§ 2.3.5A - Legge 21 dicembre 1977, n. 958.
Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:21/12/1977
Numero:958


Sommario
Art. 1.      Il primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'art. 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente art. 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Art. 3.      Il quarto comma dell'art. 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:


§ 2.3.5A - Legge 21 dicembre 1977, n. 958.

Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

(G.U. 2 gennaio 1978, n. 1)

 

     Art. 1.

     Il primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'art. 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

     "Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda".

     Il primo comma dell'art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'art. 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

     "Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto nel quarto".

 

          Art. 2.

     L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente art. 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.

 

          Art. 3.

     Il quarto comma dell'art. 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "Alle Università, che sulla base delle convenzioni di cui all'art. 51 svolgono le attività previste dall'art. 2, lettera b), della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire un milione ai premi di frequenza di cui ai successivi quinto e ottavo comma, L. 800.000 per le spese di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini) e L. 200.000 per lo svolgimento del corso di perfezionamento".