§ 5.4.184 - L.R. 11 novembre 1998, n. 133.
Contributo straordinario all'Associazione «I Solisti Aquilani».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:11/11/1998
Numero:133


Sommario
Art. 1.      La Regione, in applicazione dei propri principi statutari, riconosce il ruolo storicamente svolto dall'associazione i Solisti aquilani nella diffusione, anche a livello nazionale e [...]
Art. 2.      Nella ricorrenza del trentennale dell'attività svolta
Art. 3.      Il contributo di cui al precedente articolo 2 è cumulabile con il contributo ordinario annualmente assegnato all'Associazione - I Solisti Aquilani - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1998 in lire 130.000.000 si provvede mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto sul [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.4.184 - L.R. 11 novembre 1998, n. 133.

Contributo straordinario all'Associazione «I Solisti Aquilani».

(B.U. n. 30 del 27 novembre 1998).

 

Art. 1.

     La Regione, in applicazione dei propri principi statutari, riconosce il ruolo storicamente svolto dall'associazione i Solisti aquilani nella diffusione, anche a livello nazionale e internazionale, della Cultura Musicale, nonché dell'immagine dell'Abruzzo.

 

     Art. 2.

     Nella ricorrenza del trentennale dell'attività svolta

dall'associazione - I Solisti Aquilani - di cui all'art. 1, la Regione Abruzzo, con la presente legge, concorre con un contributo straordinario al ripiano delle perdite subite nei pregressi esercizi finanziari per un importo massimo di lire 390.000.000 da erogarsi in tre annualità.

     Il contributo di cui al precedente comma può essere utilizzato dal beneficiario anche per l'ammortamento di un eventuale mutuo di durata triennale da contrarsi con uno degli istituti di credito convenzionati con la FIRA per il sostegno delle attività culturali.

     L'erogazione del contributo di lire 130.000.000 annui è disposto a partire dal 1998 con ordinanza del dirigente del Servizio Promozione Culturale ed è subordinata alla presentazione presso il Servizio medesimo della seguente documentazione a firma autenticata del rappresentante legale dell'Associazione - I Solisti Aquilani -:

     - le scritture contabili alla cui tenuta il soggetto beneficiario è tenuto in base alle vigenti leggi e dalle quali risultino le perdite subite;

     - idonea certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. n. 22/86.

 

     Art. 3.

     Il contributo di cui al precedente articolo 2 è cumulabile con il contributo ordinario annualmente assegnato all'Associazione - I Solisti Aquilani - ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 91/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1998 in lire 130.000.000 si provvede mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto sul capitolo 11418.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è istituito ed iscritto al Tit. 1, Sett. 6, Ctg. 6 il capitolo 61670 con la denominazione: «Contributo straordinario alla Associazione - I Solisti Aquilani» con lo stanziamento per competenza e cassa di lire 130.000.000.

     Per gli anni 1999 e 2000 la copertura finanziaria del relativo onere, valutato in lire 130.000.000 annui, è assicurata con le disponibilità iscritte al Settore 1, Tit. 1, del bilancio pluriennale.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.