§ 12.6.112 - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:27/01/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 3.  Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 6.  Disposizioni finanziarie


§ 12.6.112 - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario.

(G.U. 23 febbraio 2010, n. 44)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;

     Vista la direttiva n. 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2, la lettera h-quinquies) è soppressa;

     b) all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

     c) la rubrica del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»;

     d) all'articolo 19:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»;

     3) al comma 4 la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»;

     4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;

     5) al comma 8 dopo le parole: «nei commi 1» è inserita la seguente: «, 2»;

     6) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;

     e) all'articolo 20:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»;

     2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse;

     3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresì le modalità» sono inserite le seguenti: «e i termini»;

     f) all'articolo 22:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.»;

     g) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»;

     h) all'articolo 25:

     1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»;

     4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

     i) all'articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse;

     l) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»;

     m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

     n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

     o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse;

     p) all'articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14:

     1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1,»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.»;

     3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»;

     5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, comma 1»;

     b) all'articolo 15:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.»;

     3) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;

     4) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

     5) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonchè i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per condurre la valutazione prevista al comma 2»;

     c) all'articolo 19, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;

     d) all'articolo 34, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;

     e) all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;

     f) all'articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».

 

     Art. 3. Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

     1. All'articolo 20, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni lavorativi [1].

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

     1. Al codice delle Assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, la lettera oo) è abrogata;

     b) all'articolo 14, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;

     c) all'articolo 59, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;

     d) all'articolo 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»;

     e) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione»;

     f) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.»;

     g) all'articolo 68, comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate nei commi 1 e 2»;

     h) all'articolo 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;

     i) All'articolo 68 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.»;

     l) all'articolo 68 il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;

     m) all'articolo 69, comma 1, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;

     n) all'articolo 70 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione»;

     o) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «accordo stesso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.»;

     p) all'articolo 75, comma 1, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;

     q) all'articolo 77, comma 1, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;

     r) all'articolo 77 il comma 2 è abrogato;

     s) all'articolo 77, comma 3, le parole: «il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui al comma 1»

     t) all'articolo 77, comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     u) all'articolo 79, comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;

     v) all'articolo 188, comma 3, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;

     z) all'articolo 197, comma 3, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;

     aa) la rubrica dell'articolo 204 è sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)»;

     bb) all'articolo 204 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:

     a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;

     b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);

     c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»;

     cc) all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.

     2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.».

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


[1] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 25 febbraio 2010, n. 46.