§ 2.2.13 - Legge 12 febbraio 1942, n. 183.
Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:12/02/1942
Numero:183


Sommario
Art. 1.      I proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a più proprietà che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza [...]
Art. 3.      I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle tasse e in genere per la gestione [...]
Art. 4.      I consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con [...]
Art. 5.      I consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza [...]
Art. 6.      Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennità ai sensi dell'art. 42 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e disposizioni successive, come per le eventuali [...]
Art. 7.      Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare la concessione a persone giuridiche o [...]
Art. 8.      Le disposizioni contenute nel capo quarto del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, relativamente alla ricomposizione delle proprietà frammentarie si applicano in tutti i comprensori [...]


§ 2.2.13 - Legge 12 febbraio 1942, n. 183.

Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale.

(G.U. 23 marzo 1942, n. 67).

 

     Art. 1.

     I proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

     Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

     Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a più proprietà che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.

 

          Art. 3.

     I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle tasse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.

 

          Art. 4.

     I consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali.

     Approvato il piano, è fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascuno proprietario consorziato nello speciale registro di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente.

     Con le stesse forme si provvede all'approvazione di eventuali aumenti di spesa e all'iscrizione degli oneri relativi.

 

          Art. 5.

     I consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il visto di esecutorietà.

     Sono abrogati gli art. 72 e 73 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

 

          Art. 6.

     Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennità ai sensi dell'art. 42 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e disposizioni successive, come per le eventuali opposizioni contro la stima del perito, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, ferma restando la competenza del ministero dell'agricoltura e delle foreste a pronunciare l'espropriazione.

 

          Art. 7.

     Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare la concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che sono ancora da eseguire e che siano necessarie alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi, limitatamente a quei comprensori, in cui è previsto il proseguimento dell'attività bonificatrice, secondo i programmi già formulati e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

     Quando il ministero si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti, saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati, quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni contenute nel capo quarto del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, relativamente alla ricomposizione delle proprietà frammentarie si applicano in tutti i comprensori di bonifica, anche se classificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.

     Possono essere autorizzati dal ministero dell'agricoltura e delle foreste ad applicare le indicate disposizioni anche i consorzi di miglioramento fondiario. In questo caso, però, lo Stato non potrà contribuire nelle spese occorrenti per la formazione delle opere e l'attuazione del piano di riordinamento, ivi compreso l'importo delle opere d'interesse comune, necessarie alla riunione dei fondi e alla migliore utilizzazione di essi, in misura superiore a quella normale, prevista per i sussidi, ai miglioramenti fondiari, dall'art. 43 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.