§ 2.2.22 - D.Lgs.C.P.S. 1 novembre 1947, n. 1815.
Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:01/11/1947
Numero:1815


Sommario
Art. 1.      A coloro che, dalla data di liberazione delle singole provincie fino a quella di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, siano stati impiegati [...]
Art. 2.      Agli sminatori ed ai rastrellatori, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di [...]
Art. 3.      Le normali indennità liquidate, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono, ad eccezione della indennità giornaliera per la inabilità temporanea, [...]
Art. 4.      Le indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 non sono dovute se, per lo stesso infortunio siano state percepite altre indennità da chiunque corrisposte e quali che siano stati i criteri di [...]
Art. 5.      La gestione, per conto dello Stato, delle indennità previste dall'art. 3 è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.


§ 2.2.22 - D.Lgs.C.P.S. 1 novembre 1947, n. 1815.

Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

(G.U. 24 giugno 1948, n. 145).

 

     Art. 1.

     A coloro che, dalla data di liberazione delle singole provincie fino a quella di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o siano stati impiegati da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà, sono concessi i benefici stabiliti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Agli sminatori ed ai rastrellatori, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

     Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del precedente comma.

     Agli sminatori ed ai rastrellatori, addetti alle operazioni di cui all'art. 1, che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore pei mutilati ed invalidi di guerra nonchè le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo, per quanto riguarda pensioni ed assegni, il disposto dell'art. 3.

     Alle vedove ed agli orfani dei deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra.

 

          Art. 3.

     Le normali indennità liquidate, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono, ad eccezione della indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso agli sminatori ed ai rastrellatori per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di cui all'art. 1.

     Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente sono corrisposti, in aggiunta al raddoppiamento delle indennità di assicurazione, le seguenti indennità:

     1) per infortunio mortale, una indennità di lire centomila;

     2) per infortunio da cui sia derivata una inabilità lavorativa permanente e totale, una indennità di lire centoventicinquemila;

     3) per infortunio da cui sia derivata una incapacità permanente parziale superiore al dieci per cento, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

     Per il calcolo delle indennità nel caso del n. 3 saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

     E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo.

     La indennità di L. 100.000 di cui al n. 1 del presente articolo sarà attribuita agli aventi diritto secondo le norme della successione legittima.

     Le indennità stabilite dal presente articolo sono a carico dello Stato.

 

          Art. 4.

     Le indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 non sono dovute se, per lo stesso infortunio siano state percepite altre indennità da chiunque corrisposte e quali che siano stati i criteri di attribuzione delle indennità stesse agli aventi diritto, salvo il pagamento della differenza, qualora queste ultime siano inferiori a quelle stabilite nei citati numeri.

 

          Art. 5.

     La gestione, per conto dello Stato, delle indennità previste dall'art. 3 è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.