§ 2.1.13 – D.Lgs.C.P.S. 25 maggio 1947, n. 631.
Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947 a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:25/05/1947
Numero:631


Sommario
Art. 1.      I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono fissati, per l'anno 1947, nelle seguenti quote
Art. 2.      Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. [...]
Art. 3.      Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura per le categorie di cui all'art. 1, lettere a), b), c), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia [...]
Art. 4.      I concedenti di fondi condotti a mezzadria e colonìa trattengono l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettere a) e b), dovuti eventualmente dal colono o [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 2.1.13 – D.Lgs.C.P.S. 25 maggio 1947, n. 631. [1]

Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947 a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

(G.U. 19 luglio 1947, n. 163).

 

     Art. 1.

     I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono fissati, per l'anno 1947, nelle seguenti quote:

     a) per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame:

     1) quota per l'assicurazione malattia:

     per ogni giornata di uomo L. 4,50; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3,04;

     2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

     contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

     contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;

     3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

     contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;

     contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 2,40; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 2;

     4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

     per ogni giornata di uomo L. 0,073; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,08;

     5) quota per la corresponsione degli assegni familiari:

     L. 1,50;

     b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:

     1) quota per l'assicurazione malattia:

     per ogni giornata di uomo L. 6,10; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 4,10;

     2) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia:

     contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

     contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;

     3) quota per l'assicurazione tubercolosi:

     contributo base: L. 0,20;

     contributo integrativo: L. 4;

     4) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

     per ogni giornata di uomo L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,22;

     5) quota per la corresponsione degli assegni familiari:

     L. 1,50;

     c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

     1) quota per l'assicurazione malattia:

     2) quota per l'assicurazione tubercolosi:

     contributo base: L. 0,0625;

     contributo integrativo: L. 1,25;

     3) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità:

     L. 0,075.

 

          Art. 2.

     Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.

     Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a), in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.

     Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera c), nn. 1, 2 e 3, in 240.

     I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1, per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

 

          Art. 3.

     Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura per le categorie di cui all'art. 1, lettere a), b), c), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze e il tesoro ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli della imposta fondiaria.

 

          Art. 4.

     I concedenti di fondi condotti a mezzadria e colonìa trattengono l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettere a) e b), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4437. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.