| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 6. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità | 
| Data: | 22/02/2000 | 
| Numero: | 16 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui alla L.R. 4 gennaio 1972, n. 11 e successive modificazioni, le concessioni demaniali riguardanti i trabocchi rientrano in quelle previste dalla [...] | 
| Art. 2. L'imposta regionale di cui all'art. 2 alla L.R. 4.1.1972, n. 1, e successive modificazioni relative alle concessioni demaniali rilasciate in favore degli Enti Pubblici e Consorzi di Bonifica per [...] | 
| Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. | 
§ 6.1.83 - L.R. 22 febbraio 2000, n. 16.
Applicazione dell'imposta regionale sui canoni demaniali riguardanti le concessioni demaniali relative ai trabocchi ed agli enti pubblici. [*]
(B.U. n. 8 bis del 10 marzo 2000).
     Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui alla 
L'imposta regionale di cui all'art. 2 alla L.R. 4.1.1972, n. 1, e successive modificazioni relative alle concessioni demaniali rilasciate in favore degli Enti Pubblici e Consorzi di Bonifica per impianti pubblici o di pubblico interesse è ridotta al 2% del canone di concessione statale.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Il Governo ha precisato che l'art. 2 della L. 281/70 prevede che l'imposta è dovuta dal concessionario "contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione".