§ 13.1.11 - D.P.R. 12 agosto 1973, n. 613.
Caratteristiche dello stendardo in dotazione alle unità della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:13. Bandiere
Capitolo:13.1 bandiere
Data:12/08/1973
Numero:613


Sommario
Art. unico.      L'art. 9 del regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, è così modificato


§ 13.1.11 - D.P.R. 12 agosto 1973, n. 613. [1]

Caratteristiche dello stendardo in dotazione alle unità della Marina militare.

(G.U. 18 ottobre 1973, n. 270)

 

 

     Art. unico.

     L'art. 9 del regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, è così modificato:

     "Lo stendardo di cui all'art. 3 del presente decreto è costituito da: una freccia, un drappo, una fiamma, un'asta, un nastro azzurro ed un cordone.

     La freccia è di bronzo ed è formata da una parte cilindrica sormontata da una galletta sferica con sovrapposta la corona turrita e rostrata. La corona, la galletta e gli ornamenti sono dorati. La scritta che riporta le decorazioni concesse alla nave, al sommergibile, alla squadriglia, è incisa sulla parte cilindrica della freccia, e così pure i fatti d'arme e le relative date.

     Il drappo, in seta con frangia dorata, è di forma quadrata e porta nella parte frontale la bandiera nazionale navale e nel verso la bandiera di bompresso. Su di esso vanno appuntate le decorazioni.

     Sopra al drappo è inserita una fiamma tricolore di seta.

     L'asta, in metallo brunito, composta di due pezzi che si congiungono con ghiera a vite, porta inferiormente un puntale di bronzo.

     Il nastro azzurro con frangia dorata, sul quale è ricamato in oro il nome dell'unità o il numero della squadriglia ed il cordone dorato con fiocchi sono annodati all'asta superiormente al drappo.

     Lo stendardo è di due grandezze regolamentari, la prima per gli incrociatori e cacciatorpediniere, la seconda per il naviglio di superficie da fregate a unità minori e per i sommergibili.

     La forma e le dimensioni regolamentari si rilevano dalla tavola allegata".

     L'uso dello stendardo è esteso alle motocannoniere ed ai dragamine.

 

     Allegato.

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.