§ 29.1.3- D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 663 .
Approvazione degli Accordi in materia commerciale e di pagamento stipulati in Roma il 10 ottobre 1946, fra l'Italia e la Polonia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:06/05/1947
Numero:663


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi in materia commerciale e di pagamento stipulati in Roma il 10 ottobre 1946 fra l'Italia e la Polonia
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 15 novembre 1946


§ 29.1.3- D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 663 [1] .

Approvazione degli Accordi in materia commerciale e di pagamento stipulati in Roma il 10 ottobre 1946, fra l'Italia e la Polonia.

(G.U. 25 luglio 1947, n. 168)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi in materia commerciale e di pagamento stipulati in Roma il 10 ottobre 1946 fra l'Italia e la Polonia.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 15 novembre 1946.


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.