§ 29.1.169 - Legge 18 febbraio 1999, n. 59.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:18/02/1999
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e [...]
Art. 4.      1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al Transition Team, che ha l'incarico di preparare e coordinare [...]
Art. 5.      1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al [...]
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 29.1.169 - Legge 18 febbraio 1999, n. 59.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

(G.U. 12 marzo 1999, n. 59, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 dell'accordo.

 

          Art. 3.

     1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato ”Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”, dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

 

          Art. 4.

     1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al Transition Team, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attività di avvio della Banca.

     2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 è iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

 

          Art. 5.

     1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'accordo.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.