§ 12.6.L - Legge 28 ottobre 1970, n. 866.
Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:28/10/1970
Numero:866


Sommario
Art. 1.      La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed [...]
Art. 2.      L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ha per scopo:
Art. 3.      L'Istituto ha la facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni per il reperimento dei mezzi occorrenti per [...]
Art. 4.      L'art. 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, è abrogato.
Art. 5.      I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 6.      In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge saranno apportate le occorrenti modifiche allo statuto dell'Istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, presidente [...]
Art. 7.      Per quanto non regolato dalla presente legge restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive [...]


§ 12.6.L - Legge 28 ottobre 1970, n. 866. [1]

Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

(G.U. 30 novembre 1970, n. 303)

 

     Art. 1.

     La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, è prorogata al 31 dicembre 2050.

     L'Istituto provvederà all'aumento del proprio capitale sociale, in una o più riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi).

     A tale aumento verrà provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'Istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.

 

          Art. 2.

     L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ha per scopo:

     a) il finanziamento di lavori all'estero, anche in partecipazione, da parte di imprese italiane appaltatrici dei lavori medesimi a seguito di gare internazionali o di regolari contratti purchè i crediti relativi a tali lavori siano garantiti dalla gestione statale italiana dei crediti all'esportazione o da altri istituti od enti italiani o esteri, esercenti l'assicurazione dei crediti dilazionati;

     b) la concessione di prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole e medie industrie situate all'estero;

     c) la concessione di prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati a lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni od enti che abbiano per scopo l'assistenza delle collettività italiane all'estero ed, in genere, la elevazione morale e culturale delle collettività medesime;

     d) il finanziamento di iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettività italiane residenti all'estero;

     e) il finanziamento di iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali intesi ad assicurare e potenziare la presenza ed il prestigio dell'Italia nei Paesi dove più consistenti sono le collettività italiane, nell'ambito dei mezzi che all'uopo gli saranno attribuiti;

     f) la partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazioni nei limiti ed ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

     g) l'anticipazione di somme per cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero ad imprese italiane appaltatrici od a collettività italiane od a cooperative di lavoratori italiani residenti all'estero, quando ciò serva per agevolare anche l'impiego di mano d'opera italiana;

     h) il finanziamento in via eccezionale di lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente od indirettamente alla assistenza dei lavoratori italiani emigranti o emigrati;

     i) la partecipazione in imprese o enti, sia nazionali che esteri, i cui scopi prevedano in via esclusiva attività atte a migliorare l'occupazione e la sistemazione dei lavoratori italiani all'estero;

     l) la concessione di finanziamenti e la effettuazione di operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero;

     m) la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero;

     n) l'effettuazione di operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali;

     o) la raccolta di elementi e notizie relativi a lavori da compiersi all'estero, al movimento commerciale e alla situazione dei mercati, anche in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

 

          Art. 3.

     L'Istituto ha la facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

     Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

     E' fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni secondo le norme del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

     L'Istituto, inoltre, è autorizzato a riscontare presso il Mediocredito centrale le operazioni di cui alle lettere a), b), escluse quelle a favore delle imprese artigiane, del precedente art. 2, secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti relative allo stesso Mediocredito centrale.

 

          Art. 4.

     L'art. 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, è abrogato.

     La separata gestione di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avrà termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti i cespiti di tale gestione costituiti dal saldo delle posizioni debitorie e creditizie, dalle disponibilità liquide e da ogni altra attività di compendio valutate in relazione al grado di esigibilità, scadenza, quotazioni dei cambi e valore di mercato, formeranno oggetto di apposito rendiconto da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro entro i successivi tre mesi. Il saldo netto di tale rendiconto verrà accreditato dall'istituto al Ministero del tesoro, il quale è autorizzato ad utilizzarlo fino all'importo di lire 3.000.000.000 (tre miliardi) per partecipare all'aumento di capitale previsto dal precedente art. 1.

     La parte residua del predetto saldo netto sarà pure conferita all'Istituto per essere destinata alla costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attività dell'Istituto l'eventuale rimanenza di tale fondo sarà versata al Tesoro dello Stato.

     Il servizio di ammortamento del prestito obbligazionario emesso a norma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 717, continuerà ad essere effettuato dal Tesoro dello Stato in conformità al successivo art. 4 della legge stessa.

 

          Art. 5.

     I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Un terzo dei consiglieri, tra i quali uno designato dal Ministro per gli affari esteri ed uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con le stesse modalità sono nominati due sindaci effettivi ed uno supplente.

 

          Art. 6.

     In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge saranno apportate le occorrenti modifiche allo statuto dell'Istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

          Art. 7.

     Per quanto non regolato dalla presente legge restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le norme di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 717.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.