§ 29.1.5a - Legge 12 giugno 1955, n. 538.
Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:12/06/1955
Numero:538


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono
Art. 2.      Entro il limite massimo di lire 7 miliardi le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono effettuare, per le necessità dei servizi da esse [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 7 miliardi previsto al precedente art. 2 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità recate dalla legge 28 gennaio 1955, n. 20
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 5.      La presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avrà effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730


§ 29.1.5a - Legge 12 giugno 1955, n. 538.

Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali.

(G.U. 8 luglio 1955, n. 155).

 

 

     Art. 1.

     Le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono.

 

          Art. 2.

     Entro il limite massimo di lire 7 miliardi le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono effettuare, per le necessità dei servizi da esse direttamente dipendenti e per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica Amministrazione, acquisti di macchinari ed attrezzature occorrenti per una più efficiente organizzazione dei servizi stessi.

     L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, è autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici di cui al precedente comma, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 7 miliardi previsto al precedente art. 2 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità recate dalla legge 28 gennaio 1955, n. 20.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avrà effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730.