§ 2.2.21 - D.Lgs.C.P.S. 1 novembre 1947, n. 1768 .
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:01/11/1947
Numero:1768


Sommario
Art. 1.      All'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del presente sono assicurati:
Art. 4.      Nel terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, alla parola "secondo" è sostituita la parola "terzo".
Art. 5.      La gestione, per conto dello Stato, delle prestazioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e dal presente decreto è affidata all'Istituto nazionale per [...]
Art. 6.      I proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiaggie hanno l'obbligo di denunciare ai Comuni, entro il termine che sarà stabilito dalle norme di attuazione al [...]
Art. 7.      Tutti coloro cui è affidata l'esecuzione dei lavori di bonifica sono obbligati ad assumere ed impiegare nei lavori stessi esclusivamente personale specializzato a norma del decreto legislativo [...]
Art. 8.      L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      I rapporti contrattuali, sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto fra l'Amministrazione militare e le ditte appaltatrici o i privati, conservano il loro vigore fino alla [...]
Art. 10.      Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, quali risultano modificate dal presente decreto, si applicano anche al personale che, [...]
Art. 11.      Salvo quanto stabilito nell'art. 9, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, hanno effetto dal 24 maggio 1946.


§ 2.2.21 - D.Lgs.C.P.S. 1 novembre 1947, n. 1768 [1].

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati.

(G.U. 6 aprile 1948, n. 81).

 

     Art. 1.

     All'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è aggiunto il seguente comma:

     "Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra".

 

          Art. 2.

     L'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

     "L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati è a carico dello Stato, si tratti o non di personale specializzato di cui all'art. 1, anche se dipendente dai proprietari autorizzati ad eseguire direttamente lavori di bonifica a norma dell'art. 7, o da ditte cui siano stati concessi in appalto i lavori medesimi a norma dell'art. 8.

     Le normali indennità dovute in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono, ad eccezione dell'indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso, per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di bonifica di campi minati, al personale specializzato di cui all'art. 1, addetto ai lavori medesimi.

     Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente, in aggiunta alle indennità raddoppiate, sono corrisposte le seguenti indennità:

     1) in caso di infortunio mortale una indennità di L. 100.000;

     2) in caso di infortunio che importi inabilità lavorativa permanente totale una indennità di L. 125.000;

     3) in caso di infortunio da cui derivi una incapacità permanente parziale superiore al 10%, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

     La indennità di L. 100.000, di cui al n. 1 del precedente comma, è attribuita secondo le norme della successione legittima.

     Per la misura delle indennità nel caso del n. 3, saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

     E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti n. 1, 2 e 3.

     Le indennità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo sono a carico dello Stato, anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti a norma dell'art. 7 o concessi in appalto a norma dell'art. 8.

     E' fatta salva la rivalsa verso gli eventuali responsabili degli infortuni".

 

          Art. 3.

     Agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del presente sono assicurati:

     a) il personale dirigente specializzato, impiegato in forza dell'articolo 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, qualunque sia l'ammontare della sua retribuzione;

     b) coloro che siano stati regolarmente ammessi alla frequenza dei corsi per la formazione del personale specializzato.

     Al personale di cui alla precedente lettera b) in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi suddetti per scoppio di ordigni esplosivi, si applicherà il trattamento previsto per il personale specializzato.

 

          Art. 4.

     Nel terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, alla parola "secondo" è sostituita la parola "terzo".

     Al citato art. 12 è inoltre aggiunto il seguente comma:

     "La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale dello Stato incaricato dello svolgimento dei corsi per formazione di personale specializzato, di cui all'art. 1, e alle rispettive famiglie, in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi stessi, per scoppio di ordigni esplosivi".

 

          Art. 5.

     La gestione, per conto dello Stato, delle prestazioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e dal presente decreto è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     Le relative norme saranno emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e col Ministro per la difesa.

 

          Art. 6.

     I proprietari di immobili ed i concessionari di terreni demaniali, arenili e spiaggie hanno l'obbligo di denunciare ai Comuni, entro il termine che sarà stabilito dalle norme di attuazione al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, gli immobili minati o sospetti minati che si trovino nel territorio dei Comuni stessi.

     Chi omette la denuncia prescritta dal comma precedente è punito con la multa da L. 5000 a L. 50.000, salve le eventuali responsabilità per infortuni o danni che potessero derivare dalla mancata denuncia.

 

          Art. 7.

     Tutti coloro cui è affidata l'esecuzione dei lavori di bonifica sono obbligati ad assumere ed impiegare nei lavori stessi esclusivamente personale specializzato a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

     Coloro che impiegano nei lavori di bonifica personale non specializzato ai sensi del citato decreto n. 320, sono puniti con la multa da L. 10.000 a L. 50.000.

     In caso di recidiva, sarà rescisso, in via amministrativa, il contratto e sarà incamerata la cauzione, se trattisi di lavori concessi in appalto, altrimenti sarà disposta la sospensione dei lavori stessi. Nell'uno e nell'altro caso i lavori saranno eseguiti in danno delle ditte e dei privati.

     Tali condizioni dovranno risultare nelle clausole contrattuali e nelle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

 

          Art. 8.

     L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, è sostituito dal seguente:

     "I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione militare eseguiti in gestione diretta o mediante appalto.

     Nell'appalto dei lavori sarà data, a parità di condizioni, preferenza alle cooperative costituite da reduci di guerra o da partigiani.

     A tale fine l'importo dei lavori che possono essere affidati a dette cooperative, sia per licitazione sia per trattative private, non è soggetto ad alcuna limitazione.

     Gli appalti possono essere concessi soltanto ad enti o ditte che impieghino operai e personale specializzato ai sensi dell'art. 1.

     Quando i campi minati ricadano in comprensori di bonifica, l'Amministrazione dell'esercito può, in applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concedere i lavori di sminamento in esecuzione ai rispettivi consorzi di bonifica, costituiti a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che i proprietari dei terreni minati, rinunciando alla facoltà loro concessa di poter eseguire direttamente i lavori di bonifica o di potersi costituire essi stessi in consorzio, ne facciano delega ai consorzi medesimi.

     Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescritto dall'art. 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è sostituito dal parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 3.

     La concessione sarà regolata con apposito disciplinare contenente tutte le specifiche modalità e prescrizioni da osservarsi dall'ente concessionario".

 

          Art. 9.

     I rapporti contrattuali, sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto fra l'Amministrazione militare e le ditte appaltatrici o i privati, conservano il loro vigore fino alla estinzione dei contratti, anche per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, senza diritto da parte delle ditte appaltatrici o dei privati di ripetere i premi di assicurazione pagati o da pagare all'istituto assicuratore.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, quali risultano modificate dal presente decreto, si applicano anche al personale che, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, sia stato addetto al rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

 

          Art. 11.

     Salvo quanto stabilito nell'art. 9, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 del presente decreto, hanno effetto dal 24 maggio 1946.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.