§ 14.4.85 - L. 30 marzo 1998, n. 88.
Norme sulla circolazione dei beni culturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:30/03/1998
Numero:88


Sommario
Art. 19.  Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089.
Art. 26.  Copertura finanziaria.


§ 14.4.85 - L. 30 marzo 1998, n. 88. [1]

Norme sulla circolazione dei beni culturali.

(G.U. 10 aprile 1998, n. 84).

 

     Artt. 1. - 18. [1].

 

Art. 19. Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089.

     1. [1].

     2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26.

 

     Artt. 20. - 25. [1].

 

     Art. 26. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato

(Omissis) [1]

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a eccezione degli artt. 19, comma 2 e 26.

[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a eccezione degli artt. 19, comma 2 e 26.

[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a eccezione degli artt. 19, comma 2 e 26.

[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a eccezione degli artt. 19, comma 2 e 26.

[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a eccezione degli artt. 19, comma 2 e 26.