nuclei specializzati;

e) le modalità per lo svolgimento delle funzioni esterne al territorio di riferimento;

f) le modalità di svolgimento dei servizi;

g) le modalità di uso delle divise prescritte per ciascun servizio;

h) le modalità di utilizzo delle risorse strumentali in dotazione al Corpo o al Servizio;

i) le modalità di svolgimento delle missioni esterne;

j) le materie e le prove d’esame per i concorsi nella Polizia Locale;

k) i requisiti psicofisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi nella Polizia Locale.

2. I Comuni singoli o associati e le Province, approvano il regolamento del servizio di Polizia Locale, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo lo schema tipo di Regolamento che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale di cui al successivo art. 8 al fine di garantire, ferma restando l’autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e requisiti minimi di uniformità dell’attività di polizia locale.

 

     Art. 8. Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale

1. Le funzioni regionali di coordinamento e di impulso in materia di polizia locale sono assolte dal Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale di seguito denominato anche C.P.L. che dura per l’intera legislatura e fino al suo rinnovo.

2. Costituiscono competenze del C.P.L., in particolare:

a) la verifica circa la corretta osservanza da parte degli Enti e dei Comandi di Polizia Locale delle disposizioni regionali sulla Polizia Locale;

b) sollecitare i poteri sostitutivi della Regione o altre iniziative della stessa per l’ottenimento dell’osservanza delle disposizioni regionali sulla Polizia Locale;

c) predisporre lo schema di regolamento di Polizia Locale, previsto dal precedente art. 7;

d) esprimere parere sui programmi relativi all’attività formativa di cui al successivo art. 10, sui programmi di finanziamento regionali in materia di polizia locale di cui all’art. 29 nonché sul codice deontologico di cui all’art. 27, comma 4;

e) effettuare la ricognizione annuale delle proposte di onorificenza da segnalare al Presidente della Giunta Regionale per il conferimento in occasione della celebrazione, a livello regionale, della giornata della Polizia Locale;

f) predisporre idonea ed uniforme modulistica per le attività operative della polizia locale;

g) provvedere, inoltre, alla definizione degli standard delle uniformi e dei distintivi di grado, dei fregi, delle decorazioni ecc., individuando il contraente unico, previo consenso delle rispettive Amministrazioni, al fine di realizzare uniformità ed economicità nell’acquisizione degli stessi.

3. Il C.P.L. è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto:

- dal Dirigente dell'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, che lo presiede;

- dai Comandanti dei corpi di Polizia locale dei Comuni capoluoghi di provincia;

- dai Comandanti dei corpi di Polizia locale delle Province;

- da tre rappresentanti di Polizia locale dei Comuni, di cui almeno uno appartenente a Comune con popolazione inferiore a duemila abitanti, designati dall'ANCI di Basilicata;

- da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria operanti a livello regionale;

- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale [5].

4. Il C.P.L. esercita la sua attività presso l’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale dello stesso Ufficio.

5. Il C.P.L. si riunisce almeno due volte all’anno e ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità. Il C.P.L. disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti. Ai componenti spetta, per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali.

 

     Art. 9. Giornata della Polizia locale nella Regione Basilicata

1. E' istituita nella Regione Basilicata la giornata della Polizia locale [6].

2. In occasione della giornata della Polizia Locale sono organizzate iniziative per l’approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all’educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale.

 

TITOLO III

PROFESSIONALITÀ E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 10. Attività formativa per la Polizia Locale

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale.

2. L’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione predispone annualmente, sentito il Comitato Tecnico per la Polizia Locale, ed attua il programma dei corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione che viene approvato dalla Giunta Regionale.

3. La partecipazione ai corsi è obbligatoria per il personale della Polizia Locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbia mai svolto l’attività di aggiornamento prevista dalla legge 7.3.1986 n° 65.

 

     Art. 11. Requisiti per l’ammissione ai concorsi per posti di Polizia Locale e per l’esercizio delle relative funzioni

1. Per partecipare ai concorsi per posti di Polizia Locale è necessario possedere, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, dai CCNL e dai regolamenti, i seguenti altri specifici requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

d) non essere in possesso dello status di obiettore di coscienza.

2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma precedente, successivamente all’ingresso in servizio, comporta la perdita automatica della qualità di agente o ufficiale di Polizia locale e, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti dello Stato, delle ulteriori qualità in possesso dell’interessato all’atto della nomina in servizio, nonché l’adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento del Corpo o Servizio di Polizia Locale. La perdita di uno o più dei predetti requisiti successivamente al conseguimento dell’idoneità al termine dell’espletamento del concorso per l’assunzione e prima della conferma in pianta stabile comporta la perdita automatica del diritto all’assunzione.

 

     Art. 12. Personale ausiliario e volontari

1. Il personale di cui all’articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie nei servizi di Polizia Locale, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio, ovvero del personale di Polizia Locale a ciò delegato.

2. Ai fini della presente legge è ammessa l’utilizzazione di volontari, nei servizi di Polizia Locale, solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, nell’ambito della promozione sociale.

3. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali, anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che:

a) operino sulla base di specifici progetti e/o convenzioni, ad eccezione dei casi di emergenza e pubbliche calamità, e in maniera subordinata al comandante o al responsabile del servizio della Polizia Locale stessa, che assume la piena ed esclusiva responsabilità dell’impiego tecnico-operativo dei volontari;

b) siano persone di moralità ineccepibile ed abbiano i requisiti previsti per l’accesso ai pubblici impieghi;

c) siano assicurati a norma di legge.

4. Il personale di cui al presente articolo potrà essere impiegato a condizione che abbia frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale.

5. Il personale di cui al presente articolo utilizza segni distintivi tali da non ingenerare confusione con quelli delle forze di polizia nazionali e della polizia locale.

5 bis. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuito dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione, la funzione di accertamento delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento dei rifiuti. L’attribuzione della funzione di accertamento è subordinata al parere del Comandante della Polizia locale competente per territorio il quale lo esprime dopo aver verificato l’esito dell’apposito corso di formazione e previa verifica del possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e l’assenza di condanne o pendenze penali per delitti non colposi. Il personale cui viene attribuita la funzione di cui al presente comma, può esercitarla sotto la stretta vigilanza, nei limiti e nel rispetto delle direttive del Comandante della Polizia locale competente per territorio o suo delegato. L’attività di contestazione e le definitive valutazioni delle violazioni accertate è sempre di competenza del Comando di Polizia locale [7].

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEI CORPI O SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 13. Organizzazione del servizio di Polizia Locale

1. L’organizzazione dei Corpi o Servizi di Polizia Locale è articolata, di norma, su quattro livelli:

a) funzioni dirigenziali;

b) attività di coordinamento;

c) attività di controllo;

d) attività di servizio.

2. La qualificazione professionale degli addetti alla Polizia Locale è stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dall’Ordinamento interno di ciascun Ente. I Comuni che non abbiano istituito la dirigenza collocano il Comandante nell’area delle posizioni organizzative. In ogni caso il Comandante assume il profilo professionale apicale dell’ente di appartenenza.

3. Sono considerate a tutti gli effetti idonee per l’esercizio delle funzioni di coordinamento e dei compiti di controllo le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli Enti Locali, previa integrazione dei profili professionali della propria dotazione organica, possono istituire nuclei specializzati in ragione di specifiche esigenze del territorio; detti nuclei sono diretti da personale addetto al coordinamento o al controllo (ufficiali e ispettori) che siano in possesso di adeguata formazione ed attitudini e/o in possesso di specializzazioni inerenti il settore.

5. Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale non possono essere impiegati in compiti che non siano strettamente attinenti ai servizi d’istituto.

5 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma cessano di esplicare la propria efficacia nei confronti delle Amministrazioni comunali a far data dalla entrata in vigore dei rispettivi regolamenti fermo restando, in ogni caso, la incompatibilità tra le mansioni amministrative e quelle di polizia locale [8].

6. È fatto divieto ai Corpi e Servizi di Polizia Locale di dare luogo a sovrapposizioni delle rispettive funzioni nell’esercizio dei compiti ad essi affidati.

 

     Art. 14. Servizi a cavallo

1. Presso i Corpi di Polizia Locale potranno essere istituiti i servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all’ ambiente ed al tipo di utenza.

2. Per l’espletamento del servizio a cavallo, i cavalli potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.

 

     Art. 15. Conferimento dell’incarico di Comandante di Polizia Locale

1. 1. Gli Enti Locali procedono all’assunzione in organico di personale con la previsione del posto di Comandante mediante specifico concorso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge statale e normativa contrattuale, che presiedono la materia e dei requisiti di accesso stabiliti dalla presente legge. In caso di assenza e nelle more dello svolgimento della prova concorsuale le funzioni di Comandante sono svolte dal Vice-comandante vicario, ove presente.

1 bis. In caso di carenze di figure interne al Corpo stesso in possesso dei requisiti di accesso al concorso, l’incarico di Comandante può essere conferito ad un dirigente, laddove presente in organico, in possesso dei requisiti e che risulti idoneo allo svolgimento delle funzioni normativamente previste per la polizia municipale, al termine di apposito corso di professionalizzazione organizzato dalle regioni, dall’amministrazione interessata o da organizzazioni professionali all’uopo autorizzate [9].

 

     Art. 16. Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale

1. Il Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale svolge tutte le funzioni gestionali ed organizzative previste dalla legge, dai regolamenti e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

2. Partecipa alla programmazione dell’Ente, alla pianificazione delle attività del servizio di appartenenza e dei piani di sicurezza locale. Svolge le funzioni di consulenza su ogni tematica, anche di competenza di altri servizi, che abbia attinenza con le funzioni individuate dall’art. 1 della presente legge.

3. Per la sua particolare figura e l’autonomia organizzativa della struttura, il Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’ente ove presta servizio.

4. [La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza] [10].

4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma cessano di esplicare la propria efficacia nei confronti delle Amministrazioni comunali a far data dalla entrata in vigore dei rispettivi regolamenti fermo restando, in ogni caso, la incompatibilità tra le mansioni amministrative e quelle di polizia locale [11].

