§ 2.1.3 – R.D. 24 settembre 1940, n. 1954.
Modalità per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:24/09/1940
Numero:1954


Sommario
Art. 1.  (Riscossioni e versamenti dei contributi).
Art. 2.  (Assegnazione dei contributi).
Art. 3.  (Ritenuta dei contributi a carico dei lavoratori).
Art. 4.  (Sgravi).
Art. 5.  (Rimborso dei contributi inesigibili).


§ 2.1.3 – R.D. 24 settembre 1940, n. 1954.

Modalità per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari.

(G.U. 10 febbraio 1941, n. 35).

 

     Art. 1. (Riscossioni e versamenti dei contributi).

     I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'articolo unico, comma terzo, parte seconda, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, in sei rate per i ruoli principali e suppletivi pubblicati nel mese di gennaio e in tre rate limitatamente ai ruoli suppletivi pubblicati nel mese di luglio.

     Nelle cartelle di pagamento da notificarsi ai contribuenti gli esattori indicano il debito totale iscritto a ruolo con la ripartizione rateale del debito stesso.

     I contributi sono versati nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi sui conti designati.

     Il versamento è effettuato per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura con l'obbligo del non riscosso per riscosso; per gli altri contributi con le modalità fissate dall'allegata convenzione stipulata tra la federazione nazionale fascista dei servizi tributari e le due confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, quali organi incaricati dell'applicazione dei contributi unificati in agricoltura.

 

          Art. 2. (Assegnazione dei contributi).

     Sulle somme versate sui conti designati a norma del precedente articolo, spetta al Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le due confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti interessati.

 

          Art. 3. (Ritenuta dei contributi a carico dei lavoratori).

     Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure stabilite per i lavoratori stessi a norma dell'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

     La ritenuta è effettuata:

     a) per i salariati e braccianti all'atto della corresponsione delle retribuzioni;

     b) per i mezzadri e coloni in occasione della chiusura annuale dei conti colonici anche per le quote di contributi eventualmente anticipate dal proprietario per conto dei lavoratori assunti dal colono o mezzadro. A tal fine il concedente, non appena ricevuta notizia dell'ammontare complessivo dei contributi accertati nei suoi confronti, comunicherà al mezzadro o colono l'importo dei contributi di sua spettanza;

     c) per i compartecipanti all'atto della divisione del prodotto, sempre che la trattenuta non sia stata già effettuata nella eventuale parte di retribuzione in danaro.

 

          Art. 4. (Sgravi).

     Si fa luogo allo sgravio dei contributi iscritti nei ruoli:

     a) per cessazione di attività; per diminuzione di superficie dei fondi posseduti o condotti; per mutamenti nella forma di conduzione;

     b) tutte le volte che i contributi debbono ritenersi non dovuti in conseguenza di decisione divenuta definitiva.

     La domanda di sgravio deve essere presentata al prefetto entro novanta giorni dalla cessazione di attività, dalla diminuzione di superficie o dall'avvenuto mutamento nella forma di conduzione. Se la domanda è presentata oltre il predetto termine lo sgravio decorre dal giorno della presentazione della domanda stessa. Quando, peraltro, la cessazione, la diminuzione di superficie o il mutamento nella forma di conduzione coincidano con la fine dell'annata agraria alla quale si riferiscono i contributi, lo sgravio decorrerà dall'inizio del corrispondente anno solare.

     Lo sgravio è disposto dal prefetto, il quale provvede d'ufficio nel caso di decisione divenuta definitiva.

     I provvedimenti emanati dal prefetto in materia di sgravi sono da esso notificati per mezzo di messo comunale o di raccomandata postale agli interessati e comunicati agli organi incaricati dell'accertamento dei contributi, nonché agli esattori, nei cui confronti saranno dai detti organi emessi i conseguenti provvedimenti di discarico.

     Contro i provvedimenti adottati dal prefetto sulle domande di sgravio è ammesso gravame, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al ministro per le corporazioni.

     Il ministro decide sentita la commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 20 gennaio 1928.

 

          Art. 5. (Rimborso dei contributi inesigibili).

     L'esattore delle imposte ha diritto al rimborso dei contributi che non abbia potuto riscuotere mediante la procedura esecutiva.

     Parimenti il ricevitore provinciale ha diritto al rimborso delle somme non versate dagli esattori quando dimostri di non essere riuscito a conseguire la riscossione mediante gli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore.

     Le domande di rimborso con i documenti occorrenti sono presentate dall'esattore o dal ricevitore nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette agli organi incaricati dell'accertamento dei contributi.

     Tali domande sono dai detti organi decise nei termini e nei modi stabiliti dalla predetta legge sulla riscossione delle imposte dirette; sono ammessi altresì i gravami previsti dalla legge stessa.