§ 14.4.108 - L. 8 novembre 2002, n. 264.
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:08/11/2002
Numero:264


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova)
Art. 2.  (Finanziamento dei campionati mondiali di ciclocross)
Art. 3.  (Museo del mare di Capaci)
Art. 4.  (Interventi in favore del programma "Genova 2004 - capitale europea della cultura")
Art. 5.  (Interventi in favore delle Ville Palladiane)
Art. 6.  (Interventi in favore del castello Del Carretto di Cairo Montenotte)
Art. 7.  (Interventi in favore della corte Stiria di Paderno Dugnano)
Art. 8.  (Interventi in favore degli archivi storici della provincia di Asti)
Art. 9.  (Realizzazione del teatro comunale di Vibo Valentia)
Art. 10.  (Interventi in favore del "Teatro Tenda" e del Teatro comunale dell'Aquila)
Art. 11.  (Interventi in favore della chiesa di San Bevignate di Perugia)
Art. 12.  (Realizzazione della Casa della Gioia presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma)
Art. 13.  (Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini)
Art. 14.  (Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi)
Art. 15.  (Soppressione del contributo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari)
Art. 16.  (Istituzione del Museo bacologico di Padova)
Art. 17.  (Copertura finanziaria)


§ 14.4.108 - L. 8 novembre 2002, n. 264.

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

(G.U. 22 novembre 2002, n. 274).

 

Art. 1. (Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova)

     1. E' disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.

 

     Art. 2. (Finanziamento dei campionati mondiali di ciclocross)

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in favore del comune di Monopoli, per il finanziamento delle spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross del 2003.

 

     Art. 3. (Museo del mare di Capaci)

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in favore del comune di Capaci, per la realizzazione del "Museo del mare".

 

     Art. 4. (Interventi in favore del programma "Genova 2004 - capitale europea della cultura")

     1. Al comune di Genova è assegnato un ulteriore contributo di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 per la realizzazione di eventi e attività promozionali relativi al programma "Genova 2004 - capitale europea della cultura", predisposto dal comitato organizzatore.

 

     Art. 5. (Interventi in favore delle Ville Palladiane)

     1. Per le finalità e con le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 233, è assegnato all'Istituto regionale per le Ville Venete un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

 

     Art. 6. (Interventi in favore del castello Del Carretto di Cairo Montenotte)

     1. Al comune di Cairo Montenotte è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da destinare al restauro e alla conservazione del castello Del Carretto.

 

     Art. 7. (Interventi in favore della corte Stiria di Paderno Dugnano)

     1. Al comune di Paderno Dugnano è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla conservazione della corte Stiria.

 

     Art. 8. (Interventi in favore degli archivi storici della provincia di Asti)

     1. All'amministrazione provinciale di Asti è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al progetto di recupero e conservazione degli archivi storici siti nella provincia stessa.

 

     Art. 9. (Realizzazione del teatro comunale di Vibo Valentia)

     1. Al comune di Vibo Valentia è assegnata la somma di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzata alla costruzione di un teatro nella medesima città.

 

     Art. 10. (Interventi in favore del "Teatro Tenda" e del Teatro comunale dell'Aquila)

     1. Per il completamento del "Teatro Tenda", compreso nel Centro culturale, sportivo e ricreativo del comune dell'Aquila, al predetto comune è assegnato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

     2. Al medesimo comune dell'Aquila è altresì assegnato un contributo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico dell'edificio storico sede del Teatro comunale dell'Aquila.

 

     Art. 11. (Interventi in favore della chiesa di San Bevignate di Perugia)

     1. Al comune di Perugia è assegnato un contributo pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al completamento dei lavori di consolidamento e di restauro architettonico e artistico della chiesa di San Bevignate di Perugia.

 

     Art. 12. (Realizzazione della Casa della Gioia presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma)

     1. Per la realizzazione della Casa della Gioia, presso il Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma, è autorizzato un contributo straordinario, in suo favore, di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

 

     Art. 13. (Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini)

     1. E' autorizzata la spesa di 3.751.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

 

     Art. 14. (Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi)

     1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 549 del 1995, sono aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di cui 1.378.175 euro per ciascun anno sono destinati agli istituti disciplinati dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534.

 

     Art. 15. (Soppressione del contributo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari)

     1. E' soppressa la concessione di un contributo annuo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.

 

     Art. 16. (Istituzione del Museo bacologico di Padova)

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in favore della provincia di Padova per la realizzazione del Museo bacologico.

 

     Art. 17. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 12, 13 e 14 pari a 5.232.000 euro per l'anno 2002 e a 10.362.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando:

     a) quanto a euro 3.732.000 per l'anno 2002 e ad euro 2.732.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e ad euro 7.630.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, pari a 9.250.000 euro per l'anno 2002 e a 6.250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando:

     a) quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) quanto ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

     c) quanto ad euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) quanto ad euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.