 

     Art. 17. Indirizzo e controllo

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia ovvero l’organo individuato dal Regolamento nel caso di gestione associata dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell’ambito della Polizia Locale ed è responsabile dell’attuazione della presente legge.

 

     Art. 18. Organizzazione gerarchica interna del Corpo o Servizio di Polizia Locale

1. L’organizzazione gerarchica interna del Corpo o Servizio di Polizia Locale è espressa dal grado attribuito tenendo conto della categoria professionale e della progressione economica corrispondente (Allegato “E”).

2. Il Corpo o Servizio di Polizia Locale è articolato, di norma, su quattro livelli gerarchici:

a) il Comandante, che assume la qualifica di “Comandante di Polizia Locale”;

b) gli addetti al coordinamento, che assumono la qualifica di “Ufficiale di Polizia Locale”;

c) gli addetti al controllo, che assumono la qualifica di “Ispettore di Polizia Locale”;

d) gli assistenti-istruttori e gli agenti, che assumono la qualifica di “Agente di Polizia Locale”.

 

TITOLO V

UNIFORMI, DISTINTIVI, GRADI, AUTOMEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

 

     Art. 19. Uniformi

1. La divisa degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall’allegato “A” della presente legge.

3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l’uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.

4. L’uso di divisa diversa dall’ordinaria è disposta dal Comandante del Corpo o del Servizio.

5. Al fine di assicurare una omogeneità nella fornitura delle uniformi per tutti gli appartenenti ai Servizi e Corpi di Polizia Locale la stessa deve avvenire con gara unica espletata dalla Regione Basilicata, previo consenso delle rispettive Amministrazioni, per tutto il territorio regionale sulla base di un Capitolato d’appalto redatto dallo stesso Ente, su proposta del C.P.L.. Gli oneri per l’espletamento della gara sono a carico della Regione. Le spese per la fornitura rimangono a carico dei singoli Enti Locali.

 

     Art. 20. Placca, tesserino di riconoscimento

1. Gli addetti alla Polizia Locale devono essere dotati di:

a) placca pettorale di riconoscimento costituita da uno scudetto di metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma della Regione affiancato dal logo dell’ente di appartenenza con la scritta “Polizia Locale” in basso e con il nome dell’ente di appartenenza in alto. In fondo sarà riportato il numero di matricola personale. La placca è applicata al petto, all’altezza del taschino sinistro dell’uniforme;

b) tesserino di riconoscimento plastificato con foto, di cm. 7 per cm. 5, contenente i seguenti dati: denominazione della Regione con relativo stemma sulla parte iniziale e denominazione e stemma dell’ente di appartenenza sulla seconda parte con scritta “Polizia Locale”, numero di matricola, grado, dati anagrafici e fisici di riconoscimento.

Sul retro del tesserino debbono essere indicati:

• il decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di agente di P.S.;

• la qualifica di agente o di ufficiale di P.G.;

• gli estremi dell’autorizzazione al porto d’armi;

• il gruppo sanguigno previo consenso dell’interessato.

2. La realizzazione e distribuzione dei tesserini di riconoscimento avverrà direttamente a cura della Regione Basilicata che se ne assumerà ogni onere.

 

     Art. 21. Gradi, distintivi di grado

1. Gli addetti alla Polizia Locale sono distinti per gradi in Ufficiali, Ispettori, Assistenti e Agenti.

2. L’attribuzione dei gradi deve essere funzionale all’attività di organizzazione e gestione dei corpi e servizi di polizia locale attraverso il riconoscimento dei distintivi, sia all’esterno che all’interno della struttura. I gradi sono legati alla categoria professionale di appartenenza (dirigenza, categoria D e categoria C) prevedendo, nell’ambito della categoria C, due diversi ruoli professionali distinti in Ispettori e, quindi, addetti al controllo (ex sottufficiale, nell’ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge) con qualifica di ufficiale di p.g., e di assistenti-istruttori ed agenti con qualifica di agenti di p.g..

3. La funzione di addetto al controllo non comporta attribuzione di mansioni di cui alla categoria superiore.

4. Nei casi di assenza di ufficiali di p.g. nei Corpi e Servizi di Polizia Locale, il Regolamento dell’ente potrà prevedere la possibilità, nel periodo di assenza del personale titolare delle funzioni di ufficiale di p.g., di equiparare gli assistenti-istruttori agli ispettori con il conseguente conferimento di tutte le relative attribuzioni fino al rientro del titolare od alla copertura del relativo posto.

5. La classificazione e la descrizione dei gradi è riportata nell’allegata tabella “E”.

 

     Art. 22. Fregio e distintivi di specialità

1. Il fregio ufficiale da apporre sul berretto e su altri copricapi dell’uniforme degli addetti alla Polizia Locale è costituito da uno scudo in metallo riportante lo stemma della Regione Basilicata su sfondo azzurro.

2. Lo stemma per gli ufficiali potrà essere di stoffa ricamata e, comunque, per il solo comandante, bordato di rosso.

3. Gli operatori addetti ad attività aventi i requisiti di specialità nella Polizia Locale portano il relativo distintivo secondo le modalità e le caratteristiche indicate nell’allegato “D”.

 

     Art. 23. Decorazioni

1. Gli addetti alla Polizia Locale possono fregiarsi con decorazioni, da apporre sulle uniformi, così come determinate con regolamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Agli stessi è consentito, altresì, fregiarsi di decorazioni già conferite da Autorità statali, altri enti, comandi e uffici pubblici.

2. In fase di prima applicazione valgono le decorazioni e le modalità di conferimento fissate con Deliberazione della G.R. n. 2553 del 05 dicembre 2001.

 

     Art. 24. Automezzi

1. Le attività di Polizia Locale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali.

2. I servizi o i Corpi di Polizia Locale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

3. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività.

4. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell’allegato “F” della presente legge.

5. I mezzi di cui al 1° comma del presente articolo, acquistati con i contributi della Regione, devono essere adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

 

     Art. 25. Strumenti operativi

1. Di norma gli automezzi debbono essere dotati di apparecchi ricetrasmittenti collegati con la centrale operativa o il centralino del Comando.

2. Il personale in servizio di vigilanza può essere dotato di apparecchio ricetrasmittente o altro strumento di trasmissione voce/dati portatile.

3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni Comune farà uso di una sigla propria di individuazione alla quale farà poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio, secondo le procedure stabilite dal C.P.L.

4. La Regione, con proprio provvedimento, potrà stabilire norme per eventuale collegamento dei comandi di Polizia Locale con il sistema radio trasmittente regionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorso o per servizio di protezione civile.

 

     Art. 26. Numero telefonico unico regionale per la Polizia Locale

1. La Polizia Locale disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o a 4 cifre) per il pronto intervento. Per l’attivazione del numero telefonico unico provvederà la Regione Basilicata attraverso le strutture regionali competenti.

2. Il numero telefonico unico sarà riportato nelle insegne dei mezzi operativi del Corpo o del Servizio di Polizia Locale di cui all’allegato F.

 

TITOLO VI

STATO GIURIDICO

 

     Art. 27. Norme in materia di contrattazione collettiva e di assicurazioni obbligatorie

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli addetti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale sono assoggettati alle norme statali in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. È fatto divieto alle amministrazioni di appartenenza di corrispondere al personale di Polizia Locale trattamenti economici aggiuntivi non previsti dal vigente CCNL.

4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione adotterà, sentito il C.P.L., uno specifico codice deontologico per gli addetti al Corpo o Servizio di Polizia Locale.

 

     Art. 28. Indennità di Ruolo e di Pubblica Sicurezza

1. Agli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale, conformemente ai principi informatori della presente legge, è riconoscibile una indennità mensile di ruolo e di pubblica sicurezza, così come previsto dalle vigenti norme contrattuali.

2. Al personale di vigilanza inquadrato nella categoria “C” (solo al personale con la qualifica di Ispettore), a cui sono attribuite le funzioni di ufficiale di p.g. potrà essere riconosciuta una misura maggiore della predetta indennità, in sede di contrattazione decentrata, a carico dell’ente da cui dipende.

 

TITOLO VII

FINANZIAMENTO REGIONALE

 

     Art. 29. Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi

1. La Regione, al fine di garantire un adeguato ed efficiente svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, concede contributi agli Enti Locali per l’acquisto di attrezzature e mezzi necessari per il potenziamento dei Corpi e Servizi di Polizia Locale.

2. I contributi sono concessi nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, sulla base di un programma triennale che detta criteri e modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti annuali, elaborato dall’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, sentito il C.P.L., ed approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

3. La misura del contributo per ciascuna categoria di attrezzature è determinata dal programma di cui al precedente comma e non può, comunque, superare il 50% della spesa sostenuta.

4. In ogni caso, ai fini di cui all’art. 6 comma 1, il programma di cui al presente articolo dovrà prevedere specifiche forme di finanziamento di interventi rivolti all’esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, diversi da quelli già finanziati con altre risorse regionali.

 

     Art. 29 bis. Altri interventi finanziati dalla Regione [12]

1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione promuove, previa intesa con gli enti locali interessati, interventi diretti, in particolare:

a) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata ed in collegamento con gli altri Corpi di polizia;

b) all’istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia locale di appositi nuclei o unità operative di quartiere che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;

c) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità rivenienti dall’impiego di risorse e strumenti per lo sviluppo regionale quali Programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di Sviluppo e Coesione, FAS, fondi nazionali e regionali.

 

TITOLO VIII

NORME FINALI E DI RINVIO

 

     Art. 30. Disposizioni transitorie e finali

1. I corpi e i servizi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente e preesistenti all’entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti e svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell’ente di appartenenza.

2. La Regione adotta il Regolamento di cui all’art. 7, comma 2, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Gli Enti Locali, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento regionale, provvedono ad adottare il nuovo Regolamento di Polizia Locale e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il Corpo o Servizio di Polizia Locale.

3. L’adeguamento da parte degli Enti Locali alla presente legge costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali in materia di Polizia Locale.

4. Fino a nuova deliberazione della Giunta Regionale, restano in vigore i segni distintivi per la Polizia Locale di cui alla Legge Regionale n. 8/1988 (Norme in materia di polizia locale).

