§ 14.4.80 - L. 7 marzo 1997, n. 53.
Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:07/03/1997
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa.
Art. 2.  Funzioni del Comitato.
Art. 3.  Norme finanziarie.
Art. 4.  Norme transitorie e finali.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 14.4.80 - L. 7 marzo 1997, n. 53.

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.

(G.U. 12 marzo 1997, n. 59).

 

Art. 1. Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa.

     1. E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne è componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.

 

     Art. 2. Funzioni del Comitato.

     1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è organo di consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare:

     a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi;

     b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a);

     c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela.

     2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresì, gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.

     3. Per le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato può individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneità ed esperienza. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

     4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attività svolta e sulle spese sostenute e da sostenersi al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

 

     Art. 3. Norme finanziarie.

     1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

     2. Le somme complessivamente destinate all'attività del Comitato confluiscono nella contabilità speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, è trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilità speciale sono riassegnate le somme occorrenti.

     3. La prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.

 

     Art. 4. Norme transitorie e finali.

     1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998 [1].

     2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è abrogato.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 3 del decreto- legge 8 agosto 1996, n. 443.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 10 della L. 12 luglio 1999, n. 237 è stato così ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 27 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.