§ 29.1.157 - Legge 3 agosto 1998, n. 300.
Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:03/08/1998
Numero:300


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati [...]
Art. 2.      1. Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base [...]
Art. 3.      1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto [...]
Art. 4.      1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. [...]
Art. 5.      1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione [...]
Art. 6.      1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.1.157 - Legge 3 agosto 1998, n. 300.

Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania.

(G.U. 21 agosto 1998, n. 194)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania.

     2. La somma di cui al comma 1 è attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le università albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilità del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanità per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonché alla fornitura di attrezzature.

     3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

 

          Art. 2.

     1. Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei progetti presentati dai Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998.

     2. Il commissario straordinario del Governo, accertato e valutato lo stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati con la presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca, parziale o totale, dei relativi stanziamenti, al fine di finanziare altri progetti d'intervento individuati in collaborazione con le autorità albanesi e ritenuti comunque prioritari.

     3. Le risorse provenienti dalle revoche di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei Ministeri interessati.

 

          Art. 3.

     1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico [1].

 

          Art. 4.

     1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

          Art. 5.

     1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. In applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1999, dall'art. 5 del D.L. 21 aprile 1999, n. 110.