§ 5.2.130 - L.R. 4 novembre 1998, n. 121.
Sostegno finanziario in favore di particolari categorie acquirenti la prima casa .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/11/1998
Numero:121


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attuazione dell'intervento.
Art. 3.  Requisiti oggettivi.
Art. 4.  Requisiti soggettivi.
Art. 5.  Modalità di erogazione.
Art. 6.  Sostegno finanziario.
Art. 7.  Urgenza.


§ 5.2.130 - L.R. 4 novembre 1998, n. 121.

Sostegno finanziario in favore di particolari categorie acquirenti la prima casa [1].

(B.U. n. 30 del 27 novembre 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo interviene in via straordinaria, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 179/92 a favore degli acquirenti di alloggi di edilizia convenzionata (art. 35 legge 865/71) edificati e cedute da imprese private di costruzione che siano state sottoposte a procedure concorsuali prima o subito dopo il completamento dei programmi edificatori.

     L'intervento è volto a consentire esclusivamente la rinegoziazione di mutui ordinari stipulati dalle stesse imprese di cui al primo comma, ma garantiti con ipoteche gravanti sugli alloggi ceduti agli aventi diritto, qualora la misura dei mutui suddetti sia superiore rispetto a quanto accollato dai singoli acquirenti nei rispettivi atti preliminari o definitivi di compravendita.

     L'intervento è attuato anche in favore di acquirenti di alloggi non ricadenti in aree PEEP in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 4 [2].

 

     Art. 2. Attuazione dell'intervento.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione stipula apposita convenzione con gli istituti di credito direttamente interessati dai mutui descritti all'art. 1.

     Tale convenzione è mirata a favorire la concessione, agli aventi diritto, di mutui agevolati a tasso fisso, che sostituiscano i vecchi contratti di mutuo ordinario come sopra descritti. Tali mutui potranno avere durata decennale, quindicennale o ventennale. In ogni caso, i massimali di mutuo agevolati, cui parametrare le rinegoziazioni e i contributi oggetto della presente legge, sono quelli fissati con delibera CIPE del 30.7.1991.

     La Regione interviene mediante versamento all'istituto di credito o direttamente agli acquirenti, con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, di un contributo, scontato al valore attuale, equivalente a quanto necessario ad abbassare di 5 punti percentuali il tasso dei mutui decennali, 4 punti per mutui quindicennali e di 3 punti per i mutui ventennali.

 

     Art. 3. Requisiti oggettivi.

     A) Gli alloggi di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge debbono essere situati in aree interne ai piani di cui alla legge 167/62 (PEEP) o in aree individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71, nonché per quelli situati in qualsiasi area purché riguardanti l'acquisto della prima casa [3].

     B) Deve essere stata stipulata la convenzione di cui all'art. 35 della legge 865/71. Tale condizione non riguarda gli acquirenti al di fuori delle aree PEEP [4].

     C) Deve essere stato già dichiarato, al momento in cui vengono richiesti i contributi, il fallimento dell'impresa privata convenzionata da parte del tribunale competente.

     D) Gli alloggi per la loro edificazione, non devono avere mai beneficiato in passato di misure agevolative regionali, statali o comunitarie.

     E) I mutui individuati ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge sono ammessi a beneficiare, in caso di rinegoziazione, dei contributi regionali nella misura prevista dall'art. 2, solo se i relativi contratti sono stati stipulati entro e non oltre il 31.12.1996.

 

     Art. 4. Requisiti soggettivi.

     Gli acquirenti richiedenti il contributo regionale di cui all'art. 1 della presente legge, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) residenza o attività lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi;

     c) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di un altro alloggio idoneo a soddisfare le esigenze abitative del proprio nucleo familiare, nel Comune di residenza, in quello in cui prestano la loro attività lavorativa o in quello in cui sono stati realizzati gli alloggi;

     d) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o contributo in qualunque forma concesso, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

     e) avere i limiti di reddito vigenti per l'edilizia agevolata.

     Ai fini della valutazione dei limiti previsti dalla lett. e), al fine di compensare la diminuzione della capacità di rimborso derivante dalla maggiore misura dei mutui gravanti sugli immobili, rispetto a quanto accollato nei rispettivi atti preliminari o definitivi di compravendita, al reddito complessivo sarà detratta una quota equivalente al 35% delle succitate maggiori somme dovute agli istituti di credito.

     Per nucleo familiare ai fini dell'accertamento dei suddetti requisiti, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi.

 

     Art. 5. Modalità di erogazione.

     Le istanze di concessione debbono essere presentate al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa della Regione Abruzzo entro 90 gg. dalla pubblicazione sul BURA della presente legge, cui compete la predisposizione degli atti preparatori e di esecuzione della presente legge, nonché la concessione dei relativi contributi [5].

     Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, come sopra elencati, sarà sufficiente una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68, su moduli appositamente prestampati a cura dell'ufficio competente per l'istruttoria.

     Gli uffici predetti, potranno successivamente richiedere, ai singoli beneficiari, documenti, certificati e quant'altro necessario alla verifica dei dati dichiarati.

     I contributi vengono concessi fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze determinato o dalla data apposta dall'ufficio postale al momento della spedizione o dal numero di protocollo attribuito dall'ufficio ricevente, all'atto della presentazione, se questa viene effettuata direttamente.

     Qualora, per limitatezza di risorse finanziarie nell'anno, fosse necessario stabilire delle priorità, tra richieste inoltrate lo stesso giorno, si attua una selezione dando la precedenza ai nuclei familiari con il reddito imponibile più basso.

     L'erogazione dei contributi nei rispettivi anni finanziari saranno disposti in favore dei soggetti beneficiari in proporzione alla disponibilità finanziaria inserita nel pertinente capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Sostegno finanziario.

     La Regione Abruzzo interviene, in via straordinaria, alle spese di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 1 in favore degli acquirenti di alloggi di edilizia convenzionata con sostegno finanziario quantificato, per il biennio 1998-99 nella misura massima di L. 2.500.000.000.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1998, quantificato in L. 300.000.000, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     Cap. 262407 in diminuzione L. 300.000.000

     Cap. 262413 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 26, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 7 denominato: Intervento per la rinegoziazione di mutui ordinari per l'edilizia convenzionata, con uno stanziamento di L. 300.000.000.

     Per l'esercizio 1999 relativamente agli oneri, così come quantificati nella misura massima di cui al primo comma del presente articolo, lo stanziamento sarà determinato ai sensi dell'art. 11 della L.R.C. 81/77.

 

     Art. 7. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1999, n. 35.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 giugno 1999, n. 35.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 giugno 1999, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 giugno 1999, n. 35.

[5] Per la riapertura dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 174 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.