5. Al fine di consentire una uniforme e adeguata applicazione delle norme contenute nella presente legge, l’adeguamento dei gradi dei Comandanti, in fase di prima applicazione, così come previsti dall’allegato “E”, avviene automaticamente senza ulteriore atto di conferimento.

6. Il Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale è nominato, per la prima volta, dal Presidente della Giunta Regionale entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 31. Disapplicazione e abrogazione di norme

1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione sul territorio della Regione Basilicata le norme statali in contrasto con la stessa. In particolare si intendono disapplicate le disposizioni della Legge n. 65 del 1986 nella parte in cui la materia risulta di competenza della Regione in virtù del nuovo testo dell’art. 118 della Costituzione.

2. Dalla stessa data, fermo restando il richiamo alle disposizioni transitorie di cui al precedente articolo 30, è abrogata la Legge Regionale di Basilicata n. 8/1988 con i relativi allegati.

 

     Art. 32. Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati per l’anno 2009, in fase di prima attuazione, in € 40.000,00, si farà fronte con le risorse iscritte alla UPB 0161.02 del corrente bilancio regionale, per gli anni successivi si farà fronte con i fondi annualmente stanziati con le leggi di bilancio regionale.

 

     Art. 33. Pubblicazione della Legge

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATO A

UNIFORMI (Art. 19)

 

UNIFORME

 

DIVISA MASCHILE INVERNALE

- Copricapo: berretto rigido con calotta bianca impermeabile di tessuto politetrafluoroetilene,impermeabile e traspirante con cuciture esterne termosaldate e resistente alla penetrazione dell’acqua fino a 19600 Pa, visiera in vero cuoio verniciato di colore nero, soggolo corrispondente ai gradi rivestiti con passamaneria interamente in oro, confezionato con fregio della Regione e foderina bianca intercambiabile;

- Giacca: ad un petto modello sahariana con quattro bottoni in metallo dorato in tessuto di pura lana vergine colore blu scuro, completamente foderato all’interno - quattro tasche esterne a toppa con piegone a pattina, di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde laterali - spacco posteriore - spalline con bordo colore cremisi fermate da bottone metallico – distintivi di grado sulle spalline;

- Alamari: in canottiglia oro su panno color cremisi con sigla dorata della Repubblica Italiana (RI) per gli Ufficiali; in metallo o plastica, con bordo color cremisi (tipo ROMA) con sigla argentata della Repubblica Italiana (RI) per gli ispettori, gli assistenti e gli agenti;

- Pantaloni: blu scuro, stesso tessuto della giacca (pura lana vergine), linea classica a quattro tasche con pieghe, senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe;

- Camicia: azzurra in tessuto Oxford, catena ritorta e trama semplice - manica lunga con colletto rovesciato

- Cravatta: blu scuro a lavorazione saglia, con disegno a raso di mm.9;

- Calze: blu navy, lunghe al ginocchio, estive filo di scozia 100% cotone – invernale 80% lana 20% poliammide;

- Calzature: nere;

- Impermeabile: colore blu scuro lungo con cappuccio intercambiabile - con spalline - distintivi di grado sulle spalline;

- Giacca a vento: colore blu scuro realizzata in tessuto impermeabile e traspirante PTFE, omologato e certificato, bande e manicotti rifrangenti, cappuccio applicabile con bottoni a scatto e dotato di cordoncino di regolazione e campanelle, con spalline – distintivi di grado sulle spalline;

- Cappotto: blu scuro con spalline – modello classico - sei bottoni; - doppio petto; distintivi di grado sulle spalline;

- Maglione: grigio in lana collo alto;

- Maglione: in lana blu scuro con scollo a “V”;

- Copripantalone: in tessuto islay laminato 2 strati, realizzato in tessuto impermeabile e traspirante PTFE, di colore blu notte con bande rifrangenti laterali;

- Fischietto: con catena in metallo;

- Borsello: bianco, completo di tracolla;

- Cinturone: bianco, completo di spallaccio e placca in metallo dorato per lo stemma;

- Fondina per pistola: di pelle, colore bianco, ad estrazione rapida;

- Portamanette di colore bianco;

- Custodia per la radio;

- Guanti: di pelle color nero per gli ufficiali, gli agenti motociclisti e i componenti le pattuglie automontate; di lana bianca per servizi di segnalazione manuale.

 

 

DIVISA FEMMINILE

Varianti rispetto a divisa maschile:

- copricapo: modello Carabinieri femminile già in uso nella maggioranza del territorio nazionale, soggolo corrispondente ai gradi rivestiti;

- pantaloni come per gli uomini, ma senza tasche posteriori; lunghezza fondo variabile da 22 a 26 cm. In relazione alla taglia;

- gonna: blu scuro tipo classico;

- calze: collant di colore blu, riposante in fibra poliammidica ed elastano;

- calzature: nere con tacco non superiore a cm. 4;

- cappotto: mantella blu scuro con fodera di panno bordeaux;

- giacca: tre bottoni e tasche senza piegoni.

