| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale | 
| Data: | 23/12/1991 | 
| Numero: | 90 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 1 della L.R. 20 giugno 1980, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 40.000.000 per anno a partire dal 1991, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo [...] | 
| Art. 3. (Pubblicazione e Urgenza). | 
§ 5.2.66 - L.R. 23 dicembre 1991, n. 90.
Modificazioni della L.R. 20 Giugno 1980, n. 64, modificata dalla L.R. 2 Aprile 1985, n. 21 e dalla L.R. 16 Settembre 1987, n. 65: Erogazione contributi alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
     L'art. 1 della 
(Omissis).
Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 40.000.000 per anno a partire dal 1991, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1991.
Lo stanziamento del Cap. 071623 dello stesso stato di previsione della spesa è elevato, per competenza e cassa, a L. 90.000.000.
La partita n. 8 dell'elenco n. 3, allegato al Bilancio 1991, è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.
Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.
Art. 3. (Pubblicazione e Urgenza).
(Omissis).
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