§ 5.2.21 – L.R. 29 novembre 1982, n. 87.
Erogazione di contributi al Consiglio Regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/11/1982
Numero:87


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei loro scopi statutari, concede annualmente un contributo di lire 140.000.000 al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni Provinciali [...]
Art. 2.      Il Consiglio Regionale d'Abruzzo dell'Unione Italiana Ciechi e le Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti di [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Urgenza).


§ 5.2.21 – L.R. 29 novembre 1982, n. 87.

Erogazione di contributi al Consiglio Regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai sordomuti.

(B.U. 15 dicembre 1982 – Suppl. Straord.).

 

     Art. 1.

     1. La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei loro scopi statutari, concede annualmente un contributo di lire 140.000.000 al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi e di lire 50.000.000 alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'assistenza ai Sordomuti.

     2. L'importo complessivo di ciascun contributo, di cui al precedente comma, è ripartito ed assegnato annualmente dalla Giunta regionale nella rispettiva misura di lire 28.000.000 al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi e in quella di lire 12.500.000 alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti.

     3. A partire dall’esercizio 2004 l’entità dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinata ed iscritta sui pertinenti capitoli con legge di bilancio [1].

     4. A partire dall’esercizio 2009, i contributi iscritti in favore dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) sono ripartiti per il 10% al Consiglio regionale dell’UIC e per il 90% tra le sezioni provinciali in parti uguali e i contributi iscritti in favore dell’Ente Nazionale Sordomuti (ENS) sono ripartiti per il 20% al Comitato regionale e per l’80% tra le sezioni provinciali dell’ENS in parti uguali [2].

 

     Art. 2.

     Il Consiglio Regionale d'Abruzzo dell'Unione Italiana Ciechi e le Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti di cui al precedente art. 1, presentano annualmente al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite [3].

     La mancata presentazione della, relazione nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione delle somme, comportano la, revoca, da parte della Regione, del finanziamento concesso.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Comma aggiunto dall’art. 94 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall’art. 94 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 14.

[3] Comma sostituito dall’art 1 della L.R. 2 aprile 1985, n. 24 e così modificato dall’art. 6 della L.R. 31 dicembre 2005, n. 46.