§ 2.1.5B - Legge 24 dicembre 1979, n. 669.
Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:24/12/1979
Numero:669


Sommario
Art. unico. 


§ 2.1.5B - Legge 24 dicembre 1979, n. 669. [1]

Proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata.

(G.U. 4 gennaio 1980, n. 3)

 

     Art. unico. [2]

     Nelle provincie di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base all'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, negli elenchi nominativi a validità prorogata spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981 - sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco - le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS nonché quelle di malattia e maternità, ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonché di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 14 novies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.