§ 14.5.5 - L. 26 novembre 1955, n. 1317.
Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:26/11/1955
Numero:1317


Sommario
Art. 1.      La tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato è stabilita nella misura indicata per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente [...]
Art. 2.      Nelle domeniche l'ingresso negli Istituti di cui al precedente articolo è gratuito, eccetto per gli Istituti contrassegnati nella tabella con la lettera b), per i quali la tassa d'ingresso è [...]
Art. 3.      I biglietti per la tassa d'ingresso, di cui ai precedenti articoli, sono messi in vendita all'ingresso di ciascun Istituto e devono recare un bollo, impresso al momento della vendita, in cui sia [...]
Art. 4.      Per la vendita dei biglietti d'ingresso e per la relativa contabilità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale approvato con regio decreto 11 novembre 1885, [...]
Art. 5.      Agli studiosi d'arte che ne facciano richiesta in carta libera, possono essere rilasciate dal Ministero della pubblica istruzione apposite tessere di libero ingresso, valide da tre mesi ad un [...]
Art. 6.      Le guide che siano fornite di permesso di esercizio rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e che in seguito ad esame sostenuto davanti ad una Commissione governativa siano [...]
Art. 7.      Il Ministro per la pubblica istruzione può rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone, apposite tessere di [...]
Art. 8.      Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze, stabilirà con proprio decreto le categorie di persone, singole o raggruppate, [...]
Art. 9.      E' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione concedere, dietro richiesta in carta libera, apposite tessere di libero ingresso senza fotografia, valevoli fino al massimo di un anno:
Art. 10.      I soprintendenti, in via assolutamente eccezionale, possono accordare ad autorevoli personalità italiane e straniere permessi speciali di ingresso gratuito valevoli per un tempo determinato, non [...]
Art. 11.      Le comitive turistiche organizzate dalle agenzie di viaggio italiane o straniere con sede in Italia possono ottenere tessere a riduzione del 30 per cento sul prezzo normale del biglietto [...]


§ 14.5.5 - L. 26 novembre 1955, n. 1317. [1]

Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.

(G.U. 3 gennaio 1956, n. 2).

 

Art. 1.

     La tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato è stabilita nella misura indicata per ciascun Istituto nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Nelle domeniche l'ingresso negli Istituti di cui al precedente articolo è gratuito, eccetto per gli Istituti contrassegnati nella tabella con la lettera b), per i quali la tassa d'ingresso è ridotta del 50 per cento.

     Negli altri giorni festivi la tassa d'ingresso in tutti gli Istituti indistintamente è ridotta del 50 per cento.

     La stessa riduzione è concessa agli iscritti all'E.N.A.L. nei giorni feriali.

 

     Art. 3.

     I biglietti per la tassa d'ingresso, di cui ai precedenti articoli, sono messi in vendita all'ingresso di ciascun Istituto e devono recare un bollo, impresso al momento della vendita, in cui sia indicato il nome dell'Istituto e la data del giorno in cui sono venduti.

     I biglietti sono validi per il solo Istituto e per il giorno in cui vengono rilasciati e per una sola visita.

 

     Art. 4.

     Per la vendita dei biglietti d'ingresso e per la relativa contabilità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale approvato con regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, serie 3ª, ferma restando l'abrogazione dell'art. 21 in dipendenza dall'art. 89 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

     Art. 5.

     Agli studiosi d'arte che ne facciano richiesta in carta libera, possono essere rilasciate dal Ministero della pubblica istruzione apposite tessere di libero ingresso, valide da tre mesi ad un anno, dietro pagamento di una tassa di lire 200 per le tessere trimestrali e di lire 500 per quelle annuali.

 

     Art. 6.

     Le guide che siano fornite di permesso di esercizio rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e che in seguito ad esame sostenuto davanti ad una Commissione governativa siano state riconosciute provviste di adeguata conoscenza storica, archeologica ed artistica rispetto a determinati monumenti od Istituti di antichità e d'arte nonché i corrieri, gli interpreti e i copisti di gallerie autorizzati possono ottenere la tessera di libero ingresso limitatamente ai monumenti e agli Istituti in cui svolgono la loro funzione.

     La tessera è annuale ed è rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione dietro richiesta in carta da bollo da lire 200, alla quale saranno allegati i documenti comprovanti i titoli richiesti, una fotografia ed il versamento all'Erario di una tassa di lire 300.

 

     Art. 7.

     Il Ministro per la pubblica istruzione può rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone, apposite tessere di servizio con fotografia a coloro che per ragioni del loro ufficio o per compiti speciali debbano visitare gli Istituti di antichità e d'arte, nonché tessere singole o collettive di libero ingresso ai membri di associazioni di cultura artistica che visitano periodicamente musei, gallerie e scavi di antichità per scopi di educazione artistica e culturale.

 

     Art. 8.

     Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze, stabilirà con proprio decreto le categorie di persone, singole o raggruppate, italiane o straniere cui sarà concesso il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato dietro semplice esibizione di un documento che le qualifichi.

     I deputati e i senatori hanno libero ingresso agli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge.

     E' consentito il libero ingresso negli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, dietro presentazione della tessera ferroviaria o di apposita tessera rilasciata dal provveditore agli studi della Provincia in cui insegnano e agli studenti universitari dietro presentazione di apposita tessera rilasciata dal rettore della Università.

 

     Art. 9.

     E' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione concedere, dietro richiesta in carta libera, apposite tessere di libero ingresso senza fotografia, valevoli fino al massimo di un anno:

     1) alle autorevoli personalità italiane e straniere in visita in Italia per motivi di studio o di lavoro;

     2) ai partecipanti a congressi e riunioni aventi scopi scientifici, artistici e culturali;

     3) ai singoli studenti delle scuole medie governative, che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi allo scrutinio finale precedente la richiesta, che dovrà essere inoltrata al Ministero dagli interessati a mezzo del direttore dell'Istituto di appartenenza;

     4) agli alunni del pensionato artistico nazionale;

     5) ai direttori, agli insegnanti e agli studenti delle scuole e Accademie straniere con sede in Italia;

     6) ai dirigenti o ai soci stranieri degli Istituti italiani di cultura all'estero;

     7) agli artisti Pittori, scultori, incisori, architetti che documentino la loro attività;

     8) ai giornalisti, ai pubblicisti iscritti all'albo o che documentino la loro attività;

     9) agli studenti o studiosi d'arte stranieri, agli stranieri vincitori di borse di studio in materie artistiche, storiche, letterarie e archeologiche, nonché agli insegnanti e agli studenti universitari stranieri che siano presentati dalle autorità consolari in Italia o italiane all'estero, o forniti di documentazione ufficiale del loro titolo;

     10) ai gruppi di studiosi italiani e stranieri in viaggio di cultura, organizzati dai Comitati di viaggi studenteschi non aventi scopo di lucro.

 

     Art. 10.

     I soprintendenti, in via assolutamente eccezionale, possono accordare ad autorevoli personalità italiane e straniere permessi speciali di ingresso gratuito valevoli per un tempo determinato, non superiore ad un mese, per gli Istituti compresi nella circoscrizione della propria Soprintendenza.

 

     Art. 11.

     Le comitive turistiche organizzate dalle agenzie di viaggio italiane o straniere con sede in Italia possono ottenere tessere a riduzione del 30 per cento sul prezzo normale del biglietto d'ingresso, dietro richiesta in carta libera al Ministero della pubblica istruzione purché il numero dei componenti i gruppi non sia inferiore a 15.

 

 

Tabella delle tasse d'ingresso per gli Istituti di antichità e d'arte (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.