 

 

MOTOCICLISTI (uomo - donna)

Varianti rispetto a divisa appiedati:

- pantaloni: cavallerizza colore blu scuro dello stesso tessuto della giacca;

- guantoni: pelle nera con riporti bianchi rifrangenti;

- stivaloni: tipo polstrada;

- casco: blu e bianco omologato;

- manicotti rifrangenti;

- spallaccio con cinturone e borsello;

- giubbotto: in pelle di colore nero con spalline, distintivi di grado sulle spalline;

- impermeabile nero completo da motociclista con busta custodia;

- panciera elastica da motociclista;

- maglione grigio (solo periodo invernale).

DIVISA ESTIVA

Nel periodo estivo la divisa, costituita da giacca e pantalone di tessuto leggero, può essere indossata:

- senza giacca e con le caratteristiche dell’uniforme invernale;

- camicia in tessuto Oxford, catena ritorta e trama semplice, di colore azzurro, colletto rivoltato,a mezza manica senza cravatta e con alamari a spilla posti alle due estremità del colletto;

- cintura: in canapa, di colore bianco, con fibbia e stemma;

- giubbino mezza stagione “Mod. Bologna”, in tessuto impermeabile e traspirante con manicotti estraibili, bande rifrangenti applicate sul torace, cappuccio applicabile con bottoni a scatto e dotato di cordoncino di regolazione e campanelle;

- guanti: di cotone, colore bianco per servizi di segnalazione manuale.

 

DIVISA PER SERVIZI RURALI E SPECIALI - DIVISA INVERNALE

- Tuta spezzata tipo militare antistrappo di colore blu notte con alamari sul bavero, scarponi e berretto tipo “baseball” di colore blu notte con scritta “Polizia Locale”.

- Maglione a collo alto di colore grigio (per uso invernale).

- Fazzoletto (foulard) da collo di colore azzurro e argento.

- Cinturone accessoriato con fondina per pistola, porta manette, custodia radio, ecc., di colore nero.

 

DIVISA ESTIVA

- Pantalone blu notte.

- Maglietta tipo polo di colore blu con scritta “Polizia locale” (su questa uniforme i distintivi di grado saranno resi visibili mediante apposizione sul cinturone di una placca con sovrapposti i gradi). I distintivi di specialità saranno fissati sulla maglietta, all’altezza del taschino (sx).

- Berretto tipo “baseball” colore blu notte con scritta “Polizia Locale”.

 

DIVISA NEVE

- Doposci di colore blu.

- Salopette imbottita di colore blu con bande laterali rifrangenti.

- Berretto invernale di colore blu con copriorecchie e scritta “Polizia Locale”.

- Guanti imbottiti ed impermeabili di colore blu con bande rifrangenti.

 

 

DIVISA DI RAPPRESENTANZA E GRANDE UNIFORME

- Casco bianco con stemma della Regione;

- guanti bianchi, cinturone bianco – controspalline in metallo argentato e frange;

- cordellino intrecciato di colore argento e azzurro;

- sciabola;

- sciarpa azzurra per gli ufficiali;

- scarpe basse di colore nero.

Il tutto indossato sull’uniforme completa invernale o estiva con giacca.

L’uniforme invernale è completata dal mantello.

 

 

DIVISA DI GALA

 

PER UFFICIALI

- Giacca bianca doppio petto senza spalline con gradi (tipo marina) posti sui polsi della giacca;

- pantalone blu scuro;

- camicia bianca;

- cravatta blu scuro;

- guanti bianchi;

- scarpe basse nere;

- decorazioni e distintivi.

 

PER ISPETTORI, ASSISTENTI-ISTRUTTORI ED AGENTI

- Uniforme ordinaria;

- camicia azzurro oxford;

- cravatta blu scuro;

- guanti bianchi;

- scarpe basse nere;

- decorazioni e distintivi.

 

 

L’uniforme per gli addetti della polizia locale delle province è dello stesso colore di quella della polizia locale dei comuni. Il copricapo è dello stesso colore dell’uniforme.

 

 

Le caratteristiche delle uniformi verranno meglio descritte in apposito capitolato, all’uopo predisposto dal C.P.L., da approvarsi successivamente con apposita delibera della Giunta.

 

 

ALLEGATO B

FREGI

 

FREGIO SUL BERRETTO: uno scudo metallico riportante il logo della Regione su sfondo azzurro. Gli Ufficiali e gli ispettori superiori portano il fregio bordato di rosso e su panno ricamato.

 

 

ALLEGATO C

PLACCA PETTORALE

 

PLACCA PETTORALE: un pentagono sagomato apposto all’altezza della tasca superiore sinistra della giacca o della camicia riportante il logo della Regione e quello dell’ente di appartenenza posti sui due lati con la scritta “Polizia locale” in basso, mentre in alto dovrà essere indicato l’ente di appartenenza (Provincia o Comune).

Per i corpi e servizi intercomunali la placca dovrà riportare il logo della Regione e il logo dell’ente sovracomunale con la scritta, in alto, “Corpo (o Servizio) e il nome dell’ente”.

