§ 2.3.16 - D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1708.
Istituzione di una rete di informazione contabile agricola, in attuazione del Regolamento della C.E.E. del 15 giugno 1965, n. 79.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:30/12/1965
Numero:1708


Sommario
Art. 1.      E' istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato A del regolamento n. 79/65/C.E.E. del Consiglio del 15 giugno 1965 un Comitato regionale di informazione [...]
Art. 2.      Ai membri dei Comitati regionali, anche se non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5
Art. 3.      Le deliberazioni del Comitato sono validamente adottate col voto unanime dei presenti. Se non è raggiunta l'unanimità la deliberazione è adottata dall'organo di collegamento, di cui al [...]
Art. 4.      L'Istituto nazionale di economia agraria, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e successive modificazioni, svolge, sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, [...]
Art. 5.      Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel regolamento della Comunità economica europea del 15 giugno 1965, n. 79
Art. 6.      E' autorizzata la spesa annua di L. 150 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo all'Istituto nazionale di [...]


§ 2.3.16 - D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1708. [1]

Istituzione di una rete di informazione contabile agricola, in attuazione del Regolamento della C.E.E. del 15 giugno 1965, n. 79.

(G.U. 23 maggio 1966, n. 125).

 

 

Art. 1.

     E' istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato A del regolamento n. 79/65/C.E.E. del Consiglio del 15 giugno 1965 un Comitato regionale di informazione contabile agricola composto da:

     1) i capi degli Ispettorati agrari compartimentali della circoscrizione e, ove costituita, un rappresentante per ogni Amministrazione regionale compresa nella circoscrizione stessa;

     2) tre rappresentanti degli enti pubblici operanti localmente nel campo dell'agricoltura;

     3) tre rappresentanti delle aziende agricole designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nella circoscrizione;

     4) un esperto in materia di contabilità agricola in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria.

     Possono essere altresì chiamati a far parte del Comitato regionale un docente in scienze economiche agricole ed un esperto in materia di credito agrario, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina, con suo decreto, i componenti del Comitato e, scegliendolo tra questi, il presidente. Con lo stesso decreto fissa la sede del Comitato.

     In caso di mancata designazione da parte delle associazioni interpellate e dell'Istituto nazionale di economia agraria entro il termine di 20 giorni dalla relativa richiesta il Ministro per la agricoltura e le foreste provvede direttamente alla nomina.

 

     Art. 2.

     Ai membri dei Comitati regionali, anche se non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

     Ai fini del trattamento di missione, i membri dei Comitati regionali estranei alle Amministrazioni dello Stato sono equiparati ai funzionari statali aventi la qualifica di ispettore generale.

 

     Art. 3.

     Le deliberazioni del Comitato sono validamente adottate col voto unanime dei presenti. Se non è raggiunta l'unanimità la deliberazione è adottata dall'organo di collegamento, di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

 

     Art. 4.

     L'Istituto nazionale di economia agraria, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e successive modificazioni, svolge, sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, i compiti di organo di collegamento previsti dal Regolamento n. 79/65 della Comunità economica europea e promuove l'impianto e la tenuta della contabilità agraria.

     Il predetto Istituto assolve altresì i compiti previsti dagli articoli 9 e 14 del citato Regolamento comunitario e provvede alla organizzazione e al funzionamento degli uffici di segreteria dei singoli Comitati regionali.

 

     Art. 5.

     Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel regolamento della Comunità economica europea del 15 giugno 1965, n. 79.

     Ogni spesa per il funzionamento dei Comitati regionali è a carico dell'Istituto nazionale di economia agraria. L'Istituto sottoporrà annualmente alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano finanziario delle attività di cui al precedente art. 4. Le somme corrisposte all'Istituto ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunitario n. 79/65, saranno versate, entro 30 giorni, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 6.

     E' autorizzata la spesa annua di L. 150 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo all'Istituto nazionale di economia agraria per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 del presente decreto.

     All'onere di L. 150 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 1305 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.