§ 14.3.19 - L. 20 gennaio 1994, n. 52.
Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita".


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.3 biblioteche
Data:20/01/1994
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. [...]
Art. 2.      1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di [...]
Art. 3.      1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilità, può istituire in [...]
Art. 4.      1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" istituisce in Roma un centro di documentazione mediante la raccolta di opere, di riviste specializzate e di quant'altro possa costituire [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 14.3.19 - L. 20 gennaio 1994, n. 52.

Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita".

(G.U. 26 gennaio 1994, n. 20).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 776, è elevato a lire 5.000 milioni, anche per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, attraverso l'uso di sistemi tecnologici multimediali in favore dei non vedenti residenti in Italia o nei Paesi membri della Comunità europea, nonché nei Paesi con i quali esistano appositi accordi, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonché ai Fondi della Comunità economica europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

 

     Art. 3.

     1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilità, può istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; può altresì stipulare apposite Convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un più adeguato, tempestivo e omogeneo servizio nonchè per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale [1].

     2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite Convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" per la fornitura di sussidi didattici speciali fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale, il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale [2].

     2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica [3].

     3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima comunicazione sono tenuti i responsabili degli Istituti universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi di formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei relativi testi.

 

     Art. 4.

     1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" istituisce in Roma un centro di documentazione mediante la raccolta di opere, di riviste specializzate e di quant'altro possa costituire valido strumento scientifico per studiosi, ricercatori ed operatori scolastici e sociali per il superamento di tutte le barriere culturali e per promuovere lo studio e la divulgazione della scienza tiflologica.

     2. Per la realizzazione e l'attivazione del centro di documentazione di cui al comma 1, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può avvalersi di altre Istituzioni pubbliche o private, di comprovata esperienza e competenza; può in particolare avvalersi del concorso e dei contributi dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, nonché del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei ministri e del Consiglio nazionale delle ricerche.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 18 maggio 2011, n. 76.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 18 maggio 2011, n. 76.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L. 18 maggio 2011, n. 76.