§ 14.4.15 - D.P.R. 8 maggio 1959, n. 911.
Esecuzione dell'Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:08/05/1959
Numero:911


Sommario
Art. 1.      Ciascuna delle Alte Parti contraenti prenderà i provvedimenti opportuni affinché nelle Università e negli altri Istituti di istruzione del proprio Paese, mediante l'istituzione di cattedre, [...]
Art. 2.      Le Alte Parti contraenti provvederanno, a seconda delle possibilità, a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle [...]
Art. 3.      Ciascuna delle Alte Parti contraenti, previa intesa e gradimento dell'altra Parte contraente, potrà mantenere i propri Istituti scientifici e culturali esistenti nel territorio dell'altro Paese [...]
Art. 4.      Le Alte Parti contraenti promuoveranno, tra i loro Paesi, scambi di professori di Università e di altro personale insegnante, di studiosi, studenti, artisti, liberi professionisti ed in genere [...]
Art. 5.      Le Alte Parti contraenti istituiranno borse di studio che consentano ai rispettivi connazionali di iniziare o proseguire studi o ricerche, o di completare e perfezionare la loro preparazione [...]
Art. 6.      Le Alte Parti contraenti incoraggeranno i più stretti rapporti fra le Accademie e le altre Associazioni scientifiche, culturali e artistiche dei due Paesi al fine di sviluppare la collaborazione [...]
Art. 7.      Le Alte Parti contraenti esamineranno le condizioni nelle quali sia possibile riconoscere l'equipollenza tra gli esami sostenuti in uno dei Paesi e quelli che vi corrispondono nell'altro Paese, [...]
Art. 8.      Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze per insegnanti nonché per giovani laureati e studenti dell'altro Paese.
Art. 9.      Le Alte Parti contraenti, al fine di sviluppare la collaborazione culturale e professionale tra i due Paesi, favoriranno, attraverso inviti e scambi di ospitalità, visite reciproche di gruppi [...]
Art. 10.      Le Alte Parti contraenti si adopereranno nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano inesattezze [...]
Art. 11.      Le Alte Parti contraenti, allo scopo di provvedere le biblioteche dei due Paesi delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio di tali [...]
Art. 12.      Le Alte Parti contraenti si presteranno reciproco appoggio, allo scopo di assicurare la migliore conoscenza, ciascuna nel proprio Paese, della cultura dell'altro per mezzo:
Art. 13.      Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente, composta di otto membri.
Art. 14.      La Commissione mista permanente si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica Federale di Germania, in seduta plenaria, sotto la presidenza di un nono [...]
Art. 15.      Uno dei primi compiti della Commissione mista permanente sarà quello di elaborare proposte particolareggiate per facilitare l'esecuzione delle misure contemplate nel presente Accordo.
Art. 16.      Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non trasmetta al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione in senso [...]
Art. 17.      Il Presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.
Art. 18.      Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di almeno cinque anni. In seguito, e qualora non venga denunziato da una delle Alte Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di [...]


§ 14.4.15 - D.P.R. 8 maggio 1959, n. 911.

Esecuzione dell'Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956.

(G.U. 3 novembre 1959, n. 266).

 

     Articolo 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

     Articolo 2.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo indicato nell'articolo precedente viene fatto fronte con le normali dotazioni del bilancio dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

 

ACCORDO CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E SCAMBIO DI NOTE

(BONN, 8 FEBBRAIO 1956)

 

Art. 1.

     Ciascuna delle Alte Parti contraenti prenderà i provvedimenti opportuni affinché nelle Università e negli altri Istituti di istruzione del proprio Paese, mediante l'istituzione di cattedre, lettorati, corsi, conferenze, venga agevolato e incoraggiato lo studio della lingua, dell'arte, della letteratura, della storia dell'altro Paese, così come di ogni altro argomento che a quel Paese si riferisca.

 

     Art. 2.

     Le Alte Parti contraenti provvederanno, a seconda delle possibilità, a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie tedesche, favorendo anche con misure appropriate la preparazione e il perfezionamento dei professori.

     Il Governo Federale di Germania si adopererà a che nelle scuole secondarie e nelle scuole professionali commerciali del territorio della Repubblica Federale di Germania vengano istituiti corsi facoltativi o, ove possibile, obbligatori a "piccoli gruppi di studio" per la lingua italiana. I risultati ottenuti dagli allievi in tale insegnamento saranno adeguatamente valutati agli effetti delle promozioni e degli esami.

