§ 4.6.23 - L.R. 2 agosto 2010, n. 33.
Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto ancora rientro presso i comuni di residenza o limitrofi


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:02/08/2010
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Aventi diritto alle agevolazioni
Art. 3.  Tessere emergenza terremoto
Art. 4.  Rimborso dei titoli di viaggio
Art. 5.  Controlli e sanzioni
Art. 6.  Modalità operative
Art. 7.  Regime speciale per i servizi di trasporto locale gestiti dall’AMA
Art. 8.  Iniziative a sostegno del progetto "Family bus"
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 4.6.23 - L.R. 2 agosto 2010, n. 33.

Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto ancora rientro presso i comuni di residenza o limitrofi

(B.U. 13 agosto 2010, n. 13 Straord.)

 

Art. 1. Ambito di applicazione [1]

1. A decorrere dal 1° agosto 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la Regione Abruzzo, al fine di agevolare la mobilità delle persone che, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi, stabilisce le seguenti agevolazioni: a) abbonamenti nominativi mensili gratuiti limitatamente alla domanda di trasporto scolastico o lavorativo; b) biglietti di andata e ritorno gratuiti fino ad un massimo di 5 mensili a persona anche per garantire la mobilità non sistematica.

2. I titolo di viaggio di cui alle lettere a) e b) sono rilasciati limitatamente ai servizi automobilistici extraurbani assistiti da contributi regionali ed effettuati dalle Aziende del Trasporto pubblico locale concessionarie della Regione secondo le modalità di cui all’articolo 6.

 

     Art. 2. Aventi diritto alle agevolazioni [2]

1. Fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3, hanno diritto alle agevolazioni di cui alla presente legge, i residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che non siano ancora rientrati nell’abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni ad esso limitrofi.

2. Gli aventi diritto, lavoratori o studenti possono richiedere, per ciascun mese, alternativamente l’abbonamento o i biglietti di andata e ritorno di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1, a seconda delle proprie esigenze di viaggio, purché limitatamente al percorso che collega la località di dimora con quella di lavoro o di studio.

3. Gli aventi diritto che non si trovano nella condizione di lavoratore o studente possono richiedere soltanto i titoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, limitatamente al percorso che collega la località di dimora con quella di residenza al 6 aprile 2009.

 

     Art. 3. Tessere emergenza terremoto [3]

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, le tessere TPL emergenza terremoto 2009 istituite in applicazione degli articoli 2 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15 e dell’art. 2 della L.R. 26 settembre 2009, n. 18 sono valide fino al 31 dicembre 2010. Esse abilitano gli aventi diritto di cui all’articolo 2 a richiedere i titoli di viaggio nel rispetto delle procedure e delle modalità di cui all’articolo 6.

 

     Art. 4. Rimborso dei titoli di viaggio [4]

1. I titoli di viaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 sono rimborsati alle Aziende concessionarie di TPL dalla Regione Abruzzo con una quota pari al costo degli stessi e così come previsto dal Tariffario regionale vigente.

2. Il costo degli abbonamenti mensili collegati alle tessere emergenza terremoto riportanti il codice 02 è rimborsato, per i mesi di settembre e dicembre 2010, con una quota pari al 50% del costo dell’abbonamento previsto dal Tariffario regionale vigente.

 

     Art. 5. Controlli e sanzioni [5]

1. I titolari delle «Tessere TPL emergenza terremoto», rilasciate ai sensi della presente legge, qualora all’atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio, o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 «Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio».

2. Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere regionali TPL, esibite ai fini dell’emissione di titoli di viaggio gratuiti, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, ne danno notizia alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica per l’accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le «Tessere TPL emergenza terremoto» devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali.

3. Le «Tessere TPL emergenza terremoto» che, a seguito di controlli effettuati risultino rilasciate a persone non aventi i requisiti previsti dalla presente legge o che abbiano dato luogo al rilascio di titoli di viaggio per percorsi diversi da quelli ammessi dalla legge, sono sospese d’ufficio. In tal caso, si procede al recupero nei confronti del non avente titolo delle somme collegate ai titoli di viaggio rilasciati gratuitamente dalle aziende sulla base della medesima tessera regionale.

 

     Art. 6. Modalità operative [6]

1. Le modalità operative relative all’ambito di applicazione della presente legge, le procedure di rilascio dei titoli di viaggio gratuiti e di verifica dei requisiti da richiedere agli aventi diritto, nonché le condizioni per il rimborso e per i controlli sono stabilite dalla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, di concerto con la Struttura generale di emergenza (SGE), Tavolo di coordinamento Trasporti e Mobilità.

2. La Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica può stipulare accordi con la Struttura generale di emergenza (SGE), Tavolo di coordinamento Trasporti e Mobilità, per la gestione delle agevolazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. Regime speciale per i servizi di trasporto locale gestiti dall’AMA [7]

1. Il Comune di L’Aquila, in qualità di ente concedente il servizio di trasporto pubblico comunale, è autorizzato a derogare il vigente sistema tariffario regionale e consentire, fino al 31 dicembre 2010, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana S.p.a.. Il rimborso relativo ai mancati introiti da traffico derivante dalla libera circolazione e dovuto alla Azienda Mobilità Aquilana SpA, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 è calcolato in via forfetaria con riferimento ai medesimi introiti accertati dall’azienda nel primo trimestre dell’anno 2009.

 

     Art. 8. Iniziative a sostegno del progetto "Family bus"

1. La Regione Abruzzo al fine di sviluppare forme innovative di aggregazione per le famiglie e con le famiglie colpite dal sisma del 6 aprile 2009, promuove occasioni di confronto per creare condizioni e spunti che portino la famiglia medesima al dialogo, alla condivisione, all’interazione e al divertimento insieme.

2. A tal fine la Regione Abruzzo partecipa all’organizzazione del progetto "Family bus" destinato alle famiglie e da realizzare in collaborazione con le ACLI presso dieci piazze della città dell’Aquila.

3. Con provvedimento da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale per il tramite della Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica provvede alla realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

4. [Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati per l’esercizio 2010 nell’importo di € 60.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 13.01.003 capitolo di spesa di nuova istituzione 71680 denominato "Iniziative a sostegno del progetto "Family bus" rivolto alle famiglie colpite dal sisma del 6 aprile 2009"] [8].

5. [Al prospetto di variazione del bilancio di cui all’art. 19, comma 2 sono inserite le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.001 – 11430 denominato "Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all’area della Presidenza della G.R." è ridotto di € 60.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 – 71680 denominato "Iniziative a sostegno del progetto "Family bus" è aumentato di € 60.000,00] [9].

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni previste dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale, già aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e intestata al Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell’O.P.C.M. 3833 del 22 dicembre 2009.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Gli interventi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall'art. 68 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[2] Gli interventi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall'art. 68 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[3] Gli interventi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall'art. 68 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[4] Gli interventi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall'art. 68 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[5] Gli interventi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall'art. 68 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[6] Gli interventi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall'art. 68 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[7] Gli interventi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall'art. 68 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[8] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[9] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.