 

 

ALLEGATO D

DISTINTIVO DI SPECIALITA’

 

DISTINTIVO DI SPECIALITA’: costituito da una placca pettorale a spilla apposta all’altezza della tasca superiore destra della giacca o della camicia (es. cinofili; polizia ambientale, ecc.). Sull’uniforme per servizi speciali (tuta) il distintivo è costituito da uno scudo in stoffa posto sulla manica sinistra, all’altezza della spalla.

 

 

ALLEGATO E

DISTINTIVI DI GRADO

 

DISTINTIVI DI GRADO

Sono previste tre tipologie di grado corrispondenti ad altrettanti ruoli da istituire all’interno degli enti: UFFICIALI; ISPETTORI; ASSISTENTI-ISTRUTTORI ED AGENTI.

 

Nella categoria “C” si individuano cinque diversi distintivi di qualifica:

Ruolo degli agenti e degli assistenti-istruttori:

1) Agente, categoria C1 – C2;

2) Assistente-Istruttore, da individuarsi nell’ambito della categoria C con posizioni economiche da C3 in poi, nominato con Delibera di Giunta Comunale, previo parere motivato e vincolante del Comandante del Corpo o del Servizio;

Ruolo degli Ispettori:

1) Ispettore (categoria C1 – nomina in seguito a concorso per ispettore);

2) Ispettore capo, già ispettore, nomina a seguito di selezione interna secondo l’ordinamento di ciascun ente) ovvero, nominato con Delibera di Giunta Comunale, previo parere motivato e vincolante del Comandante del Corpo o del Servizio;

3) Ispettore superiore, già ispettore capo, nomina a seguito di selezione interna secondo l’ordinamento di ciascun ente) ovvero, nominato con Delibera di Giunta Comunale, previo parere motivato e vincolante del Comandante del Corpo o del Servizio.

 

Nella categoria “D” si individuano sei diversi distintivi di qualifica:

Ruolo degli Ufficiali:

1) Sottotenente, categoria D1 alla nomina in seguito a concorso per sottotenente;

2) Tenente, categoria D1 con posizione economica D2 fino a D3, già sottotenente, nomina a seguito di selezione interna secondo l’ordinamento di ciascun ente;

3) Capitano, categoria D1 con posizione economica D3 fino a D4, già tenente, nomina a seguito di selezione interna secondo l’ordinamento di ciascun ente;

4) Maggiore, categoria da D5 in poi, già capitano, nomina a seguito di selezione interna secondo l’ordinamento di ciascun ente; categoria dirigenziale nei comuni superiori a 15.000 abitanti;

5) Tenente Colonnello (dirigente);

6) Colonnello (dirigente).

 

Ferma restando la progressione dei gradi di cui sopra e secondo l’ordinamento di ciascun ente, i soggetti che rivestono il grado di Comandante del Corpo o del Servizio rivestono i seguenti diversi distintivi di grado tenendo conto della categoria professionale e della tipologia degli enti di appartenenza:

1) Ruolo Ispettori, categoria C nei comuni privi di categoria D;

2) Tenente, categoria D e comune di popolazione fino a 5.000 abitanti;

3) Capitano, categoria D e comune di popolazione superiore a 5.000 e fino a 9.999 abitanti;

4) Maggiore, categoria D e comune di popolazione da 10.000 a 14.999 abitanti e profilo apicale dell’ente ovvero, categoria dirigenziale in comuni da 15.000 a 20.000 abitanti;

5) Tenente Colonnello, categoria dirigenziale e comune di popolazione superiore a 30.000 abitanti;

6) Colonnello, categoria dirigenziale e comune capoluogo di Provincia.

 

La progressione all’interno delle categorie “C”, “D” e Dirigenziale si arresta, in ogni caso, al distintivo immediatamente inferiore a quello del Comandante.

 

Per la Polizia Locale dipendente dalle Amministrazioni provinciali l’attribuzione dei gradi ai comandanti avviene senza tenere conto della popolazione residente, partendo dal grado di Colonnello per il Comandante della Provincia il cui capoluogo coincide con il Capoluogo regionale e di Tenente Colonnello per i comandanti delle altre province. Per la Polizia Locale delle Province, qualora la struttura sia organizzata in Distretti, a capo di ogni Distretto dovrà essere preposto un Ufficiale al quale sarà attribuito il grado previsto per la categoria corrispondente e comunque equiparato al grado del Comandante della Polizia Locale del Comune con il maggior numero di abitanti facente parte del Distretto. Per i Distretti comprendenti i capoluoghi di Provincia non si tiene conto del Comune capoluogo. I distintivi di grado dei Comandanti saranno bordati di rosso.

All’interno dell’organizzazione dei corpi si applica la progressione dei gradi tenendo conto della scala gerarchica così come sarà stabilita nell’apposito regolamento di ciascun Corpo o Servizio.

In ogni caso il vice comandante del Corpo o Servizio riveste il grado immediatamente inferiore a quello del comandante.

In caso di organizzazione della struttura in settori e/o distretti, a capo di ogni settore o distretto dovrà essere preposto un ufficiale o un ispettore secondo la dotazione organica assegnata e l’estensione territoriale di competenza.

