| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale | 
| Data: | 17/01/1995 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine del 31.10.1993 previsto dall'art. 3 della L.R. 7 settembre 1993 n. 48, per la presentazione dei «progetti-obiettivo» per il triennio 1994-96 deve intendersi quale data ultima per la [...] | 
| Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 5.2.82 - L.R. 17 gennaio 1995, n. 1.
Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. 7 settembre 1993, n. 48concernente «Modifica ed integrazione della L.R. 15.11.1989, n. 94: Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio.
(B.U. n. 3 del 10 febbraio 1995).
     Il termine del 31.10.1993 previsto dall'art. 3 della 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.