§ 6.1.106 - L.R. 10 luglio 2002, n. 11.
Disposizioni relative all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:10/07/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Applicazione dell’imposta.
Art. 2.  Aliquote dell’imposta.
Art. 3.  Termini e modalità di pagamento.
Art. 4.  Urgenza.


§ 6.1.106 - L.R. 10 luglio 2002, n. 11.

Disposizioni relative all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(B.U. n. 15 del 26 luglio 2002).

 

Art. 1. Applicazione dell’imposta.

     1. A decorrere dall’1 gennaio 2002, la Regione Abruzzo provvede direttamente all’accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta Regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’art. 2 della legge 16.5.1970, n. 281 e disciplinata dal Capo II della L.R. 4.1.1972, n. 1.

     2. Il 1° comma dell’art. 4 della L. R. 4.1.1972, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 2. Aliquote dell’imposta.

     1. L’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, si applica sul canone statale con le aliquote previste dalle rispettive leggi di riferimento, come di seguito riportate:

     a) concessioni a Enti Pubblici e Consorzi di Bonifica per impianti pubblici o di pubblico interesse (art. 2 L.R. 22.2.2000, n. 16) 2% [1]

     b) concessioni per finalità turistico - ricreative (art. 10 L.R. 17.12.1997, n. 141 ) 10%

     c) concessioni per trabocchi (art. 1 L.R. 22.2.2000, n. 16) 10%

     d) concessioni per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive (art. 2 L.R. 9.2.2000, n. 6) 20%

     e) concessioni minerarie (art. 3 L.R. 9.2.2000, n. 5) 100%

 

     Art. 3. Termini e modalità di pagamento.

     1. Il pagamento dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, è effettuato direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione statale, mediante versamento sull’apposito conto corrente postale, intestato alla Regione Abruzzo con la causale “Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile”.

 

     Art. 4. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 86 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.