Gli adeguamenti dei ruoli e delle qualifiche dovrà avvenire, previa concertazione sindacale, nel rispetto del CCNL di categoria e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

 

 

ALLEGATO F

CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

 

AUTOVEICOLI

Colore argento con bande laterali azzurro mare dell’altezza di cm. 20 e con scritta “Polizia Locale”, colore azzurro mare. In basso, su entrambe le fiancate, sarà riportato il nome dell’ente di appartenenza affiancato dal logo sul lato sinistro, dello stesso colore della scritta.

Nella parte posteriore, sul lato destro della targa nel senso di marcia del veicolo, verrà posta la scritta, in un rettangolo in adesivo trasparente e rifrangente, e caratteri con parametro di colore azzurro mare, “Polizia Locale” ed il nome dell’ente di appartenenza su tre righe, mentre sul lato sinistro, in piccolo, un rettangolo con lo stemma della Regione e numero di servizio dell’autovettura, divisi da una diagonale che parte dal vertice basso sinistro.

Sul tetto verrà sistemato monoblocco di colore azzurro mare costituito da sirena bitonale - antenna radio e lucciola lampeggiante.

 

Per gli autoveicoli della polizia locale dipendente dalle amministrazioni provinciali i colori sono gli stessi di quelli dei veicoli della polizia locale dei Comuni.

 

MOTOCICLI

Colore azzurro mare; cassoni posteriori con striscia orizzontale di colore argento riportante la scritta “Polizia Locale”, con caratteri di colore azzurro mare, ed il nome dell’Ente di appartenenza, del medesimo colore.

Sul lato posteriore sinistro, in piccolo, un rettangolo con lo stemma della Regione e numero di servizio del motociclo, divisi da una diagonale che parte dal vertice basso sinistro.

Parabrezza con base color argento e con scritta “Polizia Locale” color azzurro mare.

Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante blu e dispositivi acustici bitonali.

 

Per la polizia locale delle amministrazioni provinciali il colore dei motocicli è lo stesso di quello dei motocicli della polizia locale dei Comuni.

 

CICLOMOTORI

Ricalcano, opportunamente adattate, le medesime caratteristiche (colori, scritte, dispositivi supplementari) dei motocicli.

  VELOCIPEDI

Ricalcano, opportunamente adattate, le medesime caratteristiche (colori, scritte, dispositivi supplementari) dei motocicli.

 

NATANTI e AUTOMEZZI PER IMPIEGHI SPECIALI

Ricalcano, opportunamente adattate, le medesime caratteristiche (colori, scritte, dispositivi supplementari) degli autoveicoli.

 

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

Gli autoveicoli della polizia locale possono essere equipaggiati, oltre che con i dispositivi di segnalazione luminosa e acustica omologati, anche con i seguenti accessori per le operazioni ed i rilievi:

1. cassetta di pronto soccorso;

2. guanti da lavoro;

3. macchina fotografica e doppio decametro, almeno sui veicoli addetti alla rilevazione degli incidenti stradali;

4. birilli per delimitazione area e/o incanalamento veicoli;

5. rotolo (mt. 200) di nastro bianco-rosso e relativi paletti con scritta: “Polizia Locale” per recinzione d’emergenza;

6. coppia di cunei;

7. gessi;

8. segnale di “Incidente”;

9. torce di segnalazione.

 

I predetti autoveicoli possono, inoltre, essere dotati di:

1. altoparlante installato sul tettuccio per comunicazioni dirette all’esterno del veicolo, tramite il microfono della radio di bordo;

2. faro orientabile dall’interno del veicolo, installato sul tettuccio;

3. lampeggiatore mobile (per i veicoli non dotati di quello fisso);

4. luce interna supplementare.

 

 

ALLEGATO G

GRADI

 

SEGNI DISTINTIVI DEL GRADO DELLA POLIZIA LOCALE

(Omissis)

 

SOGGOLI PER BERRETTO

DISEGNO

(Omissis)

 

Agente, Assistente - istruttore

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale di colore nero. Bottoni laterali in metallo argentato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Assistente - istruttore

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale di colore nero. Bottoni laterali in metallo argentato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Ispettore

Lineare, piatto, in materiale plastico colore nero e doppia fascia dorata, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale dorata e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Ispettore capo

Lineare, piatto, in materiale plastico colore nero e doppia fascia dorata, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Ispettore superiore

Lineare, piatto, in materiale plastico colore nero e doppia fascia dorata, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Sottotenente

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale dorata e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Tenente

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Tenente comandante

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale nera, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Capitano

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

 

Capitano comandante

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Maggiore Cordone in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale dorata e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Maggiore comandante

Cordone in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale dorata e bordata in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Tenente colonnello

Cordone in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Tenente colonnello comandante

Cordone in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Colonnello Cordone in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Il disegno non è acquisito)

 

Colonnello Comandante Cordone in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascette passanti laterali dorate e bordate in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12mm., con linguette pieghevoli.

DISEGNO

(Omissis)

 

Schema della placca Mostrina del Corpo o Servizio

di riconoscimento di Polizia Locale

DISEGNO

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 35, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 35, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 35, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

[5] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[7] Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[9] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[10] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[11] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[12] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 30 novembre 2018, n. 45.