§ 29.2.28 – L. 2 maggio 1977, n. 342.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:02/05/1977
Numero:342


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 17 della convenzione [...]


§ 29.2.28 – L. 2 maggio 1977, n. 342.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

(G.U. 27 giugno 1977, n. 173).

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 17 della convenzione stessa.