     Il Governo della Repubblica Italiana si adopererà a mantenere e, a seconda delle necessità pratiche, a sviluppare ulteriormente la posizione che ha attualmente l'insegnamento della lingua tedesca nei programmi delle scuole italiane.

 

     Art. 3.

     Ciascuna delle Alte Parti contraenti, previa intesa e gradimento dell'altra Parte contraente, potrà mantenere i propri Istituti scientifici e culturali esistenti nel territorio dell'altro Paese e potrà anche fondarne dei nuovi conformandosi, per ciò che attiene alla costituzione ed al funzionamento di siffatti istituti, alle norme vigenti nel luogo in cui gli istituti stessi hanno sede. Nella definizione generica di "Istituti" s'intendono comprese anche le scuole, le biblioteche, le filmoteche destinate agli scopi previsti dal presente Accordo.

     Le Alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente ogni appoggio sia per quanto concerne la creazione di Istituti che per quanto riguarda anche l'attività di tali Istituti. Esse si accorderanno, in conformità alla loro legislazione vigente, facilitazioni per l'importazione dell'attrezzatura necessaria agli Istituti stessi, come per es. libri, periodici, dischi, pellicole cinematografiche, apparecchi di proiezione e radiofonici, quadri ed altro materiale per esposizione.

 

     Art. 4.

     Le Alte Parti contraenti promuoveranno, tra i loro Paesi, scambi di professori di Università e di altro personale insegnante, di studiosi, studenti, artisti, liberi professionisti ed in genere di persone che esplicano attività culturali.

 

     Art. 5.

     Le Alte Parti contraenti istituiranno borse di studio che consentano ai rispettivi connazionali di iniziare o proseguire studi o ricerche, o di completare e perfezionare la loro preparazione culturale, artistica o scientifica nell'altro Paese.

     Per "cittadini tedeschi" sono da intendersi i tedeschi nel senso dell'art. 116 comma 1 della legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.

 

     Art. 6.

     Le Alte Parti contraenti incoraggeranno i più stretti rapporti fra le Accademie e le altre Associazioni scientifiche, culturali e artistiche dei due Paesi al fine di sviluppare la collaborazione nel campo della vita intellettuale, artistica, scientifica, civica e sociale.

 

     Art. 7.

     Le Alte Parti contraenti esamineranno le condizioni nelle quali sia possibile riconoscere l'equipollenza tra gli esami sostenuti in uno dei Paesi e quelli che vi corrispondono nell'altro Paese, ai fini dell'ammissione agli studi universitari e del conferimento dei relativi gradi accademici.

 

     Art. 8.

     Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze per insegnanti nonché per giovani laureati e studenti dell'altro Paese.

 

     Art. 9.

     Le Alte Parti contraenti, al fine di sviluppare la collaborazione culturale e professionale tra i due Paesi, favoriranno, attraverso inviti e scambi di ospitalità, visite reciproche di gruppi scelti di studiosi, tecnici ed artisti nonché la partecipazione ai congressi scientifici, artistici e culturali che abbiano luogo nei due Paesi.

 

     Art. 10.

     Le Alte Parti contraenti si adopereranno nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascun Paese non contengano inesattezze relativamente alla storia e alle forme di vita dell'altro Paese.

 

     Art. 11.

     Le Alte Parti contraenti, allo scopo di provvedere le biblioteche dei due Paesi delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio di tali pubblicazioni ed il prestito tra Università, Istituti superiori, Accademie e altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali dei due Paesi.

 

     Art. 12.

     Le Alte Parti contraenti si presteranno reciproco appoggio, allo scopo di assicurare la migliore conoscenza, ciascuna nel proprio Paese, della cultura dell'altro per mezzo:

     a) della diffusione di libri, periodici, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte;

     b) di conferenze e concerti;

     c) di mostre d'arte e manifestazioni analoghe;

     d) di rappresentazioni teatrali;

     e) di trasmissioni radiofoniche, proiezioni cinematografiche, incisioni su dischi e registrazioni su nastro sonoro, e di ogni altro mezzo tecnico adatto allo scopo.

 

     Art. 13.

     Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente, composta di otto membri.

     Tale Commissione si comporrà di due sezioni, ciascuna di quattro membri: l'una costituita di membri italiani, con sede a Roma, l'altra di membri tedeschi, con sede a Bonn.

     Il Ministero italiano per gli affari esteri, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, nominerà i membri della sezione italiana; il Ministero per gli affari esteri della Repubblica Federale di Germania, dopo aver sentito i Ministri federali interessati ed i Ministri della pubblica istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania, nominerà i membri della sezione tedesca.

 

     Art. 14.

     La Commissione mista permanente si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica Federale di Germania, in seduta plenaria, sotto la presidenza di un nono membro che sarà il Ministro italiano degli affari esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunirà in Italia, ed il Ministro federale degli affari esteri o persona da lui delegata, quando la Commissione si riunirà nella Repubblica Federale di Germania.

 

     Art. 15.

     Uno dei primi compiti della Commissione mista permanente sarà quello di elaborare proposte particolareggiate per facilitare l'esecuzione delle misure contemplate nel presente Accordo.

     Essa esaminerà soprattutto la possibilità di accordare l'esenzione reciproca dei tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti, già creati o da creare nei due Paesi, ed adibiti a sede degli Istituti stessi, in applicazione dell'art. 3 del presente Accordo.

     Tali proposte, quando siano approvate dalle Alte Parti contraenti, formeranno oggetto di scambi di Note che saranno considerati come integrazione del presente Accordo.

     La Commissione mista permanente esaminerà a suo tempo i risultati del presente Accordo e delle eventuali integrazioni apportate e proporrà alle Alte Parti contraenti tutte le modifiche che riterrà necessarie.

     Negli intervalli tra le riunioni della Commissione mista permanente potranno essere proposte modifiche anche da ciascuna sezione.

 

     Art. 16.

     Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non trasmetta al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione in senso contrario entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

 

     Art. 17.

     Il Presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.

 

     Art. 18.

     Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di almeno cinque anni. In seguito, e qualora non venga denunziato da una delle Alte Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di detto periodo, rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti avrà notificato la sua denuncia all'altra Parte.

 

Allegato

 

Bonn, lì 8 febbraio 1956

     Signor Ministro,

     Ho l'onore di confermare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è il seguente:

     "In relazione all'opportunità di precisare quali siano nel campo doganale le facilitazioni previste dall'art. 3 dell'Accordo culturale italo-tedesco sottoscritto a Bonn in data odierna ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue:

     a) il Governo italiano concederà - in conformità alla legislazione vigente - l'esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti di cultura tedeschi in Italia, menzionati nel suddetto art. 3, e cioè:

     l'Istituto archeologico germanico in Roma,

     l'Istituto storico germanico in Roma,

     la Biblioteca Hertziana in Roma,

     l'Istituto germanico di storia dell'arte in Firenze,

     la Villa Massimo in Roma,

     la Biblioteca germanica in Roma,

     la Villa Romana in Firenze,

     le Case Baldi e Serpentara in Olevano Romano,

     la Scuola germanica in Roma,

     la Scuola germanica in Milano,

     l'Istituto Giulia in Milano

     nonché di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi.

     Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attività svolta dall'Amministrazione doganale fuori dai propri uffici o fuori dell'orario d'ufficio.

     b) Il Governo Federale concederà - in conformità alla legislazione vigente - l'esenzione dai dazi o da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di merci relativamente agli oggetti di arredamento, al materiale didattico, di studio e scientifico richiesto per la costituzione ed il funzionamento degli Istituti italiani di cultura nella Repubblica Federale, menzionati nel suddetto art. 3, e cioè:

     l'Istituto italiano di cultura in Amburgo,

     l'Istituto italiano di cultura in Colonia,

     l'Istituto italiano di cultura in Monaco di Baviera,

     il Centro culturale italiano in Stoccarda

     nonché di quelli che in futuro potranno di comune accordo sostituirsi od aggiungersi ad essi.

     Non sono compresi nelle suddette agevolazioni i diritti sussidiari percepiti per l'attività svolta dalla Amministrazione doganale fuori dai propri uffici o fuori dall'orario d'ufficio.

     Se l'Eccellenza Vostra mi comunicherà che il Suo Governo approva quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'E. V. si compiacerà inviarmi costituiranno un accordo in materia tra i nostri due Paesi".

     Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo sul contenuto della Sua lettera predetta e che considera la Sua lettera con la mia risposta in data odierna come un accordo intervenuto tra i nostri due Paesi